1. Per i soggetti passivi di cui all’articolo 4, comma 2, della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è previsto l’esonero oppure la riduzione del 50 per cento dell’imposta municipale immobiliare dovuta per l’anno 2020 ai sensi della legge provinciale del 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche.
2. Per i soggetti passivi di cui all’articolo 4, comma 8, della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è prevista la riduzione del 50 per cento dell’imposta municipale immobiliare dovuta per l’anno 2020 ai sensi della legge provinciale del 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche.
3. Sia per l'esenzione di cui al comma 1 che per la riduzione di cui al comma 2 dei presenti criteri, ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 9, della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, il gestore deve aver registrato un calo del volume d’affari complessivo pari almeno al 20 per cento rispetto al volume d’affari complessivo del 2019.
4. In caso di parità o di aumento del volume d’affari complessivo le agevolazioni IMI di cui alla legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, non spettano.