(1) Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sostituito:
“2. Le cittadine e i cittadini di Stati dell’Unione europea in possesso di analoghe abilitazioni conseguite secondo l’ordinamento del Paese d’appartenenza, che intendono svolgere stabilmente la propria attività in provincia di Bolzano, sono soggetti alla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.”
(2) Il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sostituito:
“3. Le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea in possesso di analoghe abilitazioni conseguite secondo l’ordinamento del Paese d’appartenenza, che intendono svolgere stabilmente la propria attività in provincia di Bolzano, sono soggetti alle disposizioni statali sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero.”
(3) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina e dell’aspirante guida, iscritta nell’albo di un’altra regione o della Provincia autonoma di Trento, all’albo professionale della Provincia autonoma di Bolzano.”
(4) Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 6/bis (Prestazione temporanea ed occasionale)
1. Le persone che si spostano in provincia di Bolzano da un altro Stato dell’Unione europea per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui all’articolo 3 informano anticipatamente, con qualsiasi mezzo idoneo, l’Ufficio provinciale competente, allegando quanto prescritto dalla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE.
2. In seguito alla comunicazione di cui al comma 1, in occasione della prima prestazione dell’attività deve essere effettuata la verifica della qualifica professionale, delle conoscenze dell’interessato e della copertura assicurativa per l’attività in provincia di Bolzano, onde evitare rischi per la salute e la sicurezza dei clienti. In caso di differenze sostanziali tra la qualifica professionale del prestatore e la formazione richiesta dalle norme provinciali, che possano mettere a rischio la salute e la sicurezza dei clienti, il richiedente può colmare tali lacune attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale. Gli oneri della prova attitudinale sono a carico dell’interessato.”
(5) Il comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sostituito:
“3. L’attivazione di scuole di alpinismo è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata dall’assessore provinciale competente in materia, previo parere del collegio provinciale per le guide e della consulta provinciale per le attività alpinistiche.”
(6) Il comma 5 dell’articolo 21 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. Chiunque usi il nome di guida alpina, di aspirante guida, di scuola di alpinismo o denominazioni simili, senza esserne abilitato o autorizzato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.375 euro a 4.113 euro. Questa sanzione si applica anche nei confronti di coloro che utilizzano le denominazioni di cui all’articolo 17/ter, comma 2, senza essere iscritti nell’elenco speciale degli accompagnatori e accompagnatrici di media montagna di cui all’articolo 14, comma 2.”