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In vigore al: 11/03/2021

a) Legge provinciale 8 maggio 2020, n. 41)
Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 2 del B.U. 8 maggio 2020, n. 19.

ALLEGATO A 3)

Regole e misure

Nel presente Allegato sono stabilite le regole e misure della fase 2. Esso include:

  1. misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni di comportamento;
  2. misure specifiche per attività economiche e altre attività, che hanno validità nel rispettivo settore;
  3. rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.

I. Misure generali

  1. All’aperto e nei luoghi chiusi deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, eccetto tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare e in altri casi specifici diversamente regolati.
  2. Non esiste un obbligo generale di indossare una protezione delle vie respiratorie, tranne a una distanza interpersonale inferiore a 1 metro. È fatta eccezione per i membri conviventi dello stesso nucleo familiare.
  3. In tutti i casi in cui siano probabili assembramenti, quando vi sia la possibilità concreta di incrociare o incontrare altre persone, e non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 metro (come per esempio nelle zone pedonali, sui marciapiedi, etc.), è fatto obbligo per tutti di indossare una protezione delle vie respiratorie.
  4. In tutti i luoghi chiusi, accessibili al pubblico tutti indistintamente devono indossare una protezione delle vie respiratorie, se non è possibile mantenere stabilmente la distanza di 1 metro.
  5. A protezione delle vie respiratorie si utilizzano mascherine chirurgiche o mascherine di categoria superiore. In alternativa si possono utilizzare coperture in tessuto lavabile e riutilizzabile, comprese quelle realizzate in proprio che, se indossate correttamente, assicurano la copertura di naso e bocca. Le mascherine devono essere tutte senza valvola. Le visiere protettive forniscono una protezione adeguata solo in combinazione con le coperture di naso e bocca di cui al presente comma.
  6. Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico la disinfezione delle mani deve essere possibile sempre e ovunque. Si raccomanda inoltre che tutti portino sempre con sé un disinfettante per le mani e lo utilizzino regolarmente.
  7. I gestori di locali aperti al pubblico devono prevedere regole d’accesso per evitare, all’interno dei locali, negli androni, nelle gallerie, nei corridoi e relative vicinanze, assembramenti che non consentono il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza. 4)
  8. Ai servizi disciplinati da questa legge o dalle ordinanze presidenziali, ivi inclusi i servizi per l’assistenza all’infanzia, si applicano le regole sulle distanze di cui a questo capo. Ove previsto l’obbligo dell’uso della mascherina FFP2, esso è da intendersi sostituito con l’obbligo dell’uso delle mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

II. Misure specifiche per le attività economiche e le altre attività qui menzionate

  1. Per tutte le attività in cui non è prevista espressamente una regola alternativa, al fine di evitare una densità di persone troppo elevata viene stabilito un rapporto tra superficie e numero massimo di persone. Tale rapporto è di 1 persona ogni 5 m². I gestori delle aree sono tenuti a garantire il rispetto di questo rapporto denominato “regola di 1/5” in caso di superfici superiori a 50 m². In casi espressamente previsti vale il rapporto di 1 a 10 (capo II.J, capo II.N e capo II.O).
  2. Deve essere garantita una pulizia regolare, almeno una volta al giorno.
  3. Devono essere garantite, per quanto fattibile, un’adeguata areazione naturale e un adeguato ricambio d’aria.
  4. Ai sensi del capo I., punto 6 deve essere garantita un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento utilizzati dalla clientela.
  5. A partire dal 15 luglio 2020 possono riprendere le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto delle misure di cui al capo II.O.
  6. Al fine di tutelare la salute di tutti i membri della comunità scolastica, nei casi in cui vi sia una violazione delle misure di sicurezza di cui al capo I, la dirigente scolastica o il dirigente scolastico può impedire con efficacia immediata l’accesso all’edificio scolastico o allontanare le alunne e gli alunni dall’edificio scolastico. 5)

II.A. Misure specifiche nel commercio

  1. La regola di 1/5 si applica in tutti i negozi commerciali, ad eccezione di quelli con una superficie di vendita inferiore a 50 m², poiché su una superfice piccola già l’applicazione della regola della distanza impedisce una densità di persone troppo elevata. La regola di 1/5 si applica solo alla clientela. Il personale del negozio non viene preso in considerazione per la determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente.
  2. Nell’ambito dell’applicazione della regola di 1/5 i gestori di supermercati e centri commerciali prevedono le modalità d’accesso di cui al capo I., punto 7.
  3. Il personale addetto alla vendita deve utilizzare la mascherina chirurgica. Tutti gli altri collaboratori e collaboratrici devono indossare una mascherina chirurgica negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale.
  4. L’uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto di alimenti non confezionati è obbligatorio. Il gestore deve fornire i guanti usa e getta. In ogni caso, le mani devono essere disinfettate all’entrata.
  5. La clientela in attesa all’entrata deve essere informata in merito al distanziamento da garantire stando in coda.
  6. L’area delle casse deve essere attrezzata con barriere di protezione.
  7. Vengono resi possibili accessi regolamentati e scaglionati attraverso ampliamenti delle fasce orarie, al massimo fino alle ore 22.

