(1) L’organizzazione e la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, di seguito denominato “Istituto” sono disciplinate dalle norme dell’accordo allegato alla presente legge, parte integrante della stessa, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante “Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e degli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106,.
(2) L’accordo può essere modificato con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra i seguenti enti sottoscrittori: la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
(3) Gli enti sottoscrittori provvedono all’adozione dei provvedimenti spettanti ai sensi dell’accordo, adeguandosi ai principi contenuti nell’articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.