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In vigore al: 11/03/2021

a) Legge provinciale 8 maggio 2020, n. 41)
Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività

1)
Pubblicato nel numero straordinario 2 del B.U. 8 maggio 2020, n. 19.

Art. 1 (Misure per la ripresa delle attività)                            delibera sentenza

(1)  Al fine di contemperare la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone con la necessità di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2 sul territorio della provincia di Bolzano, con la presente legge si disciplina la ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.

(2) La ripresa delle attività e delle libertà di movimento è condizionata all’osservanza rigorosa e responsabile delle misure di sicurezza fissate in relazione ai diversi ambiti disciplinati dalla presente legge, sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale.

(3) La Giunta provinciale è autorizzata, tramite l'Agenzia per la Protezione civile e nei limiti ritenuti necessari, a mettere a disposizione dei lavoratori a contatto con il pubblico e della popolazione una protezione delle vie respiratorie. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è autorizzata a potenziare i servizi di prevenzione e cura, anche in deroga al Piano sanitario provinciale, al fine di ridurre i rischi per la salute della popolazione connessi all’emergenza sanitaria.

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, quantificati in 71.000.000,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 3.

(5) Per le misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, per le disposizioni in materia di ingresso in Italia e per i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia e per le ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità si applicano le norme statali emergenziali in vigore. La Giunta provinciale promuove ogni azione utile a divulgare la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge e a favorire così la responsabilizzazione della popolazione. Alla ripresa delle attività si provvede come indicato ai commi da 6 a 37.

(6) Negli spostamenti nel territorio della provincia di Bolzano si osservano il divieto di assembramento, l’obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e vanno utilizzate, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive. Restano ferme le misure previste all’allegato A, modificabili dalla Giunta provinciale in ragione dell’andamento epidemiologico. Le persone che per particolari condizioni psicofisiche non tollerino l’utilizzo delle mascherine sono esonerate dall’obbligo di coprirsi naso e bocca, fermo restando il rispetto delle regole sulle distanze interpersonali. Gli spostamenti all’interno del territorio provinciale e, previa intesa con la Provincia autonoma di Trento, nel territorio trentino, sono liberi e non necessitano di autocertificazione o di motivazione, mentre si può uscire dalla Regione solo per ragioni di lavoro, di studio, di salute, per incontrare il proprio compagno o la propria compagna o i propri familiari, per motivi di assoluta urgenza e per tutti gli altri motivi previsti dalla normativa statale. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

(7) I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C rimangono presso il proprio domicilio, evitano i contatti sociali e contattano il proprio medico di famiglia o l’ufficiale sanitario. Per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o risultati positivi al virus SARS-CoV-2 vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, tranne che per effettuare una visita medica.

(8) L’attività sportiva e l’attività motoria sono svolte rispettando la distanza di sicurezza e osservando le misure di cui all’allegato A. Tali attività, come anche l’attività ludica, possono essere svolte, con le medesime modalità di sicurezza, in parchi, parchi giochi e aree verdi, a condizione che i bambini siano accompagnati e nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie.

(9) La coltivazione di superfici agricole e orti, la cura del bosco, la caccia, la pesca e la cura degli animali addomesticati e del bestiame si svolgono assumendo idonee misure di sicurezza.

(10) Per gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, si applicano le norme statali emergenziali in vigore.

(11) Per tutto il periodo in cui perdura lo stato di emergenza non si dà luogo a eventi o manifestazioni pubbliche che comportino la partecipazione di più persone. Fanno eccezione gli eventi e le manifestazioni determinati con ordinanza del Presidente della Provincia, in cui non può avvenire alcun contatto diretto dei partecipanti, nonché gli eventi ecclesiastici o religiosi, che si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza determinate con ordinanza del Presidente della Provincia.

(12) Tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza e deve essere altresì assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Trovano applicazione le misure di cui all’allegato A, sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale.

(13) A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge le attività commerciali al dettaglio sono riaperte, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12.

(14) A decorrere dall’11 maggio 2020 le attività inerenti i servizi alla persona e gli altri settori dei servizi sono riaperti, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12.

(15) A decorrere dall’11 maggio 2020 i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande sono riaperti, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12.

(16) A decorrere dall’11 maggio 2020 le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, riprendono piena attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12.

(17) A decorrere dal 25 maggio 2020 le strutture ricettive ubicate sul territorio provinciale e le attività turistiche riprendono piena attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12.

(18) A decorrere dal 25 maggio 2020 riprendono l’attività gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo di seconda e terza categoria di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A. Le stesse misure di sicurezza si applicano anche per le funivie di prima categoria.

(19) A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge tutte le attività produttive industriali, artigianali e commerciali esercitate sull’intero territorio provinciale sono riaperte, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12 e che le imprese rispettino, oltre ai contenuti dei protocolli territoriali, i protocolli nazionali di cui in allegato alla presente legge.

(20) Ad eccezione di quanto previsto ai commi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, per i servizi educativi per l'infanzia, le attività formative delle scuole dell’infanzia, le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e le università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, e per i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero, si applica la normativa statale emergenziale in vigore.

(21) L’offerta dei servizi di cui all’articolo 10, comma 2, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è possibile a decorrere dal 18 maggio 2020, anche con avvio graduale per le diverse tipologie di servizio.

(22) L’offerta dei servizi è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni da parte del gestore:

  1. nel caso di bambini con età fino a sei anni le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo quattro partecipanti, escluso il personale di assistenza. Nel caso di bambini con età dai sei anni in poi le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo sei partecipanti, escluso il personale di assistenza;
  2. i gruppi dovranno rimanere il più possibile costanti per tutta la durata dell’iniziativa ovvero per tutta la durata delle limitazioni previste per l’emergenza SARS-COV-2;
  3. nello svolgimento delle attività non possono essere previsti contatti con altri gruppi o persone;
  4. le attività devono tenersi per quanto sia possibile all’aperto e comunque sempre nello stesso luogo. Le trasferte hanno luogo solo nelle immediate vicinanze e senza l’utilizzo di mezzi di trasporto di gruppo pubblici;
  5. le condizioni di salute dei bambini partecipanti devono essere valutate con l’aiuto del pediatra di libera scelta, anche per l’eventuale necessità di applicare misure protettive aggiuntive individualizzate;
  6. lo stato di salute del personale e dei partecipanti deve essere monitorato giornalmente sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie;
  7. il personale e i partecipanti a partire dai sei anni usano dei dispositivi di protezione in base alle indicazioni delle autorità sanitarie;
  8. i casi sospetti sono gestiti sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie;
  9. nello svolgimento delle attività e nell’utilizzo di locali e materiali il gestore si attiene in maniera rigorosa a tutte le disposizioni igieniche previste ordinariamente e in relazione all’emergenza SARS-COV-2, in base alle indicazioni delle autorità sanitarie;
  10. nell’ammissione alle iniziative deve essere data la precedenza a quei bambini i cui genitori non possono garantire per motivi lavorativi l’assistenza dei propri figli o ad altre specifiche indicazioni assistenziali.

(23) Nelle situazioni in cui risulta strettamente necessaria un’assistenza, ma questa non risulti possibile ai sensi di quanto previsto dal comma 22, possono essere previste forme di assistenza di tipo individuale o comunque tali da garantire la necessaria sicurezza, anche derogando dai criteri normalmente previsti per i servizi di cui all’articolo 10, comma 2, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8.

(24) A decorrere dal decimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge, fino al termine delle attività formative con i bambini nelle scuole dell’infanzia e delle lezioni nelle scuole secondo il calendario scolastico, è possibile offrire un servizio di emergenza per i bambini nelle scuole dell’infanzia e le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. Con deliberazione la Giunta provinciale stabilisce le tempistiche e le modalità per l’attivazione del servizio, comprese le iscrizioni, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle scuole dell’infanzia e delle scuole.