II.B. Misure specifiche per gli esercizi ricettivi

  1. Per gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero di cui all’articolo 5 e gli esercizi ricettivi a carattere extralberghiero di cui all’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, per le attività di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 (agriturismo), alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 (disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie) e alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 (rifugi alpini), negli spazi comuni si applica la regola di 1/5, tenendo conto solo del numero di ospiti/clienti. Fanno eccezione le aree per la somministrazione di alimenti e bevande, per le quali si applica la regola di cui al capo II.D, punto 2.
  2. Nei rifugi, rifugi-albergo e negli ostelli per la gioventù i posti letto nei dormitori comuni sono ridotti di un terzo e va rispettata la regola di 1 metro di distanza tra le persone, salvo tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare. La distanza può essere ridotta in tutte le direzioni se sono installate barriere divisorie tra le persone. I rifugi offrono comunque, alle persone, alloggio e protezione in caso di pericolo, applicando in questo caso un apposito protocollo approvato dall’Azienda Sanitaria.
  3. Negli spazi comuni, quando non può essere mantenuta costantemente la distanza di sicurezza di un metro, gli ospiti indossano una protezione delle vie respiratorie, salvo tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare e tra persone che alloggiano nella stessa stanza. 6)
  4. Nelle sale da pranzo vige la restrizione di cui al capo II.D, punto 2, eccetto tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare e tra persone che alloggiano nella stessa stanza.
  5. Per il self-service ai buffet è prescritto l’uso di una delle protezioni delle vie respiratorie di cui al capo I. punto 5 e la previa disinfezione delle mani.
  6. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l’utilizzo del bagno.
  7. Alle piscine all’aperto e a quelle coperte si applicano le misure di cui al capo II.J. Agli spogliatoi e alle docce si applicano le misure di cui al capo II.I, punto 4 ad eccezione dell’ultimo punto. 7)
  8. Ai servizi di assistenza e di accompagnamento per bambini si applicano le misure generali sul distanziamento e sulla copertura di naso e bocca.
  9. Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina chirurgica. Tutti gli altri collaboratori e collaboratrici devono indossare una mascherina chirurgica negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale.
  10. Per i campeggi si applicano tutte le regole di cui al presente capo II.B. Nei bagni o servizi igienici si applicano le regole generali sulla distanza, ma non la regola di 1/5. I bagni e i servizi igienici devono essere sanificati più volte al giorno. Nei bagni e nei servizi igienici si devono evitare assembramenti.
  11. Per le saune, gli impianti “Kneipp” e le diverse stanze delle aree benessere valgono le misure di cui al capo II.N.
  12. In presenza di casi sospetti con sintomi, si applica il protocollo approvato dall’Azienda Sanitaria.

II.C. Covid protected area

  1. Le misure “Covid protected area” si applicano agli esercizi ricettivi di cui al capo II.B. Il rispetto di tali misure permette di prescindere dalle limitazioni di cui al capo II.B, punti 1, 3, 4, 6 e 10. A tal fine è necessario osservare le seguenti misure di sicurezza supplementari:
    - misurazione giornaliera della temperatura con apparecchio laser e test Covid settimanale per tutto il personale, come da protocollo del servizio sanitario;
    - controllo completo della clientela: ospiti e clienti presentano al check-in un test PCR certificato con esito negativo risalente a non più di 4 giorni prima oppure forniscono prova certificata dello sviluppo di anticorpi o all’arrivo si sottopongono a un test come da protocollo del servizio sanitario;
    - la presenza delle persone deve essere registrata in appositi sistemi o tabelle e cancellata dopo 30 giorni;
    - altre misure specifiche che consentono all’ospite di trascorrere una vacanza con il minor rischio possibile di contagio.

II.D. Misure specifiche per le attività di ristorazione

  1. Le seguenti misure valgono per ogni forma di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, anche nell’ambito dell’attività alberghiera.
  2. Per le attività di ristorazione, al posto della regola di 1/5 si applica la seguente restrizione: nel ristorante non possono essere presenti più ospiti di quanti siano i posti a sedere. Negli esercizi di somministrazione di bevande si aggiungono anche i posti in piedi al banco, distanti 1 metro l’uno dall’altro. I tavoli devono essere disposti in modo tale che ci sia una distanza di 1 metro tra le persone, eccetto tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare. Queste distanze possono essere ridotte in tutte le direzioni (di fronte, in obliquo, di lato e dietro) solo se tra le persone vengono installate adeguate barriere divisorie.
  3. I tavoli, gli utensili e le barriere divisorie tra le persone devono essere puliti e sanificati a ogni cambio cliente.
  4. Negli esercizi di somministrazione di pasti si raccomanda l’uso di un sistema di prenotazione.
  5. La consumazione e la somministrazione al banco sono consentite solo se viene mantenuta la distanza interpersonale tra clienti o se sono previste opportune barriere divisorie che impediscono il droplet.
  6. Solo al tavolo – o al banco per il tempo strettamente necessario per la consumazione – è permesso non indossare la protezione delle vie respiratorie. 8)
  7. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l’utilizzo del bagno.
  8. Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina chirurgica. Tutti gli altri collaboratori e collaboratrici devono indossare una mascherina chirurgica negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale.
  9. È obbligatorio disinfettarsi le mani prima e dopo la lettura dei giornali e l’uso di carte da gioco.
  10. Per il self-service ai buffet è prescritto l’uso delle protezioni delle vie respiratorie di cui al capo I. 5 e la previa disinfezione delle mani.

