2.1 Il coordinamento della Centrale provinciale di Emergenza è affidato ad un Comitato guida, che è organo consultivo della Giunta provinciale.
2.2 Il Comitato guida è composto dalle seguenti persone:
a) direttore della Ripartizione 26 protezione antincendi e civile, presidente;
b) direttore dell'Ufficio ospedali, membro;
c) presidente della Croce Bianca, membro;
d) presidente della Croce Rossa Italiana per la Provincia autonoma di Bolzano, membro;
e) presidente del "Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirols”, membro;
f) presidente del Soccorso alpino e Speleologico sezione Alto Adige, membro;
g) presidente dell'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, membro;
h) Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, membro;
i) dirigente medico della Centrale provinciale di emergenza, membro;
j) direttore generale dell'Azienda sanitaria Bolzano, membro,
k) dirigente del servizio della Centrale provinciale di emergenza, membro;
l) rappresentante del gruppo linguistico ladino se sono dati i presupposti di cui al seguente comma 5, membro;
m) direttore dell'ufficio protezione civile, segretario,
n) presidente dell’associazione provinciale soccorso subacqueo Alto Adige, membro.
2.3 Il Comitato guida è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. Per ogni membro è nominato un membro supplente.
2.4 Nel Comitato guida deve essere rappresentato il gruppo linguistico ladino con un proprio membro.
2.5 Nel caso in cui fra le persone di cui al comma 2 non vi sia un rappresentante del gruppo linguistico ladino le organizzazioni di soccorso rappresentate nel Comitato guida presentano alla Giunta provinciale una proposta di tre nomi di persone del gruppo linguistico ladino.
2.6 Ai membri del Comitato guida aventi diritto sono corrisposte le indennità ed i gettoni di presenza secondo la normativa vigente.