COMPOSIZIONE DEI MANGIMI
Ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, presupposto per la contrassegnazione degli alimenti di origine animale ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge è che essi siano prodotti da animali foraggiati esclusivamente con mangimi geneticamente non modificati.
Inoltre deve essere rispettata la composizione dei mangimi come stabilita negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5. Per i mangimi composti è pertanto sempre obbligatorio dichiarare espressamente le singole materie prime in ordine di peso decrescente.