(25) Il servizio di emergenza di cui al comma 24 viene progettato e realizzato dalle scuole dell’infanzia e dalle scuole primarie. La realizzazione spetta al personale pedagogico delle scuole dell’infanzia e al personale docente delle scuole primarie nel rispetto di quanto previsto dal loro stato giuridico.

(26) Lo svolgimento delle attività previste dai commi 24 e 25 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni da parte delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, che possono essere ulteriormente precisate ed integrate dalla deliberazione di cui al comma 24:

  1. nella scuola dell’infanzia le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo quattro partecipanti, escluso il personale pedagogico. Nella scuola primaria le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo sei partecipanti, escluso il personale docente;
  2. i gruppi di bambini dovranno rimanere il più possibile costanti per tutta la durata dell’iniziativa ovvero per tutta la durata delle limitazioni previste per l’emergenza SARS-COV-2;
  3. anche il personale pedagogico e il personale docente che realizzano il servizio di emergenza, rimangono il più possibile costanti;
  4. nello svolgimento delle attività non possono essere previsti contatti con altri gruppi o persone;
  5. le attività devono tenersi per quanto sia possibile all’aperto e comunque sempre nello stesso luogo;
  6. la posizione e l’ammissione alle iniziative degli aventi diritto al servizio di emergenza hanno luogo in base ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e al numero dei posti disponibili;
  7. si applicano le condizioni stabilite dal comma 22, lettere e), f), g), h) e i).

(27) Il servizio di emergenza attivato presso le scuole dell’infanzia e le scuole primarie di cui al comma 24 può essere frequentato anche da bambini e bambine nonché da alunni e alunne di tutti i gradi di scuola che, in base al loro handicap, vengono accompagnati o accompagnate da un collaboratore o da una collaboratrice all’integrazione.

(28) Per gli alunni e le alunne che nell’anno scolastico corrente dovranno sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le scuole possono offrire attività di consulenza per l’apprendimento in presenza. Le scuole professionali possono organizzare i tirocini prescritti per il conseguimento della qualifica professionale. Lo svolgimento delle suddette attività è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni che possono essere precisate ed integrate dalla deliberazione di cui al comma 24:

  1. sono previsti gruppi di massimo sei alunne e alunni;
  2. il gruppo degli alunni e delle alunne rimane il più possibile costante, anche in caso di cambio dei docenti;
  3. l’offerta della consulenza per l’apprendimento in presenza è organizzato in modo tale da rispettare le distanze interpersonali di sicurezza di almeno due metri.

(29) L’offerta dei servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, attualmente sospesi o offerti in forma ridotta, è possibile a partire dall’entrata in vigore della presente legge. La Giunta provinciale stabilisce le tempistiche e le modalità attraverso un piano di riattivazione dei servizi, in analogia a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 per i servizi sociali a favore delle persone con disabilità.

(30) Le procedure concorsuali pubbliche e private si svolgono qualora sia possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e con obbligo di coprirsi naso e bocca.

(31) Gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, si svolgono nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno un metro e previa copertura di naso e bocca.

(32) L’assessore provinciale competente alla mobilità e ai trasporti può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla modulazione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza SARS-COV-2 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le misure in materia di trasporto pubblico di linea si applica la normativa statale emergenziale in vigore e le eventuali prescrizioni ulteriori fissate dall’assessore provinciale competente alla mobilità e trasporti.

(33) Gli enti di cui all’articolo 79 dello Statuto d’autonomia possono effettuare le sedute degli organi collegiali in videoconferenza o con modalità analoghe, anche quando tale possibilità non è regolamentata dagli enti medesimi e anche in deroga alla disciplina ordinariamente applicabile. È in ogni caso necessario assicurare il rispetto dell'identificazione dei partecipanti, l'invio della comunicazione di convocazione almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta, la pubblicità, anche in forma di pubblicazione successiva della registrazione della seduta, per i consigli comunali o le assemblee comprensoriali, e la regolarità dello svolgimento delle sedute, anche con riferimento all'assistenza del segretario/della segretaria comunale, comprensoriale o segretario/segretaria generale. Il Sindaco/La Sindaca o il/la Presidente del Consiglio comunale o dell'Assemblea comprensoriale oppure il/la Presidente di altro organo collegiale, ove previsto, possono disciplinare gli aspetti di dettaglio, sia organizzativi che di funzionamento della seduta.

(34) In relazione alle misure previste dalla presente legge le sindache e i sindaci altoatesini, nell’ambito delle proprie competenze, possono adottare misure ulteriori e più restrittive, in ragione delle situazioni di rischio rilevate. Le sindache e i sindaci individuano nel territorio di loro competenza i luoghi di potenziali assembramenti e predispongono adeguate misure per evitarli.

(35) Qualora a livello nazionale siano previste mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione del virus, queste possono essere recepite con ordinanza del Presidente della Provincia.

(36) Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19.

(37) La sospensione delle attività di cui al comma 19 è disposta, per dieci giorni, dal Presidente della Provincia. Tale sospensione è disposta anche in caso di violazione delle misure di cui all’allegato A. 2)

massimeDelibera 1 dicembre 2020, n. 980 - Emergenza COVID-19: Aumento dell'importo del sussidio straordinario a favore di artisti e artiste ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 559 dd. 28 luglio 2020
massimeDelibera 1 dicembre 2020, n. 976 - COVID-19 Disciplina derogatoria in ambito sanitario
massimeDelibera 24 novembre 2020, n. 942 - COVID-19 - Direttive per le attività e i servizi nei settori minori, Istituto provinciale per l'Assistenza all'infanzia – IPAI, donne, senza dimora, profughi, distretti sociali, mense, servizi semiresidenziali per persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica, sportelli unici per l'assistenza e la cura e servizio di valutazione della non autosufficienza e modifica delle direttive per le residenze per anziani in relazione alla gestione del COVID-19
massimeDelibera 13 ottobre 2020, n. 796 - COVID 19: Vaccinazione antinfluenzale – somministrazione gratuita per tutta la popolazione dell’Alto Adige nella stagione influenzale 2020/2021
massimeDelibera 13 ottobre 2020, n. 795 - COVID-19: Indicazioni per il pagamento di tamponi faringei, test antigenici e test sierologici erogati su richiesta del privato cittadino
massimeDelibera 28 luglio 2020, n. 559 - Emergenza COVID-19: Misura di sostegno straordinaria per artisti senza contratto di lavoro dipendente
massimeDelibera 9 giugno 2020, n. 389 - COVID-19 - Misure in ambito del diritto allo studio universitario e del bilinguismo nonché dell'incentivazione delle competenze linguistiche
massimeDelibera 19 maggio 2020, n. 352 - COVID-19: Approvazione del Piano provinciale per la fase di riattivazione dei Servizi sociali territoriali e per il ritorno a regime dei Servizi sociali residenziali in diversi settori (modificata con delibera n. 521 del 14.07.2020)
massimeDelibera 12 maggio 2020, n. 327 - Istituzione di un servizio di emergenza per i bambini nelle scuole dell'infanzia e gli alunni e le alunne della scuola primaria (modificata con delibera n. 418 del 16.06.2020)

Art. 2 (Commissione di esperti)   delibera sentenza

(1) È istituita una commissione di esperti ed esperte, quale organo tecnico consultivo della Provincia autonoma di Bolzano. Tale commissione effettua il monitoraggio costante dell’andamento della curva del contagio da virus SARS-COV-2 e propone al Presidente della Provincia, in caso di ripresa del numero dei contagi, ovvero nel caso in cui si evidenzi una linea di tendenza che spinga verso il potenziale rischio di raggiungimento dei limiti di capacità del sistema di prevenzione e cura, l’adozione di idonei provvedimenti, inclusa la sospensione delle attività di cui all’articolo 1, anche limitatamente ad aree circoscritte all’interno del territorio provinciale. La commissione propone altresì misure utili a ridurre il rischio di contagio. La commissione è composta da almeno cinque membri di riconosciuta esperienza nei rispettivi ambiti di competenza, tra cui l’epidemiologia, la virologia, la statistica nonché l’igiene e sanità pubblica, nominati dalla Giunta provinciale, anche in deroga alle disposizioni provinciali in materia di organi collegiali, e rimane in carica per la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario da virus SARS-COV-2. Il membro più anziano della commissione svolge le funzioni di coordinatore/coordinatrice della commissione. Funge da segretario/segretaria un impiegato/una impiegata di qualifica funzionale non inferiore alla sesta della Ripartizione provinciale Salute. Per la partecipazione alla commissione si applicano le disposizioni della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6. La commissione può elaborare principi e parametri per il monitoraggio del rischio sanitario ulteriori rispetto a quelli previsti all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020.

