Base per il calcolo dell'importo che deve essere versato da ogni singolo comune è rappresentato da un importo al mc di acqua fatturata, che viene determinata annualmente dalla Giunta provinciale.
L'importo al mc di acqua fatturata viene determinata dividendo l'importo che deve essere corrisposto annualmente ai sensi del punto C) con il totale dei mc di acqua reflua fatturati dai comuni nell'anno precedente. Per gli scarichi industriali la quantità in mc fatturata va adeguata tenendo conto della qualità delle acque reflue scaricate in conformità ai criteri stabiliti per la determinazione della tariffa per gli scarichi di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 53 della L.P. 8/02.
Al fine della determinazione della quota al mc di acqua fatturata che i comuni devono versare, i comuni devono comunicare entro il 30 giugno di ogni anno la quantità di acqua fatturata l'anno precedente; per gli scarichi di acque reflue industriali va comunicato anche il coefficiente applicato al fine di tenere conto della qualità delle acque saricate.
Per l'anno di prima applicazione (2004) si terrà conto dei dati disponibili presso gli uffici provinciali.
In caso di mancata comunicazione delle quantità fatturate entro il 30.06 l'amministrazione provinciale si riserva la facoltà di determinare la quantità in base agli abitanti serviti o ai dati forniti negli anni precedenti.
Per l'applicazione della tariffa del servizio di fognatura e depurazione di cui all'art. 53 della L.P. 8/02, la quota al mc va suddivisa in due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione tenendo conto degli investimenti effettuati nei rispettivi settori.