(1) Per la durata della carica, al Difensore civico/alla Difensora civica spetta l’indennità di carica prevista per i componenti del Consiglio provinciale, esclusa la diaria. Per l’indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio valgono le disposizioni vigenti per i dipendenti del Consiglio provinciale. Le relative spese sono a carico del bilancio del Consiglio stesso. 3)
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.