(1) L’articolo 26 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 26 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti)
1. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara la stazione appaltante, con proprio provvedimento motivato, invita gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti a presentare un’offerta.
2. Per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto.
3. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti.
4. Per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti.
5. Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro si può procedere mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti; per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, l’invito mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno dieci operatori economici, ove esistenti; per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro ed inferiore a 2.000.000 di euro, l’invito mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno dodici operatori economici, ove esistenti.
6. Salvo quanto previsto dall’articolo 17, per forniture e servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia UE, si può procedere mediante procedura negoziata con invito ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti.
7. La stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare dall’elenco di cui all’articolo 27, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.”