(1) I comuni danno adeguata informazione ai cittadini in merito alla classe acustica assegnata alle singole zone urbanistiche del proprio territorio.
(2) L’Agenzia supporta i comuni nell’attività di aggiornamento dei P.C.C.A. In accordo con la vigente normativa urbanistica e sentito il Consiglio dei Comuni, l’Agenzia stabilisce, tramite proprie linee guida, le modalità per la redazione, l’aggiornamento e la pubblicazione della versione digitale ufficiale dei P.C.C.A.
(3) I comuni che non hanno ancora adottato il P.C.C.A. lo dovranno elaborare in concomitanza con il piano comunale per il territorio e il paesaggio (PCTP). Nel frattempo, si applica la classificazione acustica di cui alla tabella 1 dell’allegato A, che individua la classe acustica per ciascuna destinazione urbanistica. 6)
(4) La Giunta provinciale aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge sulla base degli sviluppi tecnologici e di nuove conoscenze tecniche nonché in seguito a modifiche delle disposizioni provinciali, statali e dell’Unione Europea. 7)