1. L'autorizzazione di cui all'articolo 62, comma 9, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, può essere rilasciata solo qualora sussistano i seguenti requisiti:
a) gli apprendisti e i lavoratori devono avere il posto di lavoro nel comune in cui si trova l'abitazione o in un comune che non disti più di 30 chilometri;
b) gli studenti (delle Scuole superiori e universitarie) devono avere il posto di studio nel comune in cui si trova l'abitazione o in un comune che non disti più di 30 chilometri;
c) le persone anziane devono avere da almeno cinque anni la loro residenza anagrafica in un comune della provincia;
d) le persone di cui all'articolo 1, rispettivamente i loro genitori in caso di minorenni, non devono essere proprietarie di un'abitazione adeguata o essere titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di una tale abitazione, con una distanza dal posto di lavoro o sede degli istituti scolastici o universitari inferiore a 20 chilometri e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.