In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/03/2021

a) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 211)
Norme in materia di polizia municipale

1)

Pubblicata nel B.U. 23 novembre 1993, n. 57.

Art. 1 (Servizio di polizia municipale)  delibera sentenza

(1) Nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, e secondo quanto disposto dalla presente legge, i comuni svolgono le funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e ogni altra attività di polizia, nelle materie di propria competenza e in quelle ad essi delegate.

(2) Al fine di cui al comma 1 i comuni organizzano un apposito servizio di polizia municipale secondo le modalità che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell'anno.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 13.06.2001 - Predisposizione del regolamento di polizia municipale - sindacati da consultare

Art. 2 (Collaborazione fra i comuni)

(1) I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale in forma associata anche a livello di comunità comprensoriale o tramite delega del servizio alla comunità comprensoriale competente da parte dei comuni che ne fanno parte; i comuni possono inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea di personale e di mezzi operativi per il perseguimento di obiettivi comuni.

(2) Nell'ipotesi di cui al comma 1 lo statuto dell'associazione o il regolamento, nel caso della comunità comprensoriale, stabiliscono le norme relative agli aspetti organizzativi e strumentali e alla dipendenza organica e funzionale del personale addetto. 2)

2)

L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 43 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 3 (Corpi di polizia municipale)

(1) I comuni, singoli o associati, nei quali gli adempimenti di polizia municipale sono espletati da almeno sette operatori addetti a tali funzioni, possono procedere all'istituzione del corpo di polizia municipale.

Art. 4 (Dipendenza funzionale dei servizi o corpi di polizia municipale)

(1) Il servizio o corpo di polizia municipale è alle dipendenze del sindaco o dell'assessore da questi delegato, che vi sovraintende impartendo le direttive e vigilando sullo svolgimento del servizio.

(2) In caso di gestione associata del servizio o corpo di polizia municipale, il relativo atto costitutivo disciplina l'adozione del regolamento che deve contenere quanto segue:

  • a)  disposizioni intese a determinare le strutture e i mezzi tecnico-operativi;
  • b)  le funzioni di coordinamento del responsabile;
  • c)  gli elementi di cui all' articolo 7.

(3) Gli addetti a tali servizi o corpi sono in ogni caso sottoposti al sindaco o all'assessore delegato competente per il territorio in cui si trovano ad operare.

(4) Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nei limiti delle proprie attribuzioni gli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale sono messi a disposizione dal sindaco, su motivata richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità giudiziaria. Nell'esercizio di tali funzioni il personale di cui sopra dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

Art. 5 (Compiti degli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale)

(1) Gli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale:

  • a)  vigilano sull' osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni amministrative vigenti con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia locale, urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, l'ambiente, l'igiene e la sanità, il commercio, i pubblici esercizi, i pubblici spettacoli;
  • b)  prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri d' intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
  • c)  assolvono a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altre funzioni previste da leggi o regolamenti richieste dalle competenti autorità;
  • d)  prestano servizi d' ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dei comuni.

Art. 6 (Svolgimento dell'attività sul territorio)

(1) Le attività di polizia si svolgono, di norma, nell'ambito territoriale del servizio o corpo di appartenenza, o di quello presso cui gli addetti sono distaccati o comandati ai sensi delle intese di cui all'articolo 2.

(2) Le missioni esterne al territorio sono consentite, previa intesa tra le amministrazioni interessate, per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri servizi o corpi in particolari occasioni eccezionali, nonché per fini di collegamento e di rappresentanza.

(3) Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli, sono ammesse unicamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

Art. 7 (Regolamento della polizia municipale)  delibera sentenza

(1) Il regolamento della polizia municipale disciplina la dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico, e le attività e funzioni degli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale, sulla base delle disposizioni previste dagli articoli precedenti e dei seguenti criteri:

  • a)  l' organizzazione e la dotazione organica sono determinate, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, in funzione del numero della popolazione residente e fluttuante, della dimensione, morfologia e dei caratteri urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessaria operatività del servizio, dell'indice di motorizzazione, degli indici di violazione delle norme, nonché di ogni altro influente elemento di carattere istituzionale, socio-economico, di efficienza e funzionalità;
  • b)  il comandante del corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco o l' assessore delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti;
  • c)  gli addetti alla polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi;
  • d)  le attività di polizia municipale vengono svolte in uniforme, salvo i casi in cui l' abito civile sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;
  • e)  gli addetti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza necessità di licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previste dall' apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, anche fuori dal servizio, purché nei limiti di cui all'articolo 6;
  • f)  l' intervenuta partecipazione con profitto ai corsi provinciali di formazione al lavoro di cui all'articolo 10 costituisce titolo valutabile nei concorsi a bandirsi per il reclutamento del personale di polizia municipale.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 13.06.2001 - Predisposizione del regolamento di polizia municipale - sindacati da consultare

Art. 8 (Comunicazioni al Ministero dell'Interno)

(1) I regolamenti della polizia municipale di cui all'articolo 7 saranno emanati entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge e comunicati al Ministero dell'Interno.

