1. Per la determinazione del reddito complessivo non vengono presi in considerazione i seguenti redditi:
a) Le indennità di accompagnamento per invalidi civili e ciechi civili assoluti, l'indennità speciale per ciechi civili con residuo, l'indennità di comunicazione per sordomuti e l´assegno integrativo per ciechi civili, corrisposti ai sensi della L.P. n. 46/78;
b) il premio-sussidio per la frequenza di laboratori protetti, previsto dalla legge provinciale 30.06.1983, n. 20;
c) le pensioni di guerra, le rendite corrisposte dall'I.N.A.I.L. e ogni altra prestazione avente carattere risarcitorio delle conseguenze di infortuni per causa di guerra, lavoro o servizio, che abbiano cagionato minorazioni diverse da quelle che danno titolo per la pensione e le altre prestazioni economiche di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo di cui alla L.P. n. 46/78;
d) le prestazioni indennitarie previste in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
e) Le prestazioni di natura assistenziale erogate da enti pubblici;
e-bis) la rendita catastale della prima casa;
f) ogni altro reddito non assogettabile all'I.R.PE.F..