(2) Le strutture preposte ai controlli sul rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge forniscono costantemente alla commissione di esperti ed esperte gli esiti delle attività espletate.

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 50.000,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 3.

massimeDelibera 30 giugno 2020, n. 482 - Indirizzi e raccomandazioni per l’esecuzione dei test sierologici quantitativi e qualitativi, in relazione alla pandemia da COVID-19

Art. 3 (Disposizione finanziaria)

(1) All’attuazione delle misure recate dal comma 3 dell’articolo 1, nonché dall’articolo 2 della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti dei fondi per nuove iniziative legislative iscritti nella missione 20 programma 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022.

(2) All’attuazione delle altre disposizioni recate dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

(3) La Giunta provinciale, nei limiti di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata ad effettuare gli occorrenti prelevamenti per integrare le disponibilità degli stanziamenti di spesa relativi ai singoli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 4 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

ALLEGATO A 3)

Regole e misure

Nel presente Allegato sono stabilite le regole e misure della fase 2. Esso include:

  1. misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni di comportamento;
  2. misure specifiche per attività economiche e altre attività, che hanno validità nel rispettivo settore;
  3. rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.

I. Misure generali

  1. All’aperto e nei luoghi chiusi deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, eccetto tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare e in altri casi specifici diversamente regolati.
  2. Non esiste un obbligo generale di indossare una protezione delle vie respiratorie, tranne a una distanza interpersonale inferiore a 1 metro. È fatta eccezione per i membri conviventi dello stesso nucleo familiare.
  3. In tutti i casi in cui siano probabili assembramenti, quando vi sia la possibilità concreta di incrociare o incontrare altre persone, e non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 metro (come per esempio nelle zone pedonali, sui marciapiedi, etc.), è fatto obbligo per tutti di indossare una protezione delle vie respiratorie.
  4. In tutti i luoghi chiusi, accessibili al pubblico tutti indistintamente devono indossare una protezione delle vie respiratorie, se non è possibile mantenere stabilmente la distanza di 1 metro.
  5. A protezione delle vie respiratorie si utilizzano mascherine chirurgiche o mascherine di categoria superiore. In alternativa si possono utilizzare coperture in tessuto lavabile e riutilizzabile, comprese quelle realizzate in proprio che, se indossate correttamente, assicurano la copertura di naso e bocca. Le mascherine devono essere tutte senza valvola. Le visiere protettive forniscono una protezione adeguata solo in combinazione con le coperture di naso e bocca di cui al presente comma.
  6. Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico la disinfezione delle mani deve essere possibile sempre e ovunque. Si raccomanda inoltre che tutti portino sempre con sé un disinfettante per le mani e lo utilizzino regolarmente.
  7. I gestori di locali aperti al pubblico devono prevedere regole d’accesso per evitare, all’interno dei locali, negli androni, nelle gallerie, nei corridoi e relative vicinanze, assembramenti che non consentono il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza. 4)
  8. Ai servizi disciplinati da questa legge o dalle ordinanze presidenziali, ivi inclusi i servizi per l’assistenza all’infanzia, si applicano le regole sulle distanze di cui a questo capo. Ove previsto l’obbligo dell’uso della mascherina FFP2, esso è da intendersi sostituito con l’obbligo dell’uso delle mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

II. Misure specifiche per le attività economiche e le altre attività qui menzionate

  1. Per tutte le attività in cui non è prevista espressamente una regola alternativa, al fine di evitare una densità di persone troppo elevata viene stabilito un rapporto tra superficie e numero massimo di persone. Tale rapporto è di 1 persona ogni 5 m². I gestori delle aree sono tenuti a garantire il rispetto di questo rapporto denominato “regola di 1/5” in caso di superfici superiori a 50 m². In casi espressamente previsti vale il rapporto di 1 a 10 (capo II.J, capo II.N e capo II.O).
  2. Deve essere garantita una pulizia regolare, almeno una volta al giorno.
  3. Devono essere garantite, per quanto fattibile, un’adeguata areazione naturale e un adeguato ricambio d’aria.
  4. Ai sensi del capo I., punto 6 deve essere garantita un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento utilizzati dalla clientela.
  5. A partire dal 15 luglio 2020 possono riprendere le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto delle misure di cui al capo II.O.
  6. Al fine di tutelare la salute di tutti i membri della comunità scolastica, nei casi in cui vi sia una violazione delle misure di sicurezza di cui al capo I, la dirigente scolastica o il dirigente scolastico può impedire con efficacia immediata l’accesso all’edificio scolastico o allontanare le alunne e gli alunni dall’edificio scolastico. 5)

II.A. Misure specifiche nel commercio

  1. La regola di 1/5 si applica in tutti i negozi commerciali, ad eccezione di quelli con una superficie di vendita inferiore a 50 m², poiché su una superfice piccola già l’applicazione della regola della distanza impedisce una densità di persone troppo elevata. La regola di 1/5 si applica solo alla clientela. Il personale del negozio non viene preso in considerazione per la determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente.
  2. Nell’ambito dell’applicazione della regola di 1/5 i gestori di supermercati e centri commerciali prevedono le modalità d’accesso di cui al capo I., punto 7.
  3. Il personale addetto alla vendita deve utilizzare la mascherina chirurgica. Tutti gli altri collaboratori e collaboratrici devono indossare una mascherina chirurgica negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale.
  4. L’uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto di alimenti non confezionati è obbligatorio. Il gestore deve fornire i guanti usa e getta. In ogni caso, le mani devono essere disinfettate all’entrata.
  5. La clientela in attesa all’entrata deve essere informata in merito al distanziamento da garantire stando in coda.
  6. L’area delle casse deve essere attrezzata con barriere di protezione.
  7. Vengono resi possibili accessi regolamentati e scaglionati attraverso ampliamenti delle fasce orarie, al massimo fino alle ore 22.

