ELENCO DELLE SITUAZIONI PARTICOLARI AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 GENNAIO 2011, N. 2, ALLE QUALI NON SI APPLICANO I CORRETTIVI AL REDDITO DICHIARATO.
1. Situazioni particolari di difficoltà alle quali non si applicano i correttivi ai redditi da lavoro autonomo individuale, da impresa individuale e da partecipazione in società di cui agli articoli 14 e 16 del D.P.G.P. 2/2011
1.1 I soggetti sono esclusi dall’utilizzo del correttivo al reddito dichiarato, nei seguenti casi:
- quando l’attività considerata non costituisce la principale fonte di reddito del soggetto1);
- quando il soggetto partecipa all’impresa familiare, con una partecipazione agli utili inferiore al 30 %;
- quando il soggetto partecipa ad una società di persone, con una partecipazione agli utili non superiore al 10 %;
- quando il soggetto beneficia delle agevolazioni previste per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, ai sensi dell’articolo 27 del D. L. 6 luglio 2012, n. 98;
- quando l’attività é iniziata o cessata nel periodo d’imposta;
- quando sono incaricati alle vendite a domicilio;
- quando sono prestatori di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del Codice Civile;
- quando il totale dei compensi o delle componenti positive risultanti dall’esercizio di arti e professioni o reddito d’impresa è inferiore a 15.000€;
- quando svolgono il praticantato, per la durata prevista dalla specifica professione.
1.2 Sono altresì esclusi dall’utilizzo del correttivo coloro che dimostrano di trovarsi in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.
Si considerano di non normale svolgimento dell’attività:
1.2.1 i periodi nei quali l’impresa è in liqui-dazione ordinaria, in fallimento, in concordato preventivo, in piano attestato di risanamento o in accordo di ristrutturazione dei debiti. In aggiunta se l’impresa si trova in perdita da almeno due anni, e il commercialista attesta che l’impresa non riesce a far fronte alle proprie obbligazioni e presenta situazione di indebitamento.
1.2.2 i periodi nei quali l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale,
ad esempio, perché:
la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore;
non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività;
è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempre ché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
1.2.3 il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto l’anno a causa della ristrutturazione dei locali, comprovata da idonea documentazione. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l’attività;
1.2.4 il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dan-done comunicazione alla Camera di Com-mercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
1.2.5 relativamente ai professionisti, il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari;
1.2.6 il soggetto è stato impossibilitato per un periodo continuativo di almeno tre mesi, allo svolgimento della normale attività, a causa di situazione personale o familiare di particolare gravità, comprovata da idonea documentazione.
1.2.7 per le madri, due mesi prima della nascita e il primo anno di vita del figlio o, in caso di adozione, il primo anno dall’ingresso del bambino in famiglia, purché questo anno ricada per almeno tre mesi nel periodo di riferimento del reddito;
2. Situazioni particolari nelle quali i correttivi si applicano in misura ridotta
2.1 Il correttivo si applica nella misura del 50%, nel caso di una lavoratrice autonoma che svolge la propria attività senza il contributo di lavoratori dipendenti e, nell’anno di riferimento del reddito, ha un figlio d’età compresa tra un anno compiuto e il compimento del terzo anno di vita, o ha un figlio adottivo che si trova nel secondo o terzo anno successivo al suo ingresso in famiglia, purché queste condizioni ricadano per almeno tre mesi nel periodo di riferimento del reddito.
2.2 Nel caso di un soggetto che percepisce altri redditi, il correttivo si applica nella misura pari alla differenza tra il correttivo calcolato per l’attività prevalente e la somma dei redditi dichiarati ai fini della DURP, ad esclusione delle somme percepite a titolo di assegno di mantenimento dei figli.
2.3 Nel caso due coniugi o partner conviventi siano entrambi titolari di una partecipazione ad una medesima società, la correzione avviene nella misura del
- 100% per la persona che detiene la partecipazione maggiore e del 30% per la persona che detiene la partecipazione minore;
- 70% per entrambi, se detengono una partecipazione di pari misura.
3. Situazioni particolari di difficoltà alle quali non si applica il calcolo forfetario del reddito da agricoltura e silvicoltura di cui all’articolo 15 del D.P.G.P. 2/2011
3.1. I soggetti sono esclusi dal calcolo forfetario del reddito da agricoltura, in casi eccezionali e tali da compromettere in modo determinante la capacità di produzione di reddito nell’anno di riferimento, documentati dall’interessato e avallati dai competenti uffici delle Ripartizioni provinciali Agricoltura e Foreste, che attestano altresì che si tratta di eventi non sufficientemente sostenuti da altra forma di indennizzo o sostegno.