(1) Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell’esercizio 2012 derivanti dalla presente legge, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle UPB 15115, 19125 e 15230 del bilancio provinciale 2012, autorizzate per gli interventi di cui alle leggi abrogate dall’articolo 10.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.