II.B. Misure specifiche per gli esercizi ricettivi

  1. Per gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero di cui all’articolo 5 e gli esercizi ricettivi a carattere extralberghiero di cui all’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, per le attività di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 (agriturismo), alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 (disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie) e alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 (rifugi alpini), negli spazi comuni si applica la regola di 1/5, tenendo conto solo del numero di ospiti/clienti. Fanno eccezione le aree per la somministrazione di alimenti e bevande, per le quali si applica la regola di cui al capo II.D, punto 2.
  2. Nei rifugi, rifugi-albergo e negli ostelli per la gioventù i posti letto nei dormitori comuni sono ridotti di un terzo e va rispettata la regola di 1 metro di distanza tra le persone, salvo tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare. La distanza può essere ridotta in tutte le direzioni se sono installate barriere divisorie tra le persone. I rifugi offrono comunque, alle persone, alloggio e protezione in caso di pericolo, applicando in questo caso un apposito protocollo approvato dall’Azienda Sanitaria.
  3. Negli spazi comuni, quando non può essere mantenuta costantemente la distanza di sicurezza di un metro, gli ospiti indossano una protezione delle vie respiratorie, salvo tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare e tra persone che alloggiano nella stessa stanza. 6)
  4. Nelle sale da pranzo vige la restrizione di cui al capo II.D, punto 2, eccetto tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare e tra persone che alloggiano nella stessa stanza.
  5. Per il self-service ai buffet è prescritto l’uso di una delle protezioni delle vie respiratorie di cui al capo I. punto 5 e la previa disinfezione delle mani.
  6. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l’utilizzo del bagno.
  7. Alle piscine all’aperto e a quelle coperte si applicano le misure di cui al capo II.J. Agli spogliatoi e alle docce si applicano le misure di cui al capo II.I, punto 4 ad eccezione dell’ultimo punto. 7)
  8. Ai servizi di assistenza e di accompagnamento per bambini si applicano le misure generali sul distanziamento e sulla copertura di naso e bocca.
  9. Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina chirurgica. Tutti gli altri collaboratori e collaboratrici devono indossare una mascherina chirurgica negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale.
  10. Per i campeggi si applicano tutte le regole di cui al presente capo II.B. Nei bagni o servizi igienici si applicano le regole generali sulla distanza, ma non la regola di 1/5. I bagni e i servizi igienici devono essere sanificati più volte al giorno. Nei bagni e nei servizi igienici si devono evitare assembramenti.
  11. Per le saune, gli impianti “Kneipp” e le diverse stanze delle aree benessere valgono le misure di cui al capo II.N.
  12. In presenza di casi sospetti con sintomi, si applica il protocollo approvato dall’Azienda Sanitaria.

II.C. Covid protected area

  1. Le misure “Covid protected area” si applicano agli esercizi ricettivi di cui al capo II.B. Il rispetto di tali misure permette di prescindere dalle limitazioni di cui al capo II.B, punti 1, 3, 4, 6 e 10. A tal fine è necessario osservare le seguenti misure di sicurezza supplementari:
    - misurazione giornaliera della temperatura con apparecchio laser e test Covid settimanale per tutto il personale, come da protocollo del servizio sanitario;
    - controllo completo della clientela: ospiti e clienti presentano al check-in un test PCR certificato con esito negativo risalente a non più di 4 giorni prima oppure forniscono prova certificata dello sviluppo di anticorpi o all’arrivo si sottopongono a un test come da protocollo del servizio sanitario;
    - la presenza delle persone deve essere registrata in appositi sistemi o tabelle e cancellata dopo 30 giorni;
    - altre misure specifiche che consentono all’ospite di trascorrere una vacanza con il minor rischio possibile di contagio.

II.D. Misure specifiche per le attività di ristorazione

  1. Le seguenti misure valgono per ogni forma di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, anche nell’ambito dell’attività alberghiera.
  2. Per le attività di ristorazione, al posto della regola di 1/5 si applica la seguente restrizione: nel ristorante non possono essere presenti più ospiti di quanti siano i posti a sedere. Negli esercizi di somministrazione di bevande si aggiungono anche i posti in piedi al banco, distanti 1 metro l’uno dall’altro. I tavoli devono essere disposti in modo tale che ci sia una distanza di 1 metro tra le persone, eccetto tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare. Queste distanze possono essere ridotte in tutte le direzioni (di fronte, in obliquo, di lato e dietro) solo se tra le persone vengono installate adeguate barriere divisorie.
  3. I tavoli, gli utensili e le barriere divisorie tra le persone devono essere puliti e sanificati a ogni cambio cliente.
  4. Negli esercizi di somministrazione di pasti si raccomanda l’uso di un sistema di prenotazione.
  5. La consumazione e la somministrazione al banco sono consentite solo se viene mantenuta la distanza interpersonale tra clienti o se sono previste opportune barriere divisorie che impediscono il droplet.
  6. Solo al tavolo – o al banco per il tempo strettamente necessario per la consumazione – è permesso non indossare la protezione delle vie respiratorie. 8)
  7. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l’utilizzo del bagno.
  8. Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina chirurgica. Tutti gli altri collaboratori e collaboratrici devono indossare una mascherina chirurgica negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale.
  9. È obbligatorio disinfettarsi le mani prima e dopo la lettura dei giornali e l’uso di carte da gioco.
  10. Per il self-service ai buffet è prescritto l’uso delle protezioni delle vie respiratorie di cui al capo I. 5 e la previa disinfezione delle mani.

II.E. Misure specifiche per i servizi di cura della persona

  1. La regola di 1/5 si applica in tutti i locali e saloni, ad eccezione di quelli con una superficie inferiore a 50 m², e tiene conto solo del numero di clienti.
  2. Tutti i collaboratori e le collaboratrici devono indossare una mascherina chirurgica negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale. Il cliente deve indossare una delle protezioni delle vie respiratorie di cui al capo I., punto 5.
  3. È necessario il controllo della temperatura con apparecchio laser, giornaliero per il personale e prima di fornire il servizio per il cliente.
  4. Il personale e il cliente devono usare guanti “usa e getta” o disinfettarsi le mani prima e dopo la fornitura del servizio.
  5. È obbligatorio disinfettarsi le mani prima e dopo la lettura di giornali e riviste.

II.F. Misure specifiche per le attività sportive all’aperto

  1. Sono considerate attività sportive ammesse ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge tutte le attività sportive di base all’aperto e quelle svolte dalle associazioni sportive all’aperto.
  2. Nelle attività sportive e nelle attività motorie, durante gli spostamenti, deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, eccetto tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare. Quando vi sia la probabilità di incontrare altre persone e non si possa mantenere la distanza interpersonale di 1 metro è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie.
  3. Gli allenamenti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive professionistiche, anche per gli sport di squadra e di contatto e anche in forma di partite amichevoli, possono essere tenuti senza protezione delle vie respiratorie, a condizione che, per quanto possibile, sia mantenuta la distanza interpersonale minima e che il contatto sia espressamente limitato alla misura strettamente necessaria e al tempo strettamente indispensabile alla pratica della disciplina sportiva in questione. In aggiunta alle generali regole di carattere igienico e sanitario, si applicano le seguenti misure:
    - tutti i partecipanti devono essere privi di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) da almeno a 3 giorni;
    - prima dell’inizio è rilevata la temperatura corporea di tutti i partecipanti e in caso di temperatura > 37.5 °C non è consentito l’accesso;
    - è tenuto il registro dei presenti, che va conservato per almeno 14 giorni.
    Se i giochi di squadra e lo sport di contatto sono praticati come attività sportiva di base, si applicano le distanze minime di cui a questo capo e il contatto è ammesso solo nella misura e per il tempo strettamente indispensabile alla pratica dello sport.
  4. L’uso di spogliatoi e docce è soggetto alle condizioni di cui a capo II.I, punto 3.
  5. Tecnici sportivi o istruttori di fitness possono svolgere le loro attività ugualmente all’aperto, anche con più persone, in osservanza delle misure di cui ai capi I e II.F.
  6. L’accompagnamento di bambini ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge è obbligatorio fino all’età di 8 anni.

