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In vigore al: 11/03/2021

j) Legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 221)
Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica

1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 6 dicembre 2018, n. 49.

CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONE

Art. 1 (Finalità)

(1) La democrazia diretta e quella partecipativa sono, insieme alla democrazia rappresentativa, espressione della volontà dei cittadini e vengono riconosciute come parte della vita democratica dell’Alto Adige. La presente legge mira ad ampliare, rafforzare e rendere accessibili le possibilità e le forme di espressione delle decisioni democratiche.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Referendum consultivo: il referendum consultivo può essere richiesto su proposte legislative di competenza del Consiglio o della Giunta provinciali. Al voto possono partecipare tutte le persone che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età entro il giorno dell’elezione. L’esito del voto non è vincolante.

(2) Referendum abrogativo - iniziativa popolare: il referendum abrogativo dà la possibilità alle cittadine e ai cittadini di abrogare una legge vigente. L’esito del referendum è vincolante per le istituzioni politiche.

(3) Referendum propositivo - iniziativa popolare: il referendum propositivo dà la possibilità alle cittadine e ai cittadini di votare una legge che loro stessi hanno elaborato. L’esito del referendum è vincolante per le istituzioni politiche.

(4) Referendum confermativo: con un referendum confermativo le cittadine e i cittadini decidono se una legge varata dal Consiglio provinciale deve entrare in vigore o meno. Sono escluse le leggi approvate a maggioranza di due terzi. La legge provinciale 17 luglio 2002, n. 10, non si applica al referendum confermativo.

(5) Iniziativa popolare: le cittadine e i cittadini elaborano un disegno di legge che presentano al Consiglio provinciale. Questo è tenuto a esaminarlo. Esso può approvarlo invariato o con modifiche, respingerlo o elaborarne uno proprio. Non è possibile indire un referendum.

(6) Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini è un processo di partecipazione gestito da una moderatrice/un moderatore nel corso del quale le/i partecipanti discutono di questioni di interesse comune riguardanti lo sviluppo del territorio e della società. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini permette alle persone di partecipare, con un metodo adeguato, alle decisioni di rilevanza per la società. L’obiettivo è coinvolgere le cittadine e i cittadini nel processo decisionale.

(7) L’ufficio per la partecipazione e la formazione politica è insediato presso il Consiglio provinciale e ha il compito di rafforzare la formazione politica della popolazione, accompagnare e sostenere i processi partecipativi e referendari, e garantire un’informazione equilibrata sull’oggetto del referendum.

CAPO II
REFERENDUM: REQUISITI DI ACCESSO E SVOLGIMENTO

Art. 3 (Richiesta di referendum)

(1) La richiesta di referendum contiene il testo di una proposta legislativa, redatta in italiano e/o tedesco, divisa per articoli, una relazione illustrativa sulle finalità e il contenuto e, qualora siano previste nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Provincia, l’indicazione del relativo onere finanziario e i modi per farvi fronte.

(2) La richiesta va presentata all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale da almeno tre promotrici/promotori iscritte/i nelle liste elettorali di un Comune della provincia, che abbiano diritto al voto per le elezioni del Consiglio provinciale, unitamente ai fogli per la raccolta delle firme ai fini della vidimazione da parte della segretaria/del segretario generale del Consiglio provinciale o persona da lei/lui delegata.

(3) I fogli destinati alla raccolta delle firme devono contenere il testo della proposta legislativa e devono essere numerati progressivamente.

Art. 4 (Limiti sui contenuti)

(1) I referendum non sono ammissibili se riguardano le leggi tributarie e di bilancio, la disciplina degli emolumenti spettanti al personale e agli organi della Provincia così come gli argomenti e le norme che garantiscono i diritti dei gruppi linguistici, delle minoranze etniche e sociali.

