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In vigore al: 11/03/2021

Delibera 26 gennaio 2021, n. 43
COVID-19 Agevolazioni IMI sulla base di un calo del volume d'affari complessivo pari almeno al 20 per cento

Allegato A

COVID-19 – Agevolazioni IMI sulla base di un calo del volume d’affari complessivo pari almeno al 20 per cento

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri definiscono, ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 9, della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, il volume di affari da considerare, i casi eventualmente equiparabili al calo del 20 per cento, nonché gli ulteriori criteri e regole per l’applicazione dell’esenzione IMI e della riduzione IMI previste dallo stesso articolo.

Articolo 2
Compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato

1. L’esenzione e la riduzione IMI previste dall’articolo 4 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2. L’aiuto è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, nel quadro del regime autorizzato SA.57021, concernente la notifica degli articoli da 54 a 61 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche.

3. Non sono ammesse le imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovassero in stato di difficoltà, in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Articolo 3
Misura delle agevolazioni IMI e aventi diritto

1. Per i soggetti passivi di cui all’articolo 4, comma 2, della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è previsto l’esonero oppure la riduzione del 50 per cento dell’imposta municipale immobiliare dovuta per l’anno 2020 ai sensi della legge provinciale del 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche.

2. Per i soggetti passivi di cui all’articolo 4, comma 8, della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è prevista la riduzione del 50 per cento dell’imposta municipale immobiliare dovuta per l’anno 2020 ai sensi della legge provinciale del 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche.

3. Sia per l'esenzione di cui al comma 1 che per la riduzione di cui al comma 2 dei presenti criteri, ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 9, della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, il gestore deve aver registrato un calo del volume d’affari complessivo pari almeno al 20 per cento rispetto al volume d’affari complessivo del 2019.

4. In caso di parità o di aumento del volume d’affari complessivo le agevolazioni IMI di cui alla legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, non spettano.

Articolo 4
Parametri per la determinazione del volume d’affari

1. Come criterio di misurazione del volume d’affari si utilizza il volume d’affari complessivo di tutte le attività del gestore definito nella dichiarazione annuale dell'IVA (VE50 per la dichiarazione annuale IVA 2020, il corrispondente rigo nella dichiarazione annuale IVA 2021).

3. Per le categorie esenti dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, come criterio di misurazione del fatturato si utilizza, ai sensi dei criteri “COVID-19 Sussidi alle piccole imprese” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 270 del 15 aprile 2020, la somma delle fatture emesse, delle ricevute e dei corrispettivi giornalieri, indipendentemente dal loro effettivo incasso. In questo caso il gestore deve presentare al Comune una dichiarazione nella quale, indicando i dati di rilevo, evidenzia il calo del volume d’affari complessivo e la sua entità, di modo che il Comune possa facilmente riscontrare tale calo. Il Comune ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento la documentazione su cui si basa la dichiarazione del gestore.

Articolo 5
Inizio e fine dell’attività

1. La data di inizio dell'attività o delle attività è quella di apertura della relativa posizione IVA e la data di chiusura dell'attività o delle attività è quella di cancellazione della medesima posizione IVA.

Articolo 6
Casi di equiparazione

1. I gestori che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 sono equiparati a coloro che hanno avuto nell’anno 2020 un calo del volume d’affari complessivo pari almeno al 20 per cento rispetto al volume d’affari complessivo del 2019.

Articolo 7
Aziende che nell’anno 2019 o nell’anno 2020 sono state incorporate, scisse o trasformate o soggette ad altre operazioni straordinarie

1. Per le aziende che nell’anno 2019 o nell’anno 2020 sono state incorporate, scisse, trasformate o soggette ad altre operazioni straordinarie si fa riferimento ai regolamenti contenuti nelle linee guida per l’applicazione dell’articolo 25 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in particolare alle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020 e n. 22/E del 21 luglio 2020 nonché alle eventuali ulteriori circolari in materia. In questi casi il gestore deve presentare al Comune una dichiarazione nella quale, indicando i dati di rilevo, evidenzia il calo del volume d’affari complessivo e la sua entità, di modo che il Comune possa facilmente riscontrare tale calo. Il Comune ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento la documentazione su cui si basa la dichiarazione del gestore.

Articolo 8
Obblighi e sanzioni

1. Ai sensi dell’articolo 4, commi 5 e 12, della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, se il diritto all’agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 7, 8 e 9 dello stesso articolo decade o se la condizione di cui al comma 9 dello stesso articolo non si avvera, l’importo IMI ancora dovuto per l’anno 2020 dovrà essere versato entro il 30 luglio 2021 senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di ritardato o mancato pagamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale vigente in materia di tributi comunali.

Articolo 9
Controlli

1. Il Comune competente effettua controlli a campione su almeno l'8% delle autocertificazioni presentate nonché in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.

2. I controlli sono effettuati ai sensi delle norme vigenti in materia di tributi comunali.

Articolo 10
Applicazione

1. I presenti criteri si applicano a tutte le autocertificazioni presentate al Comune competente ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, e successive modifiche.