II.G. Misure specifiche per attività culturali, addestrative e prove nonché per attività di formazione e per il settore giovanile

  1. Le attività di cui all’articolo 1, comma 16, della legge si esercitano nel rispetto delle prescrizioni di cui al capo II, punti 1, 2, 3, 4 e 5, fatte salve le disposizioni di cui al capo II.K.
  2. Le attività addestrative e le attività di formazione di qualsiasi tipo, comprese quelle relative alla sicurezza sul lavoro, alla formazione aziendale e le attività addestrative nelle strutture operative della protezione civile provinciale possono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni di cui al capo II, punti 2, 3, 4 e 5. Esse possono essere svolte solo su prenotazione.
  3. Le prove e le esibizioni di bande musicali e cori sono consentite alle seguenti condizioni:
    - rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone per le bande musicali e di 1,5 metri per i cori, nonché rispetto delle misure generali di cui al capo I. Le persone non devono posizionarsi le une di fronte alle altre, ad eccezione del direttore, che in questo caso deve rispettare la distanza di sicurezza di 3 metri ovvero di 1,5 metri se indossa una protezione delle vie respiratorie;
    - ogni strumento musicale e i suoi accessori possono essere utilizzati da una sola persona. La pulizia degli strumenti viene effettuata a casa prima e dopo le prove. Prima di lasciare il posto assegnato ogni persona deve disinfettare le mani e coprire naso e bocca;
    - le prove devono essere effettuate possibilmente all’aperto. Nel caso di prove in luoghi chiusi, oltre al rispetto della misura di cui al capo II, punto 2, tutte le porte e le finestre esistenti devono essere aperte prima e dopo le prove.
  4. Agli attori, alle attrici e ai membri di gruppi teatrali e set cinematografici può essere concessa, anche durante le prove, una deroga alle regole generali, limitatamente alla durata dello spettacolo ovvero delle prove, alle seguenti condizioni:
    - il contatto fisico deve essere limitato al più breve tempo possibile e alla fine della scena le persone interessate devono disinfettarsi immediatamente le mani;
    - durante le prove di recitazione e canto, qualora non si rispettino le distanze previste si deve utilizzare una visiera protettiva;
    - per quanto riguarda il contatto con il pubblico valgono, in ogni caso, le regole generali sulla distanza.
  5. Le settimane di vacanze estive con giovani, compresi i pernottamenti in rifugi in autogestione, centri residenziali di educazione permanente e campeggi, possono essere organizzate in osservanza delle seguenti misure:
    - tutti i partecipanti, sia ragazzi/ragazze che accompagnatori/accompagnatrici, presentano al check-in un test PCR certificato con esito negativo risalente a non più di 4 giorni prima;
    - la presenza di tutti i partecipanti viene documentata.
    - la temperatura è misurata giornalmente a tutti i partecipanti;
    - durante le settimane di vacanze estive i partecipanti si comportano come gruppo chiuso senza contatti esterni;
    - nel caso in cui vi sia un rischio di contatto con persone non appartenenti al gruppo tutti i partecipanti sono obbligati a rispettare le misure di cui al capo I;
    - i gruppi di giovani possono utilizzare i mezzi di trasporto pubblici nel rispetto di tutte le misure vigenti al riguardo.

II.H. Misure specifiche per i trasporti

  1. Tutti gli utenti del trasporto pubblico locale, eccetto i bambini, di età inferiore ai 6 anni, sono obbligati indistintamente all’utilizzo di sistemi di protezione naso-bocca con caratteristiche indicate al punto 5 capo I.
    Restano esclusi da detto obbligo gli utenti con patologie o disabilita incompatibili con l´uso della mascherina e siano in possesso di attestato medico. 9)
  2. Per gli impianti a fune valgono le seguenti condizioni:
    - rispetto delle distanze minime nelle aree di attesa;
    - aerazione dei veicoli/delle cabine tramite apertura delle finestre;
    - obbligo dell’uso di protezioni delle vie respiratorie per passeggeri e personale a contatto con il pubblico;
    - messa a disposizione di sistemi per la disinfezione delle mani nell’area della stazione: agli ingressi, agli sportelli e all’accesso ai veicoli/alle cabine;
    - disinfezione periodica dei veicoli/delle cabine;
    - per gli impianti a fune e le sciovie con mezzi chiusi è ammesso un coefficiente di riempimento del
    80% dei posti ammessi; 10)
    - oer tutte gli altri aspetti vale la linea guida UNI/PdR 95.1:2020. 11)
  3. Nelle autovetture private tutti gli occupanti devono indossare una protezione delle vie respiratorie, eccetto nel caso in cui tutti gli occupanti siano conviventi. A questa condizione la distanza minima di 1 metro può essere ridotta per i viaggi all’interno del territorio provinciale.
  4. Stante l’obbligo di cui al punto 1, è ammissibile, per i mezzi utilizzati per lo svolgimento di servizi di trasporto pubblico, un coefficiente di riempimento del 80% dei posti come da carta di circolazione o certificazione equipollente. I posti a sedere possono essere interamente occupati a prescindere dal sopra indicato coefficiente di riempimento.
    Nei seguenti casi alternativi é consentita una capienza fino al 100%:
    - permanenza degli utenti nel mezzo di trasporto non superiore a 15 minuti;
    - nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS;
    - limitatamente al tempo necessario per risolvere situazioni di emergenza o di ordine pubblico. 12)
  5. Vanno in ogni caso evitati assembramenti sia nei mezzi di trasporto che nelle aree di attesa. 13)

II.I. Misure specifiche per l’attività sportiva in luoghi chiusi

  1. Rientrano tra queste attività le attività sportive di base e quelle svolte in luoghi chiusi dalle associazioni sportive, quelle dei centri fitness, delle palestre, anche scolastiche, quelle dei centri e circoli sportivi pubblici e privati, delle palestre di arrampicata (anche se in parte all’aperto) nonché le attività per il benessere individuale attraverso l’esercizio fisico.
  2. Gli allenamenti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive professionistiche, anche per gli sport di squadra e di contatto e anche in forma di partite amichevoli, possono essere tenuti senza protezione delle vie respiratorie, a condizione che, per quanto possibile, sia mantenuta la distanza interpersonale minima e che il contatto sia espressamente limitato alla misura strettamente necessaria e al tempo strettamente indispensabile alla pratica della disciplina sportiva in questione. In aggiunta alle generali regole di carattere igienico e sanitario, si applicano le seguenti misure:
    - tutti i partecipanti devono essere privi di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) da almeno a 3 giorni;
    - prima dell’inizio è rilevata la temperatura corporea di tutti i partecipanti e in caso di temperatura > 37.5 °C non è consentito l’accesso;
    - è tenuto il registro dei presenti, che va conservato per almeno 14 giorni.
    Se i giochi di squadra e lo sport di contatto sono esercitati come attività sportiva di base, si applicano le distanze minime di cui a questo capo e il contatto è ammesso solo nella misura e per il tempo strettamente indispensabile alla pratica dello sport.
  3. Per le attività di cui a questo capo, oltre alle misure di cui ai capi I e II, valgono anche le seguenti misure:
    - il numero massimo delle persone presenti contemporaneamente deve rispettare la regola di 1/5;
    - tra le persone, incluse quelle agli attrezzi, deve essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro; fanno eccezione i membri conviventi dello stesso nucleo familiare. Quando le persone si spostano all’interno dell’area o quando non si possa mantenere la distanza minima interpersonale di 1 metro, è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie.
    - misurazione della temperatura con apparecchi laser, giornalmente per il personale e prima dell’inizio dell’attività per gli utenti, eventualmente tramite autocontrollo in caso di assenza del personale;
    - tutti gli utenti dei centri fitness e delle palestre di arrampicata indossano senza interruzione i propri guanti da sport, che sono comunque da disinfettare regolarmente, o si disinfettano le mani dopo l’utilizzo di ogni attrezzo;
    - il responsabile del centro fitness cura, dopo ogni utilizzo, la disinfezione delle parti degli attrezzi venute a contatto con il corpo e con l’aerosol espirato delle persone;
    - oltre alle misure di cui al capo II., punto 3, ove possibile si lasciano aperte le finestre e, comunque, si adottano misure per garantire un adeguato ricambio d’aria;
    - tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti nelle borse personali, anche quando depositati negli appositi armadietti.
  4. L’uso di spogliatoi e docce è consentito alle seguenti condizioni:
    - negli spogliatoi, escluse le docce, vi è l’obbligo di indossare una protezione delle vie respiratorie e deve essere mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro. Negli spogliatoi può essere presente contemporaneamente al massimo un numero di persone pari al doppio del numero delle docce utilizzabili. Se c'è una sola doccia, ovvero negli spogliatoi fino a 20 m², possono essere presenti fino a 3 persone. Negli spogliatoi delle piscine pubbliche e degli impianti termali si applica la regola di 1/5;
    - gli armadietti devono essere disinfettati dopo ogni utilizzo. In alternativa, il gestore fornisce ai clienti sacchetti di plastica monouso per riporre i vestiti e le scarpe;
    - le docce devono essere disinfettate dopo ogni utilizzo. In alternativa, a ogni cliente deve essere fornito un disinfettante spray a base di alcool da applicare sulle pareti, sul pannello e sul piatto della doccia, così da poterla disinfettare per propria sicurezza prima dell’uso e poterla utilizzare dopo aver lasciato agire il disinfettante per 45 secondi dall’applicazione;
    - nell’ambiente in cui si trovano le docce deve essere garantita una distanza minima di 1 metro tra le persone, in quanto non vi si indossa alcuna protezione delle vie respiratorie. Nell’ambiente in cui si trovano le docce possono essere presenti solo tante persone quante sono le cabine doccia utilizzabili;
    - la presenza delle persone deve essere registrata in appositi sistemi o tabelle e cancellata dopo 30 giorni.