(2) La maggioranza delle/dei componenti del Consiglio provinciale appartenenti a un gruppo linguistico può dichiarare, in forma motivata, che la proposta di legge per il referendum o una semplice proposta riguarda la parità e la tutela dei gruppi linguistici oppure è considerata sensibile sotto il profilo etnico-culturale (“sensibilità per un gruppo linguistico”).

(3) In questo caso la commissione competente per lo svolgimento dei referendum (“Commissione dei giudici”) ai sensi dell’articolo 6, decide se la dichiarazione è ammissibile, motivando la sua decisione. Affinché l’esito sia valido è necessaria, oltre alla maggioranza semplice delle/dei votanti, anche la maggioranza nei Comuni in cui il gruppo linguistico, che ha sollevato la questione della “sensibilità”, rappresenta la maggioranza della popolazione.

Art. 5 (Quesito)

(1) Il quesito deve essere formulato in italiano e tedesco; oltre all’indicazione di data, numero, titolo e testo della legge o della parte cui si riferisce, deve essere riportata una formulazione breve che sia chiara e inequivocabile.

(2) La Commissione dei giudici verifica la corrispondenza tra formulazione breve del quesito e del testo completo. La formulazione breve non ha alcuno status giuridico e non può essere oggetto di impugnazione.

Art. 6 (Commissione per i procedimenti referendari)

(1) Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum è istituita la Commissione per i procedimenti referendari (Commissione dei giudici), la quale delibera sull’ammissibilità dei referendum, riesamina i voti contestati e proclama il risultato. La commissione è composta da:

  1. una magistrata/un magistrato del Tribunale di Bolzano;
  2. una magistrata/un magistrato della sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
  3. una magistrata/un magistrato del Tribunale amministrativo regionale - sezione autonoma per la provincia di Bolzano.

(2) I componenti della Commissione dei giudici sono nominati dalla Giunta provinciale d’intesa con le/i presidenti del Tribunale di Bolzano, della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della sezione autonoma del Tribunale amministrativo regionale; la direttrice/il direttore della ripartizione provinciale Servizi centrali estrae a sorte dalle terne di nominativi proposti da ciascuno dei sopracitati presidenti di Tribunale una/un componente e una/un componente supplente per ogni foro. La Commissione resta in carica per la durata di una legislatura.

(3) Le funzioni di segretaria/segretario della Commissione dei giudici sono svolte dalla direttrice/dal direttore della ripartizione provinciale Servizi centrali, o da persona da essa/esso incaricata.

(4) La Commissione dei giudici elegge fra le proprie/i propri componenti una/un presidente che convoca le sedute e le presiede, e una/un vicepresidente. La Commissione decide a maggioranza in presenza di tutti le/i componenti.

(5) Alle/ai componenti della Commissione dei giudici spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per le commissioni a rilevanza esterna.

Art. 7 (Verifica dell’ammissibilità)

(1) Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di referendum, la Commissione dei giudici decide sulla sua ammissibilità; al riguardo essa si esprime esplicitamente e motivatamente sulla competenza provinciale sulla materia oggetto del referendum, sulla conformità della richiesta alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto speciale e alle limitazioni risultanti dall’ordinamento giuridico comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché ai requisiti e ai limiti previsti dalla presente legge. Congiuntamente alla richiesta di referendum, le/i proponenti possono richiedere un’audizione della Commissione dei giudici per precisare in forma concisa le proprie argomentazioni giuridiche sulla questione dell’ammissibilità. L’audizione non è pubblica.

(2) La ripartizione provinciale Servizi centrali comunica alle/ai proponenti le eventuali riserve espresse dalla Commissione dei giudici nell’ambito della verifica ai sensi del comma 1. Entro 10 giorni le/i proponenti possono integrare o riformulare la richiesta di referendum; in seguito la Commissione dei giudici è chiamata a deciderne l’ammissibilità. Se il referendum è dichiarato ammissibile, si può procedere alla raccolta delle firme.

