(1) Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente articolo:
“Art. 4/bis (Agenzia provinciale per le relazioni sindacali)
1. Presso la Direzione generale della Provincia autonoma di Bolzano è istituita come struttura operativa l'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali. L’Agenzia ha il compito di rappresentare l’Amministrazione provinciale e gli enti pubblici da essa dipendenti, o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria della Provincia o ad essa delegata, in sede di contrattazione collettiva intercompartimentale, compartimentale e, qualora gli enti ne facciano richiesta, anche nella contrattazione collettiva decentrata e nelle relazioni sindacali.
2. L'Agenzia si compone di tre membri, titolati a sottoscrivere i contratti, dei quali uno svolge le funzioni di presidente. Ciascun membro può essere sostituito da un membro supplente. I membri sono esperti in materia di relazioni sindacali, di contrattazione collettiva, di organizzazione e gestione del personale nonché di diritto del lavoro. Essi sono scelti da un elenco istituito presso la Direzione generale della Provincia, sono nominati dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura e possono essere riconfermati alla scadenza dell’incarico. A seguito dell’individuazione dei comparti o delle aree di contrattazione, l’Agenzia è integrata con al massimo tre rappresentanti per ciascuna area o comparto di contrattazione; tali rappresentanti sono designati dagli enti cui si riferisce la contrattazione.
3. La Giunta provinciale stabilisce:
- il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco di cui al comma 2;
- le modalità e i termini di evasione delle domande;
- le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione;
- le modalità di subentro dei membri supplenti.
4. L’Agenzia è composta in conformità alle norme provinciali in materia di rispetto della consistenza dei gruppi linguistici e di equilibrio fra i generi.
5. Non possono essere nominati membri dell'Agenzia persone che rivestano o abbiano rivestito nei due anni precedenti la data di nomina incarichi pubblici elettivi ovvero cariche in partiti politici o organizzazioni sindacali. L'incompatibilità è estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche.
6. L’Agenzia esercita in autonomia ogni attività relativa alle relazioni sindacali e alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi, ivi compresa l’interpretazione autentica degli stessi, e presta assistenza agli enti di cui al comma 1 per l’applicazione uniforme dei contratti e degli accordi collettivi. L’Agenzia cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all’esercizio della contrattazione collettiva.
7. L’Agenzia è tenuta al rispetto dei limiti di spesa determinati in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Il/La presidente dell’Agenzia relaziona al Direttore generale/alla Direttrice generale in merito all’attività svolta.
8. Al/Alla presidente dell'Agenzia spetta un compenso mensile, stabilito nella deliberazione di nomina, determinato in misura non superiore al 40 per cento dell’indennità consiliare prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, al netto di IVA e oneri. Agli altri membri spetta un compenso mensile, stabilito nella deliberazione di nomina, determinato in misura non superiore all’80 per cento del compenso previsto per il/la presidente, al netto di IVA e oneri.
9. Per l’assolvimento dei compiti affidati all'Agenzia, la Direzione generale mette a disposizione due unità del proprio personale amministrativo.
10. Fino alla nomina dei membri dell’Agenzia il Direttore generale/la Direttrice generale continua a gestire la contrattazione collettiva, anche tramite persone esperte appositamente delegate per la contrattazione.”
(2) Il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito:
“1. La contrattazione collettiva intercompartimentale, di comparto e decentrata per il personale degli enti di cui all’articolo 1 è gestita dall’Agenzia provinciale per le relazioni sindacali nell’ambito degli obiettivi programmatici definiti dalla Giunta provinciale, di concerto con il Direttore generale/la Direttrice generale della Provincia.”
(3) I commi 2 e 9 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, sono abrogati.
(4) Per la contrattazione collettiva è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2019-2021, una spesa massima complessiva di 206,9 milioni di euro. La spesa massima complessiva autorizzata per il contratto collettivo intercompartimentale è di 195,5 milioni di euro. 21 milioni di euro per l’anno 2019, di 78,5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 96 milioni di euro per l’anno 2021. Tali importi si riferiscono all’amministrazione provinciale e all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’Istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di soggiorno di Merano. Per la conclusione del contratto collettivo provinciale del personale docente delle scuole statali la spesa massima complessiva autorizzata per le parti ancora sospese, è di 11,4 milioni di euro. 3,8 milioni di euro per l’anno 2019, di 3,8 milioni di euro per l’anno 2020 e di 3,8 milioni di euro per l’anno 2021. 2)
(4/bis) 3)
(4/ter) La spesa massima del bilancio provinciale 2019-2021 di cui al comma 4 è aumentata di 18 milioni di euro per la contrattazione in ambito sanitario, di cui 6 milioni di euro per l’anno 2019, 6 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro per l’anno 2021. 4)
(5) Il comma 1 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Ai sensi dell’articolo 8 la dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia, tenuto conto dei provvedimenti di riduzione dei posti e della creazione di nuovi posti mediante disposizioni di legge, è nuovamente definita al 1° maggio 2019 nella misura di 18.678 posti, al 1° settembre 2019 nella misura di 18.729 posti e al 1° ottobre 2019 nella misura di 18.739 posti, comprensiva della dotazione del personale provinciale e delle scuole a carattere statale.”
(6) Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: “Il contingente di posti di cui al comma 1 comprende, dal 1° maggio 2019, 46 nuovi posti, dal 1° settembre 2019 ulteriori 51 nuovi posti e dal 1° ottobre 2019 ulteriori 10 nuovi posti, nonché cinque posti per la prevista quota per le persone con disabilità e per lo svolgimento di compiti amministrativi relativi alla creazione di nuovi posti.”
(7) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 2.355.833,33 euro per l’anno 2019, 4.670.000,00 euro per l’anno 2020 e 4.670.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte agli oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente, iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.”