II.E. Misure specifiche per i servizi di cura della persona

  1. La regola di 1/5 si applica in tutti i locali e saloni, ad eccezione di quelli con una superficie inferiore a 50 m², e tiene conto solo del numero di clienti.
  2. Tutti i collaboratori e le collaboratrici devono indossare una mascherina chirurgica negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale. Il cliente deve indossare una delle protezioni delle vie respiratorie di cui al capo I., punto 5.
  3. È necessario il controllo della temperatura con apparecchio laser, giornaliero per il personale e prima di fornire il servizio per il cliente.
  4. Il personale e il cliente devono usare guanti “usa e getta” o disinfettarsi le mani prima e dopo la fornitura del servizio.
  5. È obbligatorio disinfettarsi le mani prima e dopo la lettura di giornali e riviste.

II.F. Misure specifiche per le attività sportive all’aperto

  1. Sono considerate attività sportive ammesse ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge tutte le attività sportive di base all’aperto e quelle svolte dalle associazioni sportive all’aperto.
  2. Nelle attività sportive e nelle attività motorie, durante gli spostamenti, deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, eccetto tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare. Quando vi sia la probabilità di incontrare altre persone e non si possa mantenere la distanza interpersonale di 1 metro è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie.
  3. Gli allenamenti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive professionistiche, anche per gli sport di squadra e di contatto e anche in forma di partite amichevoli, possono essere tenuti senza protezione delle vie respiratorie, a condizione che, per quanto possibile, sia mantenuta la distanza interpersonale minima e che il contatto sia espressamente limitato alla misura strettamente necessaria e al tempo strettamente indispensabile alla pratica della disciplina sportiva in questione. In aggiunta alle generali regole di carattere igienico e sanitario, si applicano le seguenti misure:
    - tutti i partecipanti devono essere privi di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) da almeno a 3 giorni;
    - prima dell’inizio è rilevata la temperatura corporea di tutti i partecipanti e in caso di temperatura > 37.5 °C non è consentito l’accesso;
    - è tenuto il registro dei presenti, che va conservato per almeno 14 giorni.
    Se i giochi di squadra e lo sport di contatto sono praticati come attività sportiva di base, si applicano le distanze minime di cui a questo capo e il contatto è ammesso solo nella misura e per il tempo strettamente indispensabile alla pratica dello sport.
  4. L’uso di spogliatoi e docce è soggetto alle condizioni di cui a capo II.I, punto 3.
  5. Tecnici sportivi o istruttori di fitness possono svolgere le loro attività ugualmente all’aperto, anche con più persone, in osservanza delle misure di cui ai capi I e II.F.
  6. L’accompagnamento di bambini ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge è obbligatorio fino all’età di 8 anni.

II.G. Misure specifiche per attività culturali, addestrative e prove nonché per attività di formazione e per il settore giovanile

  1. Le attività di cui all’articolo 1, comma 16, della legge si esercitano nel rispetto delle prescrizioni di cui al capo II, punti 1, 2, 3, 4 e 5, fatte salve le disposizioni di cui al capo II.K.
  2. Le attività addestrative e le attività di formazione di qualsiasi tipo, comprese quelle relative alla sicurezza sul lavoro, alla formazione aziendale e le attività addestrative nelle strutture operative della protezione civile provinciale possono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni di cui al capo II, punti 2, 3, 4 e 5. Esse possono essere svolte solo su prenotazione.
  3. Le prove e le esibizioni di bande musicali e cori sono consentite alle seguenti condizioni:
    - rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone per le bande musicali e di 1,5 metri per i cori, nonché rispetto delle misure generali di cui al capo I. Le persone non devono posizionarsi le une di fronte alle altre, ad eccezione del direttore, che in questo caso deve rispettare la distanza di sicurezza di 3 metri ovvero di 1,5 metri se indossa una protezione delle vie respiratorie;
    - ogni strumento musicale e i suoi accessori possono essere utilizzati da una sola persona. La pulizia degli strumenti viene effettuata a casa prima e dopo le prove. Prima di lasciare il posto assegnato ogni persona deve disinfettare le mani e coprire naso e bocca;
    - le prove devono essere effettuate possibilmente all’aperto. Nel caso di prove in luoghi chiusi, oltre al rispetto della misura di cui al capo II, punto 2, tutte le porte e le finestre esistenti devono essere aperte prima e dopo le prove.
  4. Agli attori, alle attrici e ai membri di gruppi teatrali e set cinematografici può essere concessa, anche durante le prove, una deroga alle regole generali, limitatamente alla durata dello spettacolo ovvero delle prove, alle seguenti condizioni:
    - il contatto fisico deve essere limitato al più breve tempo possibile e alla fine della scena le persone interessate devono disinfettarsi immediatamente le mani;
    - durante le prove di recitazione e canto, qualora non si rispettino le distanze previste si deve utilizzare una visiera protettiva;
    - per quanto riguarda il contatto con il pubblico valgono, in ogni caso, le regole generali sulla distanza.
  5. Le settimane di vacanze estive con giovani, compresi i pernottamenti in rifugi in autogestione, centri residenziali di educazione permanente e campeggi, possono essere organizzate in osservanza delle seguenti misure:
    - tutti i partecipanti, sia ragazzi/ragazze che accompagnatori/accompagnatrici, presentano al check-in un test PCR certificato con esito negativo risalente a non più di 4 giorni prima;
    - la presenza di tutti i partecipanti viene documentata.
    - la temperatura è misurata giornalmente a tutti i partecipanti;
    - durante le settimane di vacanze estive i partecipanti si comportano come gruppo chiuso senza contatti esterni;
    - nel caso in cui vi sia un rischio di contatto con persone non appartenenti al gruppo tutti i partecipanti sono obbligati a rispettare le misure di cui al capo I;
    - i gruppi di giovani possono utilizzare i mezzi di trasporto pubblici nel rispetto di tutte le misure vigenti al riguardo.