II.J. Misure specifiche per piscine all’aperto, piscine coperte e laghi balneabili

  1. Le seguenti misure valgono per tutte le piscine all’aperto e coperte, private e pubbliche, incluse quelle di impianti termali. Gli ultimi due commi disciplinano l’utilizzo dei laghi balneabili e degli stagni naturali gestiti da operatori, nonché dei laghi balneabili liberi.
  2. Il numero massimo di persone presenti contemporaneamente deve rispettare la regola di 1/10 riferita alla superficie utilizzabile, inclusa la superficie dell’acqua.
  3. Tra le persone deve essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, eccetto tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare. Quando le persone si spostano o quando non si possa mantenere la distanza minima interpersonale di 1 metro, è fatto obbligo di indossare una protezione delle vie respiratorie. In acqua non è necessario utilizzare la protezione delle vie respiratorie, però deve essere rispettata la distanza minima prevista dal presente punto.
  4. L’uso di spogliatoi e docce anche in luoghi chiusi è ammesso nel rispetto delle misure di cui al capo II.I, punto 4. 14)
  5. La disinfezione delle mani deve essere possibile agli ingressi, alle casse, presso i servizi igienici e nelle aree dove vi è possibilità di sedersi.
  6. L’area delle casse deve essere attrezzata con barriere di protezione.
  7. I lettini, gli ombrelloni, le imbarcazioni e tutte le attrezzature utilizzate da ospiti/clienti devono essere disinfettati ogni volta che cambia la persona che li utilizza.
  8. Nelle piscine coperte l’areazione e il ricambio d’aria devono avvenire o per mezzo di un’adeguata superficie finestrata apribile oppure tramite un impianto di ricambio dell’aria, a condizione che si tratti di un impianto a unità di trattamento aria (UTA) o di un’unità di ventilazione meccanica controllata (VMC). Questi impianti devono essere regolati in modo da utilizzare solo aria primaria. Qualora ciò non fosse possibile, la percentuale di aria di ricircolo deve essere ridotta il più possibile. L’impianto deve essere sottoposto a verifica e pulizia e qualora il sistema filtrante sia prossimo alla scadenza deve essere sostituito con uno più efficiente. Le griglie di ventilazione degli impianti devono essere pulite con panni in microfibra imbevuti di soluzione alcoolica al 70%.
  9. Per eventuali saune e aree benessere annesse valgono le misure di cui al capo II.N. 15)
  10. Il livello di cloro attivo libero deve essere compreso tra 1 e 1,5 mg/l, il livello di cloro combinato inferiore a 0,4 e il valore di pH dell’acqua compreso tra 6,5 e 7,5. Il controllo deve essere effettuato quotidianamente e registrato in una tabella. Per le piscine senza cloro si applicano le misure di cui al punto 11.
  11. L’accesso alle acque degli stagni naturali balneabili gestiti da operatori è limitato in base alla regola di 1/10. L'operatore deve garantire controlli regolari dell’acqua. Si applicano le distanze di cui al punto 3 sia in acqua che nelle zone di riposo.
  12. Ai laghi balneabili liberi e agli stagni naturali liberi, si applicano le distanze di cui al punto 3 sia in acqua che nelle zone di riposo.

II.K. Misure specifiche per spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e spettacoli dal vivo

  1. Le seguenti misure riguardano, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge, gli spettacoli teatrali, le proiezioni cinematografiche e gli spettacoli dal vivo, anche quelli all’aperto.
  2. Si applicano le misure di cui ai capi I e II. Laddove siano previsti posti a sedere per tutto il pubblico nonché sui palcoscenici e durante le prove non si applica la regola di 1/5.
  3. Per i posti a sedere, l’occupazione delle sedie e la sistemazione delle persone valgono le seguenti condizioni:
    - tra le persone prive di protezione delle vie respiratorie deve essere garantita una distanza stabile di almeno 1 metro;
    - la distanza minima di 1 metro può essere ridotta in caso di protezione delle vie respiratorie o se tra le persone sono installate adeguate barriere divisorie;
    - la distanza interpersonale si misura da centro sedia a centro sedia;
    - la distanza tra le file di sedie deve misurare almeno 80 cm da schienale a schienale.
  4. In luoghi chiusi o in aree delimitate, dove non sono previsti posti a sedere per tutti i presenti, l’accesso è limitato osservando la regola di 1/5 così da evitare una densità di persone troppo elevata.
  5. L’entrata e l’uscita delle persone sono regolate con l’ausilio di sistemi di guida, personale di sicurezza ed eventuali sistemi di prenotazione, in modo da garantire in ogni momento il rispetto delle distanze di sicurezza tra le persone.
  6. Durante la vendita dei biglietti e nel guardaroba per il pubblico si applicano misure di prevenzione specifiche. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l’utilizzo del bagno. Per il servizio bar valgono le misure di cui al capo II.D.

II.L. Misure specifiche per eventi e manifestazioni, nonché per assemblee e riunioni

  1. Le seguenti misure riguardano gli eventi e le manifestazioni pubbliche, anche all’aperto, in qualsiasi forma. Osservando le seguenti misure si evita il contatto diretto tra partecipanti.
  2. A partire dal 15 luglio 2020 sono consentiti eventi pubblici e manifestazioni pubbliche con somministrazione di cibi e bevande se possono essere osservate le misure specifiche per la ristorazione di cui al capo II.D e i partecipanti sono serviti direttamente ai loro posti a sedere.
  3. Per la disposizione e occupazione delle sedie, nonché la sistemazione delle persone valgono le seguenti condizioni:
    - tra le persone prive di protezione delle vie respiratorie deve essere garantita una distanza stabile di almeno 1 metro;
    - la distanza minima di 1 metro può essere ridotta in caso di protezione delle vie respiratorie o se tra le persone sono installate adeguate barriere divisorie;
    - la distanza interpersonale si misura da centro sedia a centro sedia;
    - la distanza tra le file di sedie deve misurare almeno 80 cm da schienale a schienale.
  4. Nei luoghi chiusi o nelle aree delimitate in cui non siano previsti posti a sedere o non siano previsti per tutti i presenti, l’accesso è limitato osservando la regola di 1/5 così da evitare una densità di persone troppo elevata.
  5. In merito a distanze, protezione delle vie respiratorie e altre misure di sicurezza, si applica quanto previsto ai capi I e II.
  6. L'entrata e l'uscita delle persone sono regolate con l'ausilio di sistemi di guida, personale di sicurezza ed eventuali sistemi di prenotazione, in modo da garantire in ogni momento il rispetto delle distanze di sicurezza tra le persone.
  7. Negli eventi privati e negli incontri di più persone così come nelle assemblee e riunioni devono essere rispettate le misure di cui al capo I.
  8. Gli spettacoli viaggianti sono ammessi, anche indipendentemente dalla loro collocazione all’interno di una festa o di un evento, a condizione che le attrazioni ad uso singolo vengano igienizzate dopo ogni utilizzo e che le attrazioni usate invece contemporaneamente da più persone vengano igienizzate ogni 30 minuti.
    Nell’ambito degli spettacoli viaggianti sono inoltre da rispettare le misure di sicurezza generali di cui al capo I.
  9. È consentito, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al capo I, lo svolgimento di cortei e sfilate nell’ambito di eventi organizzati.
    La partecipazione di cori e bande a cortei e sfilate avviene nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al capo II.G. 16)

