1. Per le commissioni di valutazione sono in primo luogo da nominare collaboratori/collaboratrici del proprio ente, garantendo in ogni modo il principio della rotazione. In caso di carenza di risorse interne con adeguata professionalità e/o idonee all’espletamento dell’attività valutativa o in caso di motivate ragioni obiettive che impediscano la scelta di personale interno, si può ricorrere a membri esterni, sia appartenenti ad altri enti o libero professionisti.
2. Le commissioni di valutazione vengono nominate per le procedure che presuppongono una valutazione tecnica basata su criteri discrezionali, mentre la nomina è facoltativa nel caso di valutazioni basate su criteri meramente tabellari. In quest’ultimo caso e, quindi, ove non si proceda alla nomina della commissione di valutazione, il procedimento valutativo meramente tabellare è compiuto dal RUP.
3. La selezione dei membri della commissione avviene da parte del RUP nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, in ragione delle esperienze professionali, attraverso l’apposito elenco telematico. Il meccanismo di sorteggio tra i membri selezionati è solo facoltativo.
4. Premesso che non vi è incompatibilità fra le funzioni di autorità di gara e quelle di commissione di valutazione, la stazione appaltante può decidere, senza motivazione alcuna, che il RUP faccia parte della commissione di valutazione; in questo caso il RUP può quindi segnalarsi come membro della commissione di valutazione. Il RUP provvede inoltre ad individuare il presidente della commissione di valutazione, che può essere anche un collaboratore dell’ente. In ogni caso tutti i membri della commissione di valutazione devono risultare attivi nell’elenco telematico ed essere selezionati dallo stesso, fermo restando l’obbligo del RUP della preventiva verifica della sussistenza della necessaria professionalità e competenza tecnica in relazione all’oggetto dell’appalto ed in particolar modo ai criteri di valutazione.
2) la presente deliberazione viene pubblicata sul sito dell’ACP e sul Bollettino Ufficiale della Regione, in relazione al fatto che, conformemente alle disposizioni dell’art. 4, comma 1 lettera d) della LR n. 2 del 19.06.2009, il relativo contenuto è destinato alla generalità dei cittadini.