(1) Al personale di cui all’articolo 1 del presente accordo che, ai sensi della vigente normativa sul pubblico impiego in provincia di Bolzano deve essere in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, è corrisposta a partire dal 01/01/2020 l’indennità di bilinguismo così come di seguito definita.
(2) Per il personale di cui al comma 1 l’indennità di bilinguismo riconosciuta si compone di due quote. Una prima quota, già ricompresa nello stipendio e nell’indennità integrativa speciale, è corrisposta a tutto il personale in base al comma 4 del presente articolo, ed una seconda quota che viene corrisposta come elemento distinto dello stipendio.
(3) L’indennità di bilinguismo quale elemento del salario fondamentale è corrisposta mensilmente. La prima quota è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio ed è ricompresa per il calcolo della progressione professionale individuale del/la dipendente. Ambedue le quote dell’indennità hanno effetto sulla tredicesima mensilità.
(4) L’indennità di bilinguismo mensile lorda è determinata come segue:
| | Quota 1 già ricompresa nello e stipendio e nell’indennità integrativa speciale | Quota 2 nuova voce distinta quale indennità di bilinguismo |
attestato di bilinguismo A2 (ex livello D) |
€ 121,00 | € 51,50 |
attestato di bilinguismo B1 (ex livello C) |
€ 142,00 | € 56,65 |
attestato di bilinguismo B2 (ex livello B) |
€ 161,00 | € 79,31 |
attestato di bilinguismo C1 (ex livello A) |
200,00 | € 88,58 |
(5) L’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca, certificato dall’apposita Commissione istituita in applicazione dell’articolo 12 dell’allegato 2 del contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio Sanitario Provinciale escluso il personale dell’area medica-medico veterinaria e della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del 28 agosto 2001, ai fini del riconoscimento della quota 2 del presente articolo è equiparato all’attestato di bilinguismo B2 (ex livello B).
(6) Rimangono esclusi dalla disciplina di cui al presente e al successivo articolo 7 il personale dirigente medico e medico veterinario, i dirigenti sanitari farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi e la dirigenza delle professioni sanitarie.
(7) Rimangono esclusi dalla disciplina di cui al presente e al successivo articolo 7 il personale docente delle scuole provinciali, gli/le insegnanti della scuola dell’infanzia, i/le collaboratori/trici pedagogici/che e all’integrazione. Per tale personale rimangono in vigore le discipline concernenti la decurtazione dello stipendio previste nei relativi contratti collettivi vigenti.
(8) In aggiunta all’indennità di bilinguismo del presente articolo, rimane confermata per gli aventi diritto, nella percentuale e nelle modalità previste, l’indennità per l’uso della lingua ladina così come disciplinata all’articolo 81 del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008.