(1) La Giunta provinciale nomina, per il periodo della legislatura e su proposta dell’assessore/assessora provinciale competente, una Consulta Beni culturali per gli ambiti dei beni architettonici e artistici, archeologici e archivistici, che funge da organo consultivo per l’indirizzo strategico da seguire nella tutela e conservazione dei beni culturali.
(2) Nell’ambito della sua attività, su richiesta dell’assessore/assessora provinciale competente, la Consulta Beni culturali esprime pareri ai sensi delle disposizioni della presente legge, della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, nonché sui ricorsi gerarchici.
(3) La Consulta Beni culturali è costituita da almeno nove membri. È composta dall’assessore/assessora provinciale competente e da vari esperti ed esperte in materia di architettura, storia dell'arte, arte, archeologia, tradizione popolare, storia, biblioteconomia, bibliografia e scienza archivistica; questi ultimi sono designati come segue:
- un membro su proposta dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Bolzano;
- un membro su proposta della Curia vescovile di Bolzano-Bressanone;
- un membro su proposta della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio;
- un membro su proposta dell'Azienda Musei provinciali;
- un membro su proposta delle confederazioni ed associazioni per la tutela dei beni naturali e delle tradizioni locali e la tutela dei beni culturali;
- un membro su proposta del Consiglio dei Comuni;
- un membro su proposta dell’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi;
- un membro, individuato dalla Giunta provinciale, con comprovate competenze in materia di beni culturali e il cui luogo di lavoro sia al di fuori della provincia di Bolzano, in qualità di vicepresidente.
(4) L’assessore/assessora provinciale competente presiede la Consulta Beni culturali, ad esclusione dei casi in cui essa esprime pareri sui ricorsi gerarchici. In tali casi l’assessore/assessora provinciale si astiene dal prendere parte alla discussione e alla votazione e la presidenza della Consulta è assunta dal/dalla vicepresidente.
(5) La Consulta Beni culturali può anche suddividersi in sottocommissioni o giurie, nominate dalla Giunta provinciale, e convocare all’occorrenza ulteriori specialisti e specialiste esterni o rappresentanti di organizzazioni esterne.
(6) La Consulta Beni culturali propone i soggetti vincitori di premi e riconoscimenti per la tutela dei beni culturali.
(7) La Consulta Beni culturali si riunisce almeno tre volte l’anno e le sue sedute sono pubbliche.
(8) Il/La Soprintendente partecipa alle sedute della Consulta Beni culturali senza diritto di voto. 8)
(9) Ai componenti, alle componenti e al segretario/alla segretaria della Consulta Beni culturali, delle sottocommissioni e delle giurie vengono corrisposti, se spettanti, i gettoni di presenza e i rimborsi per le trasferte previsti dalle disposizioni provinciali vigenti in materia. 9)