(3) La ripartizione provinciale Servizi centrali informa le/i proponenti sulla decisione riguardo all’ammissibilità del referendum. Se il referendum è dichiarato ammissibile, si comunica che i fogli per la raccolta delle firme devono essere presentati per la vidimazione.

(4) Entro due giorni lavorativi dalla decisione della Commissione dei giudici, la ripartizione provinciale servizi centrali invia in forma digitale i fogli vidimati alle/ai proponenti e ai Comuni.

Art. 8 (Raccolta e presentazione delle firme)

(1) Tutti gli strumenti di democrazia diretta ai sensi dell'articolo 2, commi da 1 a 4 (“referendum”), possono essere avviati con 13.000 firme di cittadine/cittadini iscritte/i nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Bolzano e che abbiano il diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale. L’elettrice/elettore appone in calce al testo proposto contenente la dichiarazione che le/gli è stata esibita la proposta di legge, la propria firma e accanto alla stessa indica per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/o. La raccolta delle firme deve essere effettuata entro sei mesi dal ricevimento della decisione di ammissione del referendum e la vidimazione dei moduli.

(2) La firma dell’elettrice/elettore è autenticata:

  1. da una notaia/un notaio, dalla/dal giudice di pace, dalle/dai dipendenti delle cancellerie della Corte d’appello e del Tribunale nonché dalle segretarie/dai segretari della Procura della Repubblica;
  2. dalla/dal presidente della Provincia, dalla/dal presidente del Consiglio provinciale, dalle assessore/dagli assessori provinciali, dalle consigliere/dai consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità alla/al presidente della Provincia;
  3. dalla sindaca/dal sindaco, dalla/dal presidente o vicepresidente del consiglio di quartiere, dalle assessore/dagli assessori comunali, dalla/dal presidente del Consiglio comunale, dalle consigliere/dai consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità alla sindaca/al sindaco, dalla segretaria/dal segretario comunale; le suddette persone possono autenticare le firme solo nel Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l’elettrice/elettore;
  4. dalla/dal presidente ovvero dalla segretaria/dal segretario generale della comunità comprensoriale della circoscrizione a cui appartiene il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l’elettrice/elettore;
  5. dalle funzionarie/dai funzionari incaricati dalla/dal presidente della Provincia, dalla sindaca/dal sindaco e dalla/dal presidente della comunità comprensoriale.

(3) L’autenticazione può essere cumulativa per tutte le firme contenute in ciascun foglio, con indicazione del numero di firme contenute nel foglio.

(4) I Comuni e le comunità comprensoriali sono obbligati a tenere a disposizione i fogli per le firme in tutti gli uffici, servizi e sportelli provvisti di funzionari. Le funzionarie/i funzionari sono incaricate/i dalla sindaca/dal sindaco o dalla/dal presidente della comunità comprensoriale di autenticare le firme.

(5) Raggiunto il numero minimo di firme necessarie, i promotori depositano i relativi fogli presso la ripartizione provinciale Servizi centrali.

Art. 9 (Esame di procedibilità)

(1) Entro 10 giorni lavorativi dalla consegna delle firme la ripartizione provinciale Servizi centrali verifica:

  1. la regolarità delle firme raccolte, conteggiando anche le firme delle promotrici/dei promotori;
  2. se la legge o le singole disposizioni di legge oggetto del referendum siano state nel frattempo abrogate o modificate.

(2) Nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di firme valide necessarie o la legge o singole disposizioni di legge da sottoporre a referendum siano state nel frattempo abrogate o modificate nei loro contenuti essenziali, la Commissione dei giudici dichiara l’improcedibilità del referendum.

(3) Nel caso in cui la legge o singole disposizioni di legge da sottoporre a referendum siano state nel frattempo abrogate parzialmente o modificate in parti non essenziali, sono sottoposte a referendum le disposizioni che sono rimaste in vigore o hanno subito modifiche solo marginali. In tal caso la Commissione adegua o riformula il quesito d’intesa con le promotrici e i promotori.

