(1) Nel comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, le parole: “9 e 14, comma 1, lettera d)” sono sostituite dalle parole: “9, 14, comma 1, lettera d) e 20/septies”.
(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2/bis L’articolo 20/septies trova applicazione anche per i soggetti di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche.”
(3) Dopo l’articolo 20/sexies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente capo VIII-bis con l’Art. 20/septies:
“CAPO VIII-BIS (MISURE PER LA GESTIONE DI SITUAZIONI DI CRISI E DI EMERGENZA)
Art. 20/septies (Misure anticongiunturali)
1. In caso di eventi eccezionali determinanti un grave turbamento dell’economia, o di crisi finanziarie, nonché in situazioni emergenziali dovute a eventi eccezionali con effetti sul sistema economico provinciale, statale o internazionale, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere agli operatori economici prestiti agevolati, sovvenzioni, contributi, sussidi, contributi in conto interessi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere al fine di integrare la loro liquidità e mantenere i livelli occupazionali. Per tali interventi non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis.
2. Fatta salva l’eventuale applicabilità di misure temporanee compatibili con l’articolo 107, comma 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della disciplina dell’UE sugli aiuti di Stato in vigore. Qualora non soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, tali agevolazioni sono concesse quali aiuti «de minimis» in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» e in conformità al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, modificato con il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019.
3. La misura e le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni sono stabilite con specifici criteri ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.”
(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 90.000.000,00 euro per l’anno 2020, in 7.200.000,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 39. 4)