(1) La Convenzione ha 33 componenti ed è istituita dal Consiglio provinciale:
(2) Nella composizione della Convenzione di cui al comma 1 deve essere garantita la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento ufficiale della popolazione, e una equilibrata rappresentanza di genere.
(3) La Convenzione elegge fra i suoi componenti il presidente e due vicepresidenti, che insieme costituiscono l’ufficio di presidenza della Convenzione stessa. I componenti dell’ufficio di presidenza non possono appartenere allo stesso gruppo linguistico.
(4) La/Il presidente informa periodicamente il Consiglio provinciale sui progressi dei lavori della Convenzione.
(5) La Convenzione è insediata presso il Consiglio provinciale. Le strutture del Consiglio provinciale assistono la Convenzione nel proprio lavoro. Il Consiglio provinciale garantisce alla Convenzione il necessario appoggio tecnico e organizzativo per mezzo di una segreteria stabile, anche tramite la stipula di apposite convenzioni per la messa a disposizione di personale e di strutture da parte di operatori esterni. In particolare la segreteria della Convenzione cura il sito internet della Convenzione, sul quale sono pubblicati atti e documenti della riforma nonché un forum interattivo.