....omissis....
di determinare i settori merceologici alimentare, non alimentare e le tabelle speciali, come descritte nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione.
Disposizioni generali:
1. Nei casi dubbi sul contenuto dei settori merceologici o delle tabelle speciali, decide l'assessore provinciale competente in materia.
2. Commercio su aree pubbliche: nei posteggi del settore alimentare e ortofrutta, è consentito il consumo al banco di angurie, meloni e caldarroste. Nel periodo da inizio ottobre a fine febbraio con le caldarroste, è consentita la somministrazione di bevande calde, vin brulé, vino, tè e bevande analcoliche, purché si tratti di prodotti tipici locali e sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.
3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni di carattere igienico sanitario, di pubblica sicurezza e quelle previste da altre leggi speciali.
4. (omissis)
5. Le tabelle speciali non possono essere abbinate né ai settori merceologici alimentare e non alimentare, né ad altre tabelle speciali.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 4322 dd. 13.11.2000 "Determinazione dei settori merceologici alimentare e non alimentare, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, 'Nuovo ordinamento del commercio' " é revocata.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.