2.1 Beneficiari sono enti, associazioni con o senza personalità giuridica ed altre persone giuridiche, di seguito denominate organizzazioni, aventi una sede operativa nel territorio provinciale.
2.2 La Ripartizione provinciale Agricoltura può anche incaricare altre Ripartizioni provinciali ad eseguire le iniziative di cui al punto 3 e può delegare l’esecuzione di queste iniziative anche ad altri enti pubblici, fatte salve la normativa sugli appalti.