(1) Per la durata dell’incarico alla o al Garante viene corrisposto, in dodici mensilità, un trattamento economico annuo lordo che viene determinato tenendo conto dei seguenti elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva intercompartimentale, calcolati per tredici mensilità:
Spettano inoltre l’eventuale indennità di missione nonché il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni vigenti per il personale del Consiglio provinciale.
(2) Alla Garante o al Garante si applicano, come alla Difensora civica o al Difensore civico, le disposizioni di cui all’articolo 28 del vigente contratto collettivo intercompartimentale. 3)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.