Art. 9 (Uniform)

(1) L'uniforme degli appartenenti ai servizi o corpi di polizia municipale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione, nel rispetto del divieto di assimilazione a uniformi militari e delle Forze della Polizia di Stato.

(2) Le uniforme sono di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza, le cui caratteristiche tengono conto delle tradizioni locali.

(3) Le attività di cui all'articolo 5, sono normalmente esercitate nella prescritta uniforme nel rispetto degli appositi regolamenti comunali, ovvero secondo le disposizioni impartite dagli enti di appartenenza.

(4) I distintivi da porre sulle uniformi degli agenti di polizia municipale recano lo stemma e la denominazione dell'ente di appartenenza.

Art. 10 (Norme per l'accesso)

(1) L'assunzione del personale di polizia municipale avviene esclusivamente per concorso.

(2) Per l'ammissione ai concorsi per i posti di comandante di polizia municipale è richiesto il diploma di laurea, fatte salve le diverse disposizioni regolanti l'accesso alle qualifiche funzionali contenute negli accordi previsti dal testo unico delle leggi regionali sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 10 maggio 1983, n. 3/L.

(3) I comuni, singoli o associati, od il consorzio dei comuni della provincia di Bolzano organizzano direttamente o a mezzo di istituzioni scientifiche o culturali che dispongono di adeguate strutture e diano garanzie di espletarli in maniera soddisfacente, corsi di formazione al lavoro finalizzati al reclutamento del personale di polizia municipale e corsi di aggiornamento e di riqualificazione del personale in servizio, compreso il perfezionamento della conoscenza della seconda lingua.

(4) Il numero dei partecipanti e le modalità di ammissione, nonché la durata e tipologia dei corsi stessi sono determinati, in modo da garantire le esigenze delle amministrazioni comunali e dei loro consorzi, dalla Giunta provinciale.

(5) La Provincia può concedere contributi sulle spese sostenute per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 3.

Art. 11 (Disposizione finanziaria)

(1) Le spese per l'attuazione della presente legge saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale o da altro provvedimento legislativo di analoga natura.

Art. 12   3)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

3)

