(1) Le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono recepite negli ordinamenti contabili della Provincia, degli enti locali e dei relativi enti e organismi strumentali e trovano applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello previsto per le regioni a statuto ordinario.
(2) L’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, è rinviato all’anno 2017. 6)
(3) A decorrere dal 2016 la Provincia autonoma di Bolzano e gli enti locali del territorio provinciale adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dal comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, cui è attribuita funzione autorizzatoria. 6)
(3/bis) Le disposizioni, di cui al comma 8 dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, si applicano con riferimento agli organismi strumentali che abbiano già adottato le disposizioni in materia di am-monizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. 7)
(4)Le disposizioni previste dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, si applicano alla sola Azienda Sanitaria e trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017. 8)
(4/bis) Le disposizioni previste dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, si applicano altresì alle assegnazioni all’Azienda sanitaria derivanti dalla spesa del servizio sanitario provinciale, individuata nella missione 13 del bilancio provinciale. Tali assegnazioni sono escluse dal riaccertamento ordinario dei residui. 9)
(5) Gli enti strumentali della Provincia individuati dalla Giunta provinciale possono adottare la contabilità civilistica ed in tal caso seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Con regolamento d’esecuzione sono stabilite le disposizioni per la gestione finanziaria e amministrativa contabile dei medesimi enti strumentali, tenuto conto di quanto previsto dal presente comma, nonché le disposizioni transitorie per l’adozione del relativo sistema contabile.6)
(6)I fondi fuori bilancio autorizzati da leggi speciali provinciali adottano le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2019, salvo che, con riferimento a specifiche gestioni, la Giunta provinciale preveda con propria deliberazione che la predetta disciplina si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2020. 6) 10)