II.H. Misure specifiche per i trasporti

  1. Tutti gli utenti del trasporto pubblico locale, eccetto i bambini, di età inferiore ai 6 anni, sono obbligati indistintamente all’utilizzo di sistemi di protezione naso-bocca con caratteristiche indicate al punto 5 capo I.
    Restano esclusi da detto obbligo gli utenti con patologie o disabilita incompatibili con l´uso della mascherina e siano in possesso di attestato medico. 9)
  2. Per gli impianti a fune valgono le seguenti condizioni:
    - rispetto delle distanze minime nelle aree di attesa;
    - aerazione dei veicoli/delle cabine tramite apertura delle finestre;
    - obbligo dell’uso di protezioni delle vie respiratorie per passeggeri e personale a contatto con il pubblico;
    - messa a disposizione di sistemi per la disinfezione delle mani nell’area della stazione: agli ingressi, agli sportelli e all’accesso ai veicoli/alle cabine;
    - disinfezione periodica dei veicoli/delle cabine;
    - per gli impianti a fune e le sciovie con mezzi chiusi è ammesso un coefficiente di riempimento del
    80% dei posti ammessi; 10)
    - oer tutte gli altri aspetti vale la linea guida UNI/PdR 95.1:2020. 11)
  3. Nelle autovetture private tutti gli occupanti devono indossare una protezione delle vie respiratorie, eccetto nel caso in cui tutti gli occupanti siano conviventi. A questa condizione la distanza minima di 1 metro può essere ridotta per i viaggi all’interno del territorio provinciale.
  4. Stante l’obbligo di cui al punto 1, è ammissibile, per i mezzi utilizzati per lo svolgimento di servizi di trasporto pubblico, un coefficiente di riempimento del 80% dei posti come da carta di circolazione o certificazione equipollente. I posti a sedere possono essere interamente occupati a prescindere dal sopra indicato coefficiente di riempimento.
    Nei seguenti casi alternativi é consentita una capienza fino al 100%:
    - permanenza degli utenti nel mezzo di trasporto non superiore a 15 minuti;
    - nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS;
    - limitatamente al tempo necessario per risolvere situazioni di emergenza o di ordine pubblico. 12)
  5. Vanno in ogni caso evitati assembramenti sia nei mezzi di trasporto che nelle aree di attesa. 13)