(4) Al referendum confermativo si applicano le modalità previste dall’articolo 12.

(5) Conclusa la verifica, la Commissione dei giudici inoltra gli atti all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o alla/al presidente della Provincia.

(6) L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione fornisce assistenza e consulenza giuridica nella stesura del quesito e durante i lavori preparatori ai sensi dell’articolo 25.

Art. 10 (Indizione del referendum e scadenze)

(1) Ricevuta la comunicazione relativa alla decisione sulla procedibilità del referendum, la/il presidente della Provincia fissa la data del referendum durante la successiva sessione primaverile (15 marzo - 15 giugno) o autunnale (15 settembre - 15 dicembre). Nel relativo decreto è riportato anche il quesito con la formulazione breve in forma comprensibile che verrà sottoposto alle elettrici/agli elettori.

(2) Se conformemente alle presenti disposizioni è stata dichiarata l’ammissibilità di più referendum, essi si svolgono contemporaneamente, in una sola votazione e nello stesso giorno. Lo svolgimento di uno o più di essi può essere rinviato a data diversa, se nello stesso anno sono già stabiliti ulteriori referendum a livello nazionale, regionale o provinciale ai sensi della legge provinciale 17 luglio 2002, n. 10, contemporaneamente ai quali possano svolgersi detto o detti referendum.

(3) Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Esso è reso noto anche con manifesti, da affiggere per disposizione dei Comuni almeno 30 giorni prima della data del referendum stesso.

(4) Ogni attività e operazione relativa allo svolgimento del referendum è sospesa nei sei mesi che precedono la fine della legislatura del Consiglio provinciale. Nel mese successivo all’elezione del nuovo Consiglio provinciale non si possono indire referendum.

(5) Se prima della data prevista per lo svolgimento del referendum è intervenuta l’abrogazione parziale o una modifica non sostanziale della legge o delle disposizioni di legge da sottoporre a referendum, esso si svolge sul quesito adeguato o riformulato dalla Commissione dei giudici d’intesa con le promotrici/i promotori .

(6) In caso di modifica sostanziale della situazione giuridica o delle circostanze per cui si è deciso di presentare detto referendum, le promotrici/i promotori possono presentare alla ripartizione provinciale Servizi centrali, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto della/del presidente della Provincia che fissa la data del referendum, una comunicazione motivata con cui si chiede di considerare decaduto il referendum stesso. Tale comunicazione viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione congiuntamente al decreto della/del presidente della Provincia che dichiara decaduto il referendum.

Art. 11 (Validità del referendum)

(1) L’esito dei referendum, escluso il referendum consultivo, è valido se al voto ha partecipato almeno il 25 per cento degli aventi diritto. I referendum consultivi sono validi in ogni caso.

Art. 12 (Svolgimento del referendum confermativo su leggi provinciali)

(1) Le leggi provinciali che non sono state approvate a maggioranza di due terzi possono essere sottoposte a un referendum confermativo. La richiesta di referendum va presentata all’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale entro 20 giorni dall’approvazione della legge in Consiglio. La presentazione va protocollata. La richiesta deve recare il titolo della legge provinciale e la data della sua approvazione in Consiglio provinciale.

(2) Se la richiesta viene fatta dagli elettori/dalle elettrici, deve essere presentata da almeno 300 promotrici/promotori. Nella richiesta devono essere riportati nome, cognome e residenza dei singoli promotori/delle singole promotrici; inoltre va indicata la persona alla quale inviare le comunicazioni previste dal procedimento. Congiuntamente alla richiesta è necessario presentare il certificato comprovante l’iscrizione delle promotrici/dei promotori nelle liste elettorali di un comune dell’Alto Adige.

(3) L’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale verifica entro due giorni lavorativi la validità delle 300 firme. Se sono valide, la richiesta viene inoltrata immediatamente alla Commissione dei giudici, che deve procedere alla verifica entro ulteriori 10 giorni. Se è accertata la validità della richiesta, viene fatta immediatamente comunicazione alla/al presidente della Provincia, che sottoscrive il decreto per la sospensione della legge provinciale.

