(1) L’articolo 7/quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 7/quater (Agevolazioni per veicoli ecologici)
1. I proprietari di veicoli immatricolati nuovi in provincia di Bolzano, con alimentazione, esclusiva o doppia, a idrogeno, gas metano, gpl oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i primi tre anni dall’immatricolazione.”
(2) Dopo l’articolo 11/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 11/ter:
“Art. 11/ter (Versamento del diritto fisso da parte dei rivenditori di veicoli)
1. Il diritto fisso di cui all’articolo 5, comma 48, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, e successive modifiche, dovuto dalle imprese autorizzate o abilitate al commercio di veicoli per l’interruzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica, può essere corrisposto anche con modalità di pagamento telematiche.”
(3) Nel comma 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, le parole “sino al 31 dicembre 2016” sono soppresse.
(4) Il comma 1 dell’articolo 21/sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è cosi sostituito:
“1. A decorrere dall’anno d’imposta 2016, ai fini della determinazione della base imponibile dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, spetta un’ulteriore deduzione pari a 28.000,00 euro.”