II.M. Misure specifiche per le attività fieristiche ed espositive

  1. In luoghi chiusi o in aree delimitate l’accesso è limitato osservando la regola di 1/5 così da evitare una densità di persone troppo elevata.
  2. Si applicano le misure di cui ai capi I e II.
  3. Il controllo della temperatura con apparecchi laser è obbligatorio giornalmente per il personale che è a contatto con il pubblico e all’entrata per i visitatori.
  4. Si applicano, inoltre, le ulteriori prescrizioni previste da specifici protocolli di sicurezza territoriali.

II.N. Misure specifiche per saune pubbliche e private e centri benessere

  1. Queste strutture comprendono tutte le saune, gli impianti “Kneipp”, i bagni di vapore, le grotte di sale e le camere a temperatura differenziata nei centri benessere, ma non le SPA e le sale per trattamenti.
  2. In tutta l’area dei centri benessere, comprese le sale relax e le aree esterne integrate, per determinare il numero massimo complessivo di persone che vi si possono trovare contemporaneamente si applica la regola di 1/10.
  3. In tutti gli spazi chiusi deve essere mantenuta fra le persone una distanza minima di 2 metri, fatta eccezione per i membri conviventi dello stesso nucleo familiare e per le persone alloggiate nella stessa stanza.
  4. Le saune e i bagni di vapore devono essere puliti a ogni cambio. I locali comuni, i servizi igienici, le docce e le attrezzature devono essere puliti e disinfettati ogni due ore.
  5. Gli impianti “Kneipp” possono essere utilizzati solo con acqua corrente.
  6. La presenza delle persone deve essere registrata in appositi sistemi o tabelle e cancellata dopo 30 giorni.

II.O. Misure specifiche per sale giochi e discoteche

  1. Le presenti disposizioni si applicano a sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Per questi locali valgono, salvo quanto di seguito diversamente specificato, le misure generali di cui ai capi I e II.
  2. Per determinare il numero complessivo massimo di persone che possono trovarsi contemporaneamente nelle sale giochi e nei locali assimilati si applica la regola di 1/10 in tutto il locale.
  3. All’interno di questi locali deve in ogni caso essere mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro, salvo tra membri conviventi dello stesso nucleo familiare. Tutti devono indossare le protezioni delle vie respiratorie, salvo quando si trovano al tavolo e la distanza interpersonale di 1 metro è rispettata.
  4. Il controllo della temperatura con apparecchio laser è obbligatorio all’entrata, sia per il personale sia per i clienti.
  5. È necessario favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. L’efficacia degli impianti deve essere verificata in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza delle persone, al fine di garantire la corrispondenza delle portate d’aria esterna alle prescrizioni normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. Le misure per il ricambio d’aria, naturale e/o attraverso l’impianto, devono essere rafforzate ulteriormente; quando l’esclusione del ricircolo non è possibile va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere adeguati i livelli di filtrazione/rimozione. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo in ogni caso il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici l’estrattore d’aria va mantenuto in funzione continuamente.
  6. Nelle sale giochi e in strutture simili le slot machine di ogni tipo devono essere disinfettate prima dell’uso ovvero vicino a ogni slot machine deve essere disponibile un disinfettante, poiché le persone che vi giocano devono disinfettarsi le mani prima e dopo aver giocato.
  7. Sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento, o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. 17)

II.P. Misure specifiche per i mercati

  1. Le seguenti disposizioni si applicano alle attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato.
  2. Nei mercati in cui i banchi sono disposti uno di fronte all’altro, il passaggio per la clientela tra i banchi così disposti deve essere, di regola, di almeno 3,5 m.
  3. I banchi di mercato disposti in fila devono essere distanti 80 cm uno dall’altro e i gestori dei banchi così collocati devono rispettare la distanza interpersonale di 1 m.
  4. Lo spazio di 80 cm tra i banchi di mercato disposti come descritto al punto 3 non può essere utilizzato come passaggio dalla clientela e deve essere chiuso dai gestori dei banchi.
  5. I gestori dei banchi di mercato e i clienti devono indossare una protezione delle vie respiratorie e mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 m, ai sensi del capo I. Devono inoltre essere evitati gli assembramenti.
  6. Deve essere garantita ampia disponibilità e accessibilità di sistemi per la disinfezione delle mani.
  7. L’uso di guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto di alimenti e bevande è obbligatorio. Detti guanti devono essere forniti dal gestore del banco e, comunque, le mani devono essere disinfettate all’entrata e all’uscita dell’area del mercato.
  8. In caso non sia possibile rispettare le distanze di cui al punto 2, dovrà essere garantito che il mercato sia frequentato solamente da 1 cliente ogni 5 m2. Per il calcolo del rapporto di 1 a 5 si tiene conto di tutta l’area sulla quale si svolge il mercato. Se le caratteristiche del luogo non permettono detta organizzazione, i Comuni devono, anche in deroga alle previsioni regolamentari, allocare il mercato su più aree, in modo da poter adottare una delle due precedenti soluzioni.
  9. L’accesso ai mezzi di soccorso deve comunque essere sempre garantito.
  10. Ai punti di accesso al mercato la clientela deve essere adeguatamente informata in merito all’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di 1 m e di indossare una protezione delle vie respiratorie nonché in merito alle altre misure di sicurezza da osservare.

III. Rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali

  1. I provvedimenti nazionali in materia hanno validità per gli ambiti non regolati da questa legge e dalle ordinanze provinciali. I protocolli nazionali e territoriali hanno validità per il rispettivo settore, fatte salve le diverse prescrizioni della presente legge e delle ordinanze provinciali.
  2. Le imprese industriali, artigianali e commerciali rispettano, oltre ai contenuti dei protocolli territoriali, i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti, sottoscritto il 24 aprile 2020 dal Governo e dalle parti sociali, di cui all’allegato B, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalle parti sociali, di cui all’allegato C, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato D, e le successive modifiche e integrazioni apportate agli stessi. Qualora, per mancata attuazione dei protocolli, non siano assicurati adeguati livelli di protezione, l’attività viene sospesa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le imprese le cui attività dovessero essere sospese completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dal provvedimento che determina la sospensione. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Commissario del Governo, l’accesso di personale dipendente o terzi delegati ai locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. In caso di sospensione è consentita altresì, previa comunicazione al Commissario del Governo, la spedizione a terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione a magazzino di beni e forniture.
  3. Le imprese nei cantieri edili e non edili, pubblici e privati rispettano in modo prioritario i contenuti dell’ultima versione delle “Linee guida per attività nei cantieri edili e non edili pubblici e privati”, elaborate dai partner sociali.
  4. Le imprese del settore turistico rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 dal Governo e dalle parti sociali, di cui all’allegato B, e ogni eventuale nuova ordinanza del Presidente della Provincia.
  5. Per le attività di cui ai capi II.D e II.E trovano applicazione i protocolli di sicurezza e le relative linee guida territoriali e nazionali.
  6. Per le banche e gli istituti di credito valgono i rispettivi protocolli di sicurezza “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario”, firmati dalle parti sociali in data 28 aprile 2020 e 12 maggio 2020, e successive integrazioni, nonché il protocollo d’intesa “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella categoria del Credito Cooperativo”, firmato dalle parti sociali in data 7 maggio 2020. L’applicazione di queste misure specifiche consente di disapplicare la misura di cui al capo II. punto 1.
  7. Agli eventi sportivi e alle competizioni sportive si applicano le disposizioni e i protocolli nazionali di sicurezza.
    È consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi, che non superino il numero massimo di 500 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza del pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare l’assegnazione dei posti con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e utilizzo di una protezione delle vie respiratorie di cui al capo I del presente allegato; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino i predetti limiti di pubblico, l’organizzatore produce uno specifico protocollo di sicurezza, che il Presidente della Provincia sottopone all’Azienda Sanitaria per un parere preventivo. 18)
  8. Per le corse ippiche e gli ippodromi si applicano i protocolli specifici, nazionali e provinciali.
  9. Le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 25 del 14.05.2020 e n. 27 del 22.05.2020 sono integrate in modo che durante le celebrazioni religiose, fatte salve tutte le altre specifiche prescrizioni, per quanto concerne le distanze interpersonali e le protezioni delle vie respiratorie si applicano le regole di cui al presente allegato. Trovano applicazione altresì le eventuali disposizioni più restrittive stabilite dalle rispettive autorità religiose.
    La partecipazione di cori e bande alle celebrazioni religiose avviene nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al capo II.G.
3)
L'allegato A è stato prima sostituito dalla deliberazione della Giunta Provinciale 26 maggio 2020, n. 376, e dalla deliberazione della Giunta Provinciale 9 giugno 2020, n. 410, successivamente dalla deliberazione della Giunta Provinciale 23 giugno 2020, n. 456, e dalla deliberazione della Giunta Provinciale 14 luglio 2020, n. 533, poi dalla deliberazione della Giunta Provinciale 28 luglio 2020, n. 555, ed infine dalla deliberazione della Giunta Provinciale 13 agosto 2020, n. 608 come previsto dall'art. 1, comma 6, della presente legge provinciale.
4)
Il comma 7 del paragrafo I. è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 8 settembre 2020, n. 679.
5)
Il comma 6 del paragrafo II. è stato aggiunto dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 settembre 2020, n. 730.
6)
Il comma  3 del paragrafo II.B. è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 8 settembre 2020, n. 679.
7)
Il comma 7 del paragrafo II.B. è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 settembre 2020, n. 730.
8)
Il comma 6 del paragrafo II.D. è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 8 settembre 2020, n. 679.
9)
Il comma 1 del paragrafo II.H. è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 27 ottobre 2020, n. 825.
10)
La lineetta del comma 2, paragrafo II.H., è stata aggiunta dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 27 ottobre 2020, n. 825.
11)
La lineetta del comma 2, paragrafo II.H., è stata aggiunta dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 27 ottobre 2020, n. 825.
12)
Il comma 4 del paragrafo II.H. è stato aggiunto dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 27 ottobre 2020, n. 825.
13)
Il comma 5 del paragrafo II.H. è stato aggiunto dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 27 ottobre 2020, n. 825.
14)
Il comma 4 del paragrafo II.J. è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 settembre 2020, n. 730.
15)
Il comma 9 del paragrafo II.J. è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 settembre 2020, n. 730.
16)
Il comma 9 del paragrafo II.L. è stato aggiunto dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 settembre 2020, n. 730.
17)
I commi7 e 8 del paragrafo II.O. sono stati così sostituiti dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 8 settembre 2020, n. 679.
18)
Il comma 7 del paragrafo III. è stato prima sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 8 settembre 2020, n. 679, e successivamente dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 settembre 2020, n. 730.

ALLEGATO B

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

24 aprile 2020

 

Oggi, venerdì 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile, gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID–19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

  1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  4. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  5. siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  6. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  7. si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
  8. per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile;

si stabilisce che

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

1. Informazione

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi

In particolare, le informazioni riguardano

  1. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
  2. la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
  3. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
  4. l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2. Modalità di ingresso in azienda

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea 1). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 2)

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus L'Autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà Ia massima collaborazione.

 

1) La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in ca-so di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

2) Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione atte-stante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di presta-re attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni

Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.

L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4. Pulizia e sanificazione in azienda

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

5. Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;

l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;

i detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6. Dispositivi di protezione individuale

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

  • a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;
  • b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria;
  • c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf )

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art. 16 c. 1)

7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack...)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

  1. disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;
  2. Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
  3. assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
  4. utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza;
  5. nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
  6. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
  7. nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
  8. sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa);

dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

11. Gestione di una persona sintomatica in azienda

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

 

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

ALLEGATO C

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI

 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative , Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il seguente:

 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI

 

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi“, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;

sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;

assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;

sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;

sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate;

sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere.

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati. Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti,attraverso i coordinatori per la sicurezza,vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti- contagio;

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

 

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione

- nel rispetto delle indicazioni riportate in nota1

- saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria;

la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;

Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;

nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione;

La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;

Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni;

il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;

le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;

data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

è favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf);

qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;

il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;

il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;

il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

 

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;

il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell’INAIL e dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l’intervento degli agenti di Polizia Locale.

 

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

 

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;

l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;

caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;

laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.

indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

 

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

 

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

Roma, 24 aprile 2020.

 

Nota 1:

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;

2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COYID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante Fattività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

ALLEGATO D

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

 

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente:

 

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario definire ulteriori misure.

Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico settore nell’ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalità di trasporto, si richiama l’attenzione sui seguenti adempimenti comuni:

prevedere l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);

La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità).

Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.

Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).

Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.

Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall’utenza non siano possibili, va previsto l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.

Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.

Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.

Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio.

Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, saranno individuate dal Comitato per l’applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

ALLEGATO

 

SETTORE AEREO

Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per l’applicazione del Protocollo di cui in premessa.

Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci.

 

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.

Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di mascherine e guanti.

Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, è comunque necessario l’uso delle mascherine.

Assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.

 

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE

In adesione a quanto previsto nell’Avviso comune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

L’azienda procede all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.

Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.

Sospensione, previa autorizzazione dell’Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.

Sospendere l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.

 

SETTORE FERROVIARIO

Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze attive in modo da evitare l’accesso delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.

Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all’area di esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:

disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);

divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;

proseguimento delle attività di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.

restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro.

Prevedere per le aree di attesa comuni senza possibilità di aereazione naturale, ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;

disponibilità nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le disposizioni dell’OMS. Sino al 3 aprile p.v. è sospeso il servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno.

In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all’esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all’opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento.

Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata e dovranno quindi essere attrezzati idonei spazi per l’isolamento di passeggeri o di personale di bordo.

L’impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall’emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.

 

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, il personale dovrà presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.

Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo sia presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di disinfettante con relative ricariche.

Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l’utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.

L’attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non interferiscano con dette operazioni.

Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti d’uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati.

Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura si applicherà secondo le modalità e la frequenza necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificità dei traffici.

Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l’uso di prodotti messi a disposizione dall’azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.)

Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al proprio personale:

per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;

per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;

per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;

per informare immediatamente le Autorità sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19;

per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;

per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo all’affezione da Covid-19, alla sanificazione specifica dell’unità interessata dall’emergenza prima di rimetterla nella disponibilità d’esercizio.

Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione dell’autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile sarà favorito l’utilizzo di sistemi telematici per lo scambio documentale con l’autotrasporto e l’utenza in genere.

le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio documentale tra la nave e il terminal con modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici.

considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono sospese le attività di registrazione e di consegna dei PASS per l’accesso a bordo della nave ai fini di security.

Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all’impresa, anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere assunto dal terminalista.

Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM 11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell’ADSP e/o interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua delle aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.

 

Servizi di trasporto non di linea

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.

Sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri.

Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.

Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

 

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanità e dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.