(4) Successivamente alla pubblicazione del decreto della/del presidente della Provincia il procedimento prosegue ai sensi delle disposizioni degli articoli da 6 a 10.

CAPO III
INIZIATIVA POPOLARE

Art. 13 (Presupposti)

(1) L’iniziativa popolare relativamente alle leggi provinciali è esercitata da almeno 8.000 elettrici/elettori iscritte/iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia, che hanno diritto al voto per l’elezione del Consiglio provinciale.

Art. 14 (Richiesta di iniziativa popolare)

(1) La richiesta di avvio di un’iniziativa popolare contiene il testo del progetto di legge, redatto in italiano e tedesco, diviso per articoli, una relazione illustrativa sulle finalità e il contenuto e, qualora siano previste nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Provincia, l’indicazione del relativo onere finanziario e i modi per farvi fronte.

(2) La richiesta è presentata all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale da almeno tre promotrici/promotori iscritte/iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia, che abbiano diritto al voto per le elezioni del Consiglio provinciale, unitamente ai fogli per la raccolta delle firme per la vidimazione da parte della segretaria/del segretario generale del Consiglio provinciale o persona da lei/lui delegata.

(3) I fogli destinati alla raccolta delle firme devono contenere il testo del progetto di legge e devono essere numerati progressivamente.

Art. 15 (Raccolta e presentazione delle firme)

(1) L’elettrice/elettore appone in calce al progetto di legge la propria firma e accanto alla stessa sono indicati per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto.

(2) La firma dell’elettrice/elettore è autenticata:

  1. da una notaia/un notaio, dalla/dal giudice di pace, dalle/dai dipendenti delle cancellerie della Corte d’Appello e del Tribunale nonché dalle segretarie/dai segretari della Procura della Repubblica;
  2. dalla/dal presidente della Provincia, dalla/dal presidente del Consiglio provinciale, dalle assessore/dagli assessori provinciali, dalle/dai componenti del Consiglio provinciale che abbiano comunicato la propria disponibilità alla/al presidente della Provincia;
  3. dalla sindaca/dal sindaco, dalla/dal presidente e dalla/dal vicepresidente del consiglio di quartiere, dalle assessore/dagli assessori comunali, dalla/dal presidente del Consiglio comunale, dalle consigliere/dai consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità alla sindaca/al sindaco, dalla segretaria/dal segretario comunale; le suddette persone possono autenticare le firme solo nel Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l’elettrice/elettore;
  4. dalla/dal presidente o dalla segretaria/dal segretario generale della comunità comprensoriale della circoscrizione a cui appartiene il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l’elettrice/elettore;
  5. dalle funzionarie/dai funzionari incaricate/incaricati dalla/dal presidente della Provincia, dalla sindaca/dal sindaco e dalla/dal presidente della comunità comprensoriale.

(3) L’autenticazione può essere cumulativa per tutte le firme contenute in ciascun foglio, con indicazione del numero di firme contenute nel foglio.

(4) Raggiunto il numero minimo di firme necessarie, le promotrici/i promotori depositano i relativi fogli presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

Art. 16 (Verifica di ammissibilità)

(1) L’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale verifica e conteggia le firme al fine di accertare l’ammissibilità della proposta di iniziativa popolare.

(2) L’iniziativa popolare è dichiarata inammissibile, se

  1. le firme non sono state depositate entro quattro mesi dalla data di restituzione dei fogli vidimati;
  2. il numero minimo di firme necessarie non è stato raggiunto.

(3) Se l’iniziativa popolare è risultata ammissibile, la/il presidente del Consiglio provinciale assegna il progetto di legge alla commissione legislativa competente per materia. In seguito alla trattazione da parte della commissione legislativa o trascorsi sei mesi dall’assegnazione senza che la commissione legislativa abbia concluso la trattazione del progetto di legge, lo stesso è iscritto al primo punto dell’ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale deve concluderne la trattazione entro i successivi sei mesi.

