Direttive per la stipula dell’accordo di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2001, n. 405, tra l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate
1. Oggetto
(a) L’accordo ha come oggetto la distribuzione da parte delle farmacie convenzionate dei medicinali del “PHT – Prontuario della distribuzione diretta” di cui all’allegato 2 della determinazione AIFA 29 ottobre 2004 e successive modifiche e integrazioni, e dei farmaci che verranno ammessi alla rimborsabilità durante il periodo di vigenza del presente accordo contrassegnati dall’AIFA con la sigla PHT, fatto salvo di quanto previsto dai punti 5 e 6 della presente deliberazione e sub punto 6 del presente documento.
2. Durata
(a) L’accordo ha validità massima di tre anni dalla data di entrata in vigore.
3. Modalità di calcolo della remunerazione
(a) L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige riconosce alla filiera distributiva una quota massima per ogni confezione erogata di euro 7,00 (IVA esclusa).
(b) La distribuzione dei farmaci riclassificati PHT con determinazione AIFA 2 novembre 2010 ai sensi dell’art. 3 non deve costituire aggravio di spesa per il Servizio sanitario provinciale rispetto ai costi sostenuti dalla Provincia per la loro distribuzione al momento della riclassificazione.
4. Gruppo di Lavoro
(a) Viene istituito un gruppo di lavoro costituito da un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione sanità, un rappresentante dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e due rappresentanti dalle associazioni sindacali delle farmacie convenzionate. Il gruppo ha il compito di monitorare l’applicazione del presente accordo nonché l’andamento della spesa farmaceutica in modo tale da formulare proposte di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica.
5. Obblighi dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige:
(a) L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige acquista le specialità medicinali oggetto del presente accordo tramite gare per principio attivo o per equivalenza terapeutica e li consegna presso uno o più distributori intermedi individuati.
(b) Le specialità medicinali acquistate dovranno essere dotate di fustello adesivo annullato con la dicitura “Confezione ospedaliera” al fine di renderle facilmente distinguibili dalle confezioni in normale distribuzione. I farmaci in questione rimangono di esclusiva proprietà dell’Azienda sanitaria alla quale dovranno essere pertanto restituiti dal distributore intermedio nel caso di ritiro dal commercio dei lotti presenti in giacenza, ovvero nel caso di cessazione degli effetti del presente accordo.
(c) L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige fornisce periodicamente alle parti interessate un elenco delle specialità medicinali risultate aggiudicatarie della gara in unione d’acquisto e alle quali bisogna far riferimento nella distribuzione, e comunica eventuali integrazioni ovvero cancellazioni.
(d) L’Ufficio contabilizzazione ricette del Comprensorio sanitario di Bolzano liquida le fatture di rimborso degli oneri di distribuzione, calcolate in base alla quantità distribuita, che la filiera distributiva farà pervenire. Gli importi di remunerazione delle farmacie saranno corrisposti al netto delle eventuali quote di compartecipazione che saranno trattenute dalle farmacie a titolo di acconto sulle proprie competenze.
(e) L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige informa i medici di base, pediatri di libera scelta, centri abilitati alla prescrizione e ogni altra struttura pubblica o categoria interessata alla presente convenzione, sui contenuti, sulle modifiche e sulle modalità di attuazione della stessa.
(f) I medici prescrittori compilano le ricette riguardanti le specialità medicinali soggette al presente accordo, distinte da eventuali altre prescrizioni e con l’eventuale indicazione della dicitura “PHT”.
(g) L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige fornisce alle associazioni sindacali delle farmacie e firmatarie del presente accordo i dati analitici per AIC, suddivisi per Comprensorio sanitario, relativi ai farmaci distribuiti secondo le modalità previste al punto 6 della presente deliberazione.
6. Disposizioni derogatorie
(a) Nel caso di prescrizioni fatte ad assistitii residenti al di fuori della Provincia autonoma di Bolzano, a stranieri temporaneamente presenti sul territorio provinciale o a cittadini indigenti privi di copertura assicurativa, i farmaci prescritti rientrano nel normale ciclo distributivo.
(b) Nel caso di assoluta urgenza o nel caso in cui un farmaco sia irreperibile presso il distributore intermedio individuato, è possibile consegnare il farmaco prescritto nel normale ciclo distributivo.
(c) Ai fini dell’ingresso del principio attivo nel ciclo della distribuzione di cui alle presenti direttive, la convenienza della scelta di tale distribuzione deve essere dimostrata in base ai risultati economici della gara d’acquisto in relazione del prezzo al pubblico.