Reca modifiche alla L.P. 13 maggio 1992, n. 13.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 21
ActionActionArt. 1 (Servizio di polizia municipale)
ActionActionArt. 2 (Collaborazione fra i comuni)
ActionActionArt. 3 (Corpi di polizia municipale)
ActionActionArt. 4 (Dipendenza funzionale dei servizi o corpi di polizia municipale)
ActionActionArt. 5 (Compiti degli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale)
ActionActionArt. 6 (Svolgimento dell'attività sul territorio)
ActionActionArt. 7 (Regolamento della polizia municipale)
ActionActionArt. 8 (Comunicazioni al Ministero dell'Interno)
ActionActionArt. 9 (Uniform)
ActionActionArt. 10 (Norme per l'accesso)
ActionActionArt. 11 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 12   
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction20/12/1993 - Legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27
ActionAction16/12/1993 - Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
ActionAction19/01/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 6 del 19.01.1993
ActionAction26/03/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 26.03.1993
ActionAction29/04/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 29.04.1993
ActionAction05/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 05.05.1993
ActionAction05/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 218 del 05.05.1993
ActionAction07/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 07.05.1993
ActionAction01/06/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 260 del 01.06.1993
ActionAction15/07/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 316 del 15.07.1993
ActionAction28/07/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 28.07.1993
ActionAction14/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 438 del 14.12.1993
ActionAction31/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 496 del 31.12.1993
ActionAction31/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 497 del 31.12.1993
ActionAction11/11/1993 - Deliberazione del Consiglio provinciale 11 novembre 1993, n. 12
ActionAction09/03/1993 - Deliberazione del Consiglio provinciale 9 marzo 1993, n. 3
ActionAction12/05/1993 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
ActionAction25/10/1993 - Deliberazione della giunta provinciale 25 ottobre 1993, n. 6526
ActionAction21/04/1993 - Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction06/07/1993 - Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290
ActionAction06/07/1993 - Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291
ActionAction14/01/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 gennaio 1993, n. 1
ActionAction22/03/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 marzo 1993 , n. 10
ActionAction06/04/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 1993, n. 11
ActionAction28/04/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1993, n. 12 —
ActionAction03/05/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 13
ActionAction03/05/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 14
ActionAction08/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 giugno 1993, n. 15
ActionAction14/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1993, n. 17
ActionAction14/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1993, n. 18
ActionAction17/06/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1993, n. 19 —
ActionAction15/01/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 
ActionAction23/06/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20 —
ActionAction23/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 21
ActionAction05/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 22
ActionAction25/01/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 gennaio 1993, n. 3
ActionAction28/01/1993 - Legge provinciale 28 gennaio 1993, n. 2
ActionAction28/01/1993 - Legge provinciale 28 gennaio 1993, n. 3
ActionAction11/02/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 febbraio 1993, n. 5
ActionAction19/02/1993 - Legge provinciale 19 febbraio 1993 , n. 4
ActionAction24/02/1993 - Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5
ActionAction24/02/1993 - Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6
ActionAction25/02/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 1993, n. 6
ActionAction02/03/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 marzo 1993, n. 7
ActionAction04/03/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1993, n. 8
ActionAction19/03/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 marzo 1993, n. 9
ActionAction06/04/1993 - Legge provinciale 6 aprile 1993, n. 7
ActionAction20/04/1993 - LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
ActionAction09/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 giugno 1993, n. 32/VI/32
ActionAction01/07/1993 - Legge provinciale 1° luglio 1993, n. 10
ActionAction05/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 23
ActionAction05/07/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 24
ActionAction08/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1993, n. 25
ActionAction13/07/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 luglio 1993, n. 26
ActionAction22/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 luglio 1993, n. 27
ActionAction23/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1993, n. 28
ActionAction12/08/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 agosto 1993, n. 30
ActionAction31/08/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1993, n. 33
ActionAction07/09/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 settembre 1993, n. 34
ActionAction09/09/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
ActionAction23/09/1993 - Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2
ActionAction05/10/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 ottobre 1993, n. 36
ActionAction08/10/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 ottobre 1993, n. 37
ActionAction13/10/1993 - Legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15
ActionAction13/10/1993 - Legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 16
ActionAction10/11/1993 - Legge provinciale 10 novembre 1993, n. 20
ActionAction10/11/1993 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 21
ActionAction10/11/1993 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionAction15/11/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 novembre 1993, n. 40
ActionAction19/11/1993 - Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 24
ActionAction03/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 41
ActionAction03/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 42
ActionAction03/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 43
ActionAction07/12/1993 - Legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25
ActionAction07/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 dicembre 1993, n. 44
ActionAction09/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 dicembre 1993, n. 45
ActionAction16/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 dicembre 1993, n. 46
ActionAction17/12/1993 - Legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 26
ActionAction21/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1993, n. 47
ActionAction27/12/1993 - Legge provinciale 27 dicembre 1993, n. 28
ActionAction19/11/1993 - Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 —
ActionAction26/10/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1993, n. 38
ActionAction02/07/1993 - LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1993, n. 13 —
ActionAction26/01/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4 
ActionAction01/07/1993 - LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 12 —
ActionAction03/11/1993 - Legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19 
ActionAction26/08/1993 - LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1993, n. 14
ActionAction01/07/1993 - Legge provinciale1° luglio 1993, n. 11
ActionAction26/10/1993 - Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18
ActionAction06/04/1993 - Legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8
ActionAction08/01/1993 - LEGGE PROVINCIALE 8 gennaio 1993, n. 1
ActionAction22/10/1993 - Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionAction1981
ActionAction1980
ActionAction1979
ActionAction1978
ActionAction1977
ActionAction1976
ActionAction1975
ActionAction1974
ActionAction1973
ActionAction1972
ActionAction1971
ActionAction1970
ActionAction1969
ActionAction1968
ActionAction1967
ActionAction1966
ActionAction1965
ActionAction1964
ActionAction1963
ActionAction1962
ActionAction1961
ActionAction1960
ActionAction1959
ActionAction1958
ActionAction1957
ActionAction1956
ActionAction1955
ActionAction1954
ActionAction1953
ActionAction1952
ActionAction1951
ActionAction1948
ActionAction1946