(4) In caso di modifica sostanziale della situazione giuridica o delle circostanze che hanno determinato l’iniziativa popolare, le promotrici/i promotori possono ritirarla presentando all’Ufficio di presidenza una comunicazione motivata. La suddetta comunicazione deve essere presentata prima che il Consiglio provinciale abbia votato il passaggio alla discussione articolata. La presente comunicazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO IV
DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA – PROCESSI PARTECIPATIVI – CONSIGLIO DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI

Art. 17 (Consiglio delle cittadine e dei cittadini - finalità)

(1) Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini quale processo partecipativo ha come obiettivo di coinvolgere nel processo politico la popolazione e le sue competenze e conoscenze su questioni che riguardano la collettività.

(2) Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini non prende decisioni ma esprime suggerimenti e raccomandazioni che potranno essere utilizzati come base per ulteriori discussioni e come preparazione al processo decisionale.

Art. 18 (Strumento di partecipazione della cittadinanza - svolgimento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini)

(1) Lo svolgimento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini si articola in tre fasi: il Consiglio delle cittadine e dei cittadini, l’evento pubblico e l’inoltro dei risultati ai responsabili delle decisioni.

(2) L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione si occupa della pianificazione e dello svolgimento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini. L’intero processo è gestito da moderatrici e moderatori. L’accompagnamento del processo e la moderazione avvengono secondo il principio dell’obiettività e non influiscono in alcun modo sui contenuti.

(3) Dopo che i risultati sono stati presentati e trasmessi ai responsabili delle decisioni, il Consiglio delle cittadine e dei cittadini si scioglie. Per trattare nuove tematiche e quesiti è necessario convocare nuovi Consigli delle cittadine e dei cittadini.

Art. 19 (Procedura formale - Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini)

(1) Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini dedicato a questioni riguardanti la legislazione o l’amministrazione provinciale si tiene su richiesta di 300 cittadine e cittadini.

(2) L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione tiene un registro nel quale vanno inserite tutte le proposte tematiche presentate dalla popolazione per lo svolgimento dei Consigli delle cittadine e dei cittadini.

(3) Per la convocazione è sufficiente la descrizione generale della tematica in oggetto. Gli atti amministrativi rivolti a una determinata persona non possono essere oggetto di un Consiglio delle cittadine e dei cittadini.

(4) In presenza dei requisiti necessari per lo svolgimento di un Consiglio per le cittadine e i cittadini, l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione invita le persone legittimate a parteciparvi.

Art. 20 (Consiglio delle cittadine e dei cittadini - svolgimento)

(1) Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini è composto da almeno 12 persone iscritte nell’apposita lista, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. La procedura di selezione avverrà mediante campionamento stratificato secondo gruppo linguistico, genere ed età.

(2) La partecipazione al Consiglio delle cittadine e dei cittadini è su base volontaria ma vincolante. In un periodo di tempo limitato, ovvero 1,5 giorni, il gruppo elabora idee, spunti e raccomandazioni unanimemente condivise su una problematica specifica.

(3) Il risultato è una dichiarazione congiunta e unanimemente condivisa.

Art. 21 (Evento pubblico)

(1) Entro tre settimane dallo svolgimento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione organizza un evento pubblico durante il quale vengono presentati ed esposti i risultati.

(2) L’evento è reso pubblico in modo adeguato.

(3) L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione riassume lo svolgimento e l’esito dell’evento in un rapporto.

Art. 22 (Relazione sul Consiglio delle cittadine e dei cittadini)

(1) I rapporti sul Consiglio delle cittadine e dei cittadini e sull’evento pubblico confluiscono nella relazione del Consiglio delle cittadine e dei cittadini.