II.I. Misure specifiche per l’attività sportiva in luoghi chiusi

  1. Rientrano tra queste attività le attività sportive di base e quelle svolte in luoghi chiusi dalle associazioni sportive, quelle dei centri fitness, delle palestre, anche scolastiche, quelle dei centri e circoli sportivi pubblici e privati, delle palestre di arrampicata (anche se in parte all’aperto) nonché le attività per il benessere individuale attraverso l’esercizio fisico.
  2. Gli allenamenti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive professionistiche, anche per gli sport di squadra e di contatto e anche in forma di partite amichevoli, possono essere tenuti senza protezione delle vie respiratorie, a condizione che, per quanto possibile, sia mantenuta la distanza interpersonale minima e che il contatto sia espressamente limitato alla misura strettamente necessaria e al tempo strettamente indispensabile alla pratica della disciplina sportiva in questione. In aggiunta alle generali regole di carattere igienico e sanitario, si applicano le seguenti misure:
    - tutti i partecipanti devono essere privi di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) da almeno a 3 giorni;
    - prima dell’inizio è rilevata la temperatura corporea di tutti i partecipanti e in caso di temperatura > 37.5 °C non è consentito l’accesso;
    - è tenuto il registro dei presenti, che va conservato per almeno 14 giorni.
    Se i giochi di squadra e lo sport di contatto sono esercitati come attività sportiva di base, si applicano le distanze minime di cui a questo capo e il contatto è ammesso solo nella misura e per il tempo strettamente indispensabile alla pratica dello sport.
  3. Per le attività di cui a questo capo, oltre alle misure di cui ai capi I e II, valgono anche le seguenti misure:
    - il numero massimo delle persone presenti contemporaneamente deve rispettare la regola di 1/5;
    - tra le persone, incluse quelle agli attrezzi, deve essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro; fanno eccezione i membri conviventi dello stesso nucleo familiare. Quando le persone si spostano all’interno dell’area o quando non si possa mantenere la distanza minima interpersonale di 1 metro, è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie.
    - misurazione della temperatura con apparecchi laser, giornalmente per il personale e prima dell’inizio dell’attività per gli utenti, eventualmente tramite autocontrollo in caso di assenza del personale;
    - tutti gli utenti dei centri fitness e delle palestre di arrampicata indossano senza interruzione i propri guanti da sport, che sono comunque da disinfettare regolarmente, o si disinfettano le mani dopo l’utilizzo di ogni attrezzo;
    - il responsabile del centro fitness cura, dopo ogni utilizzo, la disinfezione delle parti degli attrezzi venute a contatto con il corpo e con l’aerosol espirato delle persone;
    - oltre alle misure di cui al capo II., punto 3, ove possibile si lasciano aperte le finestre e, comunque, si adottano misure per garantire un adeguato ricambio d’aria;
    - tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti nelle borse personali, anche quando depositati negli appositi armadietti.
  4. L’uso di spogliatoi e docce è consentito alle seguenti condizioni:
    - negli spogliatoi, escluse le docce, vi è l’obbligo di indossare una protezione delle vie respiratorie e deve essere mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro. Negli spogliatoi può essere presente contemporaneamente al massimo un numero di persone pari al doppio del numero delle docce utilizzabili. Se c'è una sola doccia, ovvero negli spogliatoi fino a 20 m², possono essere presenti fino a 3 persone. Negli spogliatoi delle piscine pubbliche e degli impianti termali si applica la regola di 1/5;
    - gli armadietti devono essere disinfettati dopo ogni utilizzo. In alternativa, il gestore fornisce ai clienti sacchetti di plastica monouso per riporre i vestiti e le scarpe;
    - le docce devono essere disinfettate dopo ogni utilizzo. In alternativa, a ogni cliente deve essere fornito un disinfettante spray a base di alcool da applicare sulle pareti, sul pannello e sul piatto della doccia, così da poterla disinfettare per propria sicurezza prima dell’uso e poterla utilizzare dopo aver lasciato agire il disinfettante per 45 secondi dall’applicazione;
    - nell’ambiente in cui si trovano le docce deve essere garantita una distanza minima di 1 metro tra le persone, in quanto non vi si indossa alcuna protezione delle vie respiratorie. Nell’ambiente in cui si trovano le docce possono essere presenti solo tante persone quante sono le cabine doccia utilizzabili;
    - la presenza delle persone deve essere registrata in appositi sistemi o tabelle e cancellata dopo 30 giorni.

II.J. Misure specifiche per piscine all’aperto, piscine coperte e laghi balneabili

  1. Le seguenti misure valgono per tutte le piscine all’aperto e coperte, private e pubbliche, incluse quelle di impianti termali. Gli ultimi due commi disciplinano l’utilizzo dei laghi balneabili e degli stagni naturali gestiti da operatori, nonché dei laghi balneabili liberi.
  2. Il numero massimo di persone presenti contemporaneamente deve rispettare la regola di 1/10 riferita alla superficie utilizzabile, inclusa la superficie dell’acqua.
  3. Tra le persone deve essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, eccetto tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare. Quando le persone si spostano o quando non si possa mantenere la distanza minima interpersonale di 1 metro, è fatto obbligo di indossare una protezione delle vie respiratorie. In acqua non è necessario utilizzare la protezione delle vie respiratorie, però deve essere rispettata la distanza minima prevista dal presente punto.
  4. L’uso di spogliatoi e docce anche in luoghi chiusi è ammesso nel rispetto delle misure di cui al capo II.I, punto 4. 14)
  5. La disinfezione delle mani deve essere possibile agli ingressi, alle casse, presso i servizi igienici e nelle aree dove vi è possibilità di sedersi.
  6. L’area delle casse deve essere attrezzata con barriere di protezione.
  7. I lettini, gli ombrelloni, le imbarcazioni e tutte le attrezzature utilizzate da ospiti/clienti devono essere disinfettati ogni volta che cambia la persona che li utilizza.
  8. Nelle piscine coperte l’areazione e il ricambio d’aria devono avvenire o per mezzo di un’adeguata superficie finestrata apribile oppure tramite un impianto di ricambio dell’aria, a condizione che si tratti di un impianto a unità di trattamento aria (UTA) o di un’unità di ventilazione meccanica controllata (VMC). Questi impianti devono essere regolati in modo da utilizzare solo aria primaria. Qualora ciò non fosse possibile, la percentuale di aria di ricircolo deve essere ridotta il più possibile. L’impianto deve essere sottoposto a verifica e pulizia e qualora il sistema filtrante sia prossimo alla scadenza deve essere sostituito con uno più efficiente. Le griglie di ventilazione degli impianti devono essere pulite con panni in microfibra imbevuti di soluzione alcoolica al 70%.
  9. Per eventuali saune e aree benessere annesse valgono le misure di cui al capo II.N. 15)
  10. Il livello di cloro attivo libero deve essere compreso tra 1 e 1,5 mg/l, il livello di cloro combinato inferiore a 0,4 e il valore di pH dell’acqua compreso tra 6,5 e 7,5. Il controllo deve essere effettuato quotidianamente e registrato in una tabella. Per le piscine senza cloro si applicano le misure di cui al punto 11.
  11. L’accesso alle acque degli stagni naturali balneabili gestiti da operatori è limitato in base alla regola di 1/10. L'operatore deve garantire controlli regolari dell’acqua. Si applicano le distanze di cui al punto 3 sia in acqua che nelle zone di riposo.
  12. Ai laghi balneabili liberi e agli stagni naturali liberi, si applicano le distanze di cui al punto 3 sia in acqua che nelle zone di riposo.

