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In vigore al: 11/03/2021

Delibera 2 febbraio 2021, n. 73
Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione della conoscenza delle lingue e modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici nei settori cultura, giovani ed educazione permanente

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Allegato 1

(articolo 28, comma 1, lettera b), e comma 2)

1. L’elenco dei documenti di spesa per la rendicontazione dei contributi deve contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni:

a) beneficiario;

b) oggetto della prestazione;

c) periodo di svolgimento dell’attività;

d) numero e data del documento e della quietanza di pagamento;

e) importo;

f) eventuali quote relative a oneri fiscali, previdenziali, assicurativi;

g) eventuale data di versamento delle ritenute tramite F24;

h) indicazione di quali documenti di spesa sono stati presentati ad altri uffici provinciali, enti locali e istituzioni private che concedono finanziamenti per le stesse voci di spesa.

2. Il/La legale rappresentante del soggetto beneficiario dichiara espressamente che i documenti contabili, indicati nell’elenco con il/i n. ___, sono stati emessi da membri dell’organo direttivo o da loro parenti e affini entro il quarto grado, dal/dalla loro coniuge o convivente di fatto o da collaboratori retribuiti/collaboratrici retribuite. Il/La legale rappresentante dichiara altresì che tali spese sono state espressamente e consapevolmente approvate dal direttivo.

3. Il/La legale rappresentante dichiara che il controllo di attinenza dei documenti contabili alla spesa ammessa è stato eseguito:

  personalmente

  avvalendosi della collaborazione retribuita del sig./della sig.ra ..................

  avvalendosi della collaborazione volontaria del sig./della sig.ra ..................

  avvalendosi di un collegio di revisori dei conti.

4. Il/La legale rappresentante dichiara che la contabilità dell’organizzazione è tenuta:

  dal sig./dalla sig.ra ……………

  dallo Studio ……………

5. Io (nome e cognome) ………………………………………..., legale rappresentante di…………………., dichiaro sotto la mia personale responsabilità di essere a conoscenza delle responsabilità amministrative e penali che discendono dalle false dichiarazioni e di averne informato il direttivo. Tali responsabilità sono riassunte nell’articolo 2/bis e nell’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, che si trascrivono nel presente modulo e s’intendono conosciuti per sottoscrizione in calce.

Art. 2/bis della legge provinciale n. 17/1993 (nel testo vigente alla data di pubblicazione dei presenti criteri)

Indebita percezione di vantaggi economici

1. Qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, il dichiarante decade dall’intero vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. L’importo eventualmente da restituire non può superare di cinque volte la parte del vantaggio economico indebitamente percepito.

2. Con il provvedimento di revoca o di archiviazione può essere altresì disposto che la persona che ha posto in essere l’azione o l’omissione o l’ente da essa rappresentata non possono fruire di vantaggi economici per un periodo fino a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento stesso. Il divieto di beneficiare di vantaggi economici può essere limitato a singole strutture organizzative o prestazioni.

3. (abrogato)

4. Quando per fatti di cui al comma 1 la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del vantaggio economico conseguito. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

4/bis. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del presente articolo, se più favorevoli, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.

5. (abrogato)

Art. 5, comma 6, della legge provinciale n. 17/1993

(nel testo vigente alla data di pubblicazione dei presenti criteri)

6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2/bis, qualora dai controlli di cui al comma 5 o di cui all’articolo 2 emerga la non veridicità delle dichiarazioni o la presentazione di falsa documentazione, il dichiarante che ha posto in essere l’azione con dolo o colpa grave, rimane escluso per un periodo fino a un anno dalle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi. L’esclusione si applica alle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi che si svolgono all’interno dell’amministrazione che ha subito un danno a causa della dichiarazione non veritiera.

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