Art. 23 (Inoltro ai responsabili delle decisioni, pubblicazione)

(1) L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione trasmette la relazione all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale. L’Ufficio di presidenza la inoltra alla Giunta provinciale o al Consiglio provinciale a seconda della competenza.

(2) L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione trasmette la relazione del Consiglio delle cittadine e dei cittadini alle/ai partecipanti al Consiglio delle cittadine e dei cittadini e la pubblica sul sito internet del Consiglio provinciale.

(3) Se la relazione contiene indicazioni concrete che riguardano la legislazione o l’amministrazione provinciali, l’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o la Giunta provinciale la tratta entro 60 giorni. Le promotrici/I promotori del Consiglio delle cittadine e dei cittadini, le/i partecipanti e la cittadinanza sono informati in maniera adeguata dei risultati.

TITOLO V
INFORMAZIONE, TRASPARENZA, FORMAZIONE POLITICA

Art. 24 (Ufficio per la formazione politica e la partecipazione)

(1) L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione è insediato presso il Consiglio provinciale.

(2) L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione ha i seguenti compiti:

  1. rafforzamento della formazione politica della popolazione;
  2. l’educazione civica;
  3. informazione sull’oggetto dei referendum;
  4. organizzazione dei Consigli delle cittadine e dei cittadini;
  5. attività informativa mirata su tematiche critiche;
  6. promozione di spunti per formazioni, training e coaching nel settore della formazione politica, della partecipazione e della democrazia diretta;
  7. costruzione di reti sovraregionali.

(3) L’ufficio lavora in collaborazione con gli uffici, le istituzioni e le associazioni attivi nel campo della formazione politica.

(4) L’ufficio opera in modo indipendente e imparziale. Non può subire condizionamenti politici di alcun tipo. Il piano di attività viene presentato all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale che lo deve valutare e approvare. Il bilancio per il piano di attività viene fissato annualmente d’intesa con il consiglio di amministrazione ai sensi del comma 5. L’ufficio riferisce annualmente al Consiglio provinciale sulle sue attività.

(5) L’ufficio è controllato da un consiglio di amministrazione e assistito da un comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione garantisce la pluralità di opinione e impedisce un orientamento unilaterale. È composto da una/un componente di ogni gruppo consiliare ed è eletto dal Consiglio provinciale su proposta dei gruppi all’inizio della legislatura. La/Il presidente è nominata/o tra i componenti. Il comitato scientifico è composto da due esperte/esperti per ognuno dei seguenti settori: formazione politica, pedagogia, comunicazione e scienze giuridiche. Vengono elette/eletti all’inizio della legislatura dal Consiglio provinciale, per metà su proposta della maggioranza e per metà su proposta della minoranza. Le/I componenti del comitato scientifico possono essere riconfermate/i al massimo una volta.

(6) L’organico dell’ufficio e le relative assunzioni verranno stabiliti con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

Art. 25 (Informazione)

(1) Le cittadine/i cittadini hanno il diritto di essere informate/informati dal Consiglio provinciale sull’oggetto dei referendum. Le informazioni del Consiglio provinciale alla popolazione devono essere chiare, comprensibili, obiettive, imparziali, complete, di facile lettura, e orientate al gruppo di destinatari.

(2) L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione è responsabile dell’informazione.

(3) La Provincia finanzia opuscoli informativi ed eventi informativi soltanto se entrambe le parti sono rappresentate in egual misura.

(4) Prima di ogni votazione devono essere organizzati degli eventi informativi che diano uguale spazio a entrambe le parti. Gli eventi possono essere promossi dalla Provincia nell’ambito della formazione politica. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri. Anche gli eventi organizzati ai fini dell’elaborazione partecipativa possono essere incentivati nell’ambito della formazione politica.

(5) L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione ne supervisiona lo svolgimento e funge da organizzatore qualora rilevi che non vengono organizzati sufficienti eventi informativi.

(6) Tutti i mezzi di comunicazione, anche i social media