II.K. Misure specifiche per spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e spettacoli dal vivo

  1. Le seguenti misure riguardano, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge, gli spettacoli teatrali, le proiezioni cinematografiche e gli spettacoli dal vivo, anche quelli all’aperto.
  2. Si applicano le misure di cui ai capi I e II. Laddove siano previsti posti a sedere per tutto il pubblico nonché sui palcoscenici e durante le prove non si applica la regola di 1/5.
  3. Per i posti a sedere, l’occupazione delle sedie e la sistemazione delle persone valgono le seguenti condizioni:
    - tra le persone prive di protezione delle vie respiratorie deve essere garantita una distanza stabile di almeno 1 metro;
    - la distanza minima di 1 metro può essere ridotta in caso di protezione delle vie respiratorie o se tra le persone sono installate adeguate barriere divisorie;
    - la distanza interpersonale si misura da centro sedia a centro sedia;
    - la distanza tra le file di sedie deve misurare almeno 80 cm da schienale a schienale.
  4. In luoghi chiusi o in aree delimitate, dove non sono previsti posti a sedere per tutti i presenti, l’accesso è limitato osservando la regola di 1/5 così da evitare una densità di persone troppo elevata.
  5. L’entrata e l’uscita delle persone sono regolate con l’ausilio di sistemi di guida, personale di sicurezza ed eventuali sistemi di prenotazione, in modo da garantire in ogni momento il rispetto delle distanze di sicurezza tra le persone.
  6. Durante la vendita dei biglietti e nel guardaroba per il pubblico si applicano misure di prevenzione specifiche. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l’utilizzo del bagno. Per il servizio bar valgono le misure di cui al capo II.D.

II.L. Misure specifiche per eventi e manifestazioni, nonché per assemblee e riunioni

  1. Le seguenti misure riguardano gli eventi e le manifestazioni pubbliche, anche all’aperto, in qualsiasi forma. Osservando le seguenti misure si evita il contatto diretto tra partecipanti.
  2. A partire dal 15 luglio 2020 sono consentiti eventi pubblici e manifestazioni pubbliche con somministrazione di cibi e bevande se possono essere osservate le misure specifiche per la ristorazione di cui al capo II.D e i partecipanti sono serviti direttamente ai loro posti a sedere.
  3. Per la disposizione e occupazione delle sedie, nonché la sistemazione delle persone valgono le seguenti condizioni:
    - tra le persone prive di protezione delle vie respiratorie deve essere garantita una distanza stabile di almeno 1 metro;
    - la distanza minima di 1 metro può essere ridotta in caso di protezione delle vie respiratorie o se tra le persone sono installate adeguate barriere divisorie;
    - la distanza interpersonale si misura da centro sedia a centro sedia;
    - la distanza tra le file di sedie deve misurare almeno 80 cm da schienale a schienale.
  4. Nei luoghi chiusi o nelle aree delimitate in cui non siano previsti posti a sedere o non siano previsti per tutti i presenti, l’accesso è limitato osservando la regola di 1/5 così da evitare una densità di persone troppo elevata.
  5. In merito a distanze, protezione delle vie respiratorie e altre misure di sicurezza, si applica quanto previsto ai capi I e II.
  6. L'entrata e l'uscita delle persone sono regolate con l'ausilio di sistemi di guida, personale di sicurezza ed eventuali sistemi di prenotazione, in modo da garantire in ogni momento il rispetto delle distanze di sicurezza tra le persone.
  7. Negli eventi privati e negli incontri di più persone così come nelle assemblee e riunioni devono essere rispettate le misure di cui al capo I.
  8. Gli spettacoli viaggianti sono ammessi, anche indipendentemente dalla loro collocazione all’interno di una festa o di un evento, a condizione che le attrazioni ad uso singolo vengano igienizzate dopo ogni utilizzo e che le attrazioni usate invece contemporaneamente da più persone vengano igienizzate ogni 30 minuti.
    Nell’ambito degli spettacoli viaggianti sono inoltre da rispettare le misure di sicurezza generali di cui al capo I.
  9. È consentito, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al capo I, lo svolgimento di cortei e sfilate nell’ambito di eventi organizzati.
    La partecipazione di cori e bande a cortei e sfilate avviene nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al capo II.G. 16)

II.M. Misure specifiche per le attività fieristiche ed espositive

  1. In luoghi chiusi o in aree delimitate l’accesso è limitato osservando la regola di 1/5 così da evitare una densità di persone troppo elevata.
  2. Si applicano le misure di cui ai capi I e II.
  3. Il controllo della temperatura con apparecchi laser è obbligatorio giornalmente per il personale che è a contatto con il pubblico e all’entrata per i visitatori.
  4. Si applicano, inoltre, le ulteriori prescrizioni previste da specifici protocolli di sicurezza territoriali.

