(1) Lo stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2016, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.518.138.426,53 euro e in termini di cassa per 5.773.180.528,88 euro.
(2) Lo stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2017, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.349.540.968,34 euro.
(3) Lo stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2018, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.231.333.568,34 euro.
(1) Lo stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2016, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.518.138.426,53 euro e in termini di cassa per 5.773.180.528,88 euro.
(2) Lo stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2017, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.349.540.968,34 euro.
(3) Lo stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2018, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.231.333.568,34 euro.
(1) In applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
(1) La facoltà di cui all’articolo 45, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 e successive modifiche, è esercitata entro il limite di 150,00 euro.
(1) Ai sensi dell’articolo 39, comma 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è allegato al bilancio, ai soli fini conoscitivi, il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.