II.N. Misure specifiche per saune pubbliche e private e centri benessere

  1. Queste strutture comprendono tutte le saune, gli impianti “Kneipp”, i bagni di vapore, le grotte di sale e le camere a temperatura differenziata nei centri benessere, ma non le SPA e le sale per trattamenti.
  2. In tutta l’area dei centri benessere, comprese le sale relax e le aree esterne integrate, per determinare il numero massimo complessivo di persone che vi si possono trovare contemporaneamente si applica la regola di 1/10.
  3. In tutti gli spazi chiusi deve essere mantenuta fra le persone una distanza minima di 2 metri, fatta eccezione per i membri conviventi dello stesso nucleo familiare e per le persone alloggiate nella stessa stanza.
  4. Le saune e i bagni di vapore devono essere puliti a ogni cambio. I locali comuni, i servizi igienici, le docce e le attrezzature devono essere puliti e disinfettati ogni due ore.
  5. Gli impianti “Kneipp” possono essere utilizzati solo con acqua corrente.
  6. La presenza delle persone deve essere registrata in appositi sistemi o tabelle e cancellata dopo 30 giorni.

II.O. Misure specifiche per sale giochi e discoteche

  1. Le presenti disposizioni si applicano a sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Per questi locali valgono, salvo quanto di seguito diversamente specificato, le misure generali di cui ai capi I e II.
  2. Per determinare il numero complessivo massimo di persone che possono trovarsi contemporaneamente nelle sale giochi e nei locali assimilati si applica la regola di 1/10 in tutto il locale.
  3. All’interno di questi locali deve in ogni caso essere mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro, salvo tra membri conviventi dello stesso nucleo familiare. Tutti devono indossare le protezioni delle vie respiratorie, salvo quando si trovano al tavolo e la distanza interpersonale di 1 metro è rispettata.
  4. Il controllo della temperatura con apparecchio laser è obbligatorio all’entrata, sia per il personale sia per i clienti.
  5. È necessario favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. L’efficacia degli impianti deve essere verificata in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza delle persone, al fine di garantire la corrispondenza delle portate d’aria esterna alle prescrizioni normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. Le misure per il ricambio d’aria, naturale e/o attraverso l’impianto, devono essere rafforzate ulteriormente; quando l’esclusione del ricircolo non è possibile va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere adeguati i livelli di filtrazione/rimozione. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo in ogni caso il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici l’estrattore d’aria va mantenuto in funzione continuamente.
  6. Nelle sale giochi e in strutture simili le slot machine di ogni tipo devono essere disinfettate prima dell’uso ovvero vicino a ogni slot machine deve essere disponibile un disinfettante, poiché le persone che vi giocano devono disinfettarsi le mani prima e dopo aver giocato.
  7. Sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento, o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. 17)

II.P. Misure specifiche per i mercati

  1. Le seguenti disposizioni si applicano alle attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato.
  2. Nei mercati in cui i banchi sono disposti uno di fronte all’altro, il passaggio per la clientela tra i banchi così disposti deve essere, di regola, di almeno 3,5 m.
  3. I banchi di mercato disposti in fila devono essere distanti 80 cm uno dall’altro e i gestori dei banchi così collocati devono rispettare la distanza interpersonale di 1 m.
  4. Lo spazio di 80 cm tra i banchi di mercato disposti come descritto al punto 3 non può essere utilizzato come passaggio dalla clientela e deve essere chiuso dai gestori dei banchi.
  5. I gestori dei banchi di mercato e i clienti devono indossare una protezione delle vie respiratorie e mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 m, ai sensi del capo I. Devono inoltre essere evitati gli assembramenti.
  6. Deve essere garantita ampia disponibilità e accessibilità di sistemi per la disinfezione delle mani.
  7. L’uso di guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto di alimenti e bevande è obbligatorio. Detti guanti devono essere forniti dal gestore del banco e, comunque, le mani devono essere disinfettate all’entrata e all’uscita dell’area del mercato.
  8. In caso non sia possibile rispettare le distanze di cui al punto 2, dovrà essere garantito che il mercato sia frequentato solamente da 1 cliente ogni 5 m2. Per il calcolo del rapporto di 1 a 5 si tiene conto di tutta l’area sulla quale si svolge il mercato. Se le caratteristiche del luogo non permettono detta organizzazione, i Comuni devono, anche in deroga alle previsioni regolamentari, allocare il mercato su più aree, in modo da poter adottare una delle due precedenti soluzioni.
  9. L’accesso ai mezzi di soccorso deve comunque essere sempre garantito.
  10. Ai punti di accesso al mercato la clientela deve essere adeguatamente informata in merito all’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di 1 m e di indossare una protezione delle vie respiratorie nonché in merito alle altre misure di sicurezza da osservare.

III. Rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali

  1. I provvedimenti nazionali in materia hanno validità per gli ambiti non regolati da questa legge e dalle ordinanze provinciali. I protocolli nazionali e territoriali hanno validità per il rispettivo settore, fatte salve le diverse prescrizioni della presente legge e delle ordinanze provinciali.
  2. Le imprese industriali, artigianali e commerciali rispettano, oltre ai contenuti dei protocolli territoriali, i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti, sottoscritto il 24 aprile 2020 dal Governo e dalle parti sociali, di cui all’allegato B, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalle parti sociali, di cui all’allegato C, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato D, e le successive modifiche e integrazioni apportate agli stessi. Qualora, per mancata attuazione dei protocolli, non siano assicurati adeguati livelli di protezione, l’attività viene sospesa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le imprese le cui attività dovessero essere sospese completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dal provvedimento che determina la sospensione. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Commissario del Governo, l’accesso di personale dipendente o terzi delegati ai locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. In caso di sospensione è consentita altresì, previa comunicazione al Commissario del Governo, la spedizione a terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione a magazzino di beni e forniture.
  3. Le imprese nei cantieri edili e non edili, pubblici e privati rispettano in modo prioritario i contenuti dell’ultima versione delle “Linee guida per attività nei cantieri edili e non edili pubblici e privati”, elaborate dai partner sociali.
  4. Le imprese del settore turistico rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 dal Governo e dalle parti sociali, di cui all’allegato B, e ogni eventuale nuova ordinanza del Presidente della Provincia.
  5. Per le attività di cui ai capi II.D e II.E trovano applicazione i protocolli di sicurezza e le relative linee guida territoriali e nazionali.
  6. Per le banche e gli istituti di credito valgono i rispettivi protocolli di sicurezza “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario”, firmati dalle parti sociali in data 28 aprile 2020 e 12 maggio 2020, e successive integrazioni, nonché il protocollo d’intesa “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella categoria del Credito Cooperativo”, firmato dalle parti sociali in data 7 maggio 2020. L’applicazione di queste misure specifiche consente di disapplicare la misura di cui al capo II. punto 1.
  7. Agli eventi sportivi e alle competizioni sportive si applicano le disposizioni e i protocolli nazionali di sicurezza.
    È consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi, che non superino il numero massimo di 500 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza del pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare l’assegnazione dei posti con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e utilizzo di una protezione delle vie respiratorie di cui al capo I del presente allegato; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino i predetti limiti di pubblico, l’organizzatore produce uno specifico protocollo di sicurezza, che il Presidente della Provincia sottopone all’Azienda Sanitaria per un parere preventivo. 18)
  8. Per le corse ippiche e gli ippodromi si applicano i protocolli specifici, nazionali e provinciali.
  9. Le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 25 del 14.05.2020 e n. 27 del 22.05.2020 sono integrate in modo che durante le celebrazioni religiose, fatte salve tutte le altre specifiche prescrizioni, per quanto concerne le distanze interpersonali e le protezioni delle vie respiratorie si applicano le regole di cui al presente allegato. Trovano applicazione altresì le eventuali disposizioni più restrittive stabilite dalle rispettive autorità religiose.
    La partecipazione di cori e bande alle celebrazioni religiose avviene nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al capo II.G.
3)
L'allegato A è stato prima sostituito dalla deliberazione della Giunta Provinciale 26 maggio 2020, n. 376, e dalla deliberazione della Giunta Provinciale 9 giugno 2020, n. 410, successivamente dalla deliberazione della Giunta Provinciale 23 giugno 2020, n. 456, e dalla deliberazione della Giunta Provinciale 14 luglio 2020, n. 533, poi dalla deliberazione della Giunta Provinciale 28 luglio 2020, n. 555, ed infine dalla deliberazione della Giunta Provinciale 13 agosto 2020, n. 608 come previsto dall'art. 1, comma 6, della presente legge provinciale.
4)
Il comma 7 del paragrafo I. è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 8 settembre 2020, n. 679.
5)
Il comma 6 del paragrafo II. è stato aggiunto dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 settembre 2020, n. 730.
6)
Il comma  3 del paragrafo II.B. è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 8 settembre 2020, n. 679.
7)
Il comma 7 del paragrafo II.B. è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 settembre 2020, n. 730.
8)
Il comma 6 del paragrafo II.D. è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 8 settembre 2020, n. 679.
9)
Il comma 1 del paragrafo II.H. è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 27 ottobre 2020, n. 825.
10)
La lineetta del comma 2, paragrafo II.H., è stata aggiunta dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 27 ottobre 2020, n. 825.
11)
La lineetta del comma 2, paragrafo II.H., è stata aggiunta dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 27 ottobre 2020, n. 825.
12)
Il comma 4 del paragrafo II.H. è stato aggiunto dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 27 ottobre 2020, n. 825.
13)
Il comma 5 del paragrafo II.H. è stato aggiunto dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 27 ottobre 2020, n. 825.
14)
Il comma 4 del paragrafo II.J. è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 settembre 2020, n. 730.
15)
Il comma 9 del paragrafo II.J. è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 settembre 2020, n. 730.
16)
Il comma 9 del paragrafo II.L. è stato aggiunto dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 settembre 2020, n. 730.
17)
I commi7 e 8 del paragrafo II.O. sono stati così sostituiti dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 8 settembre 2020, n. 679.
18)
Il comma 7 del paragrafo III. è stato prima sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 8 settembre 2020, n. 679, e successivamente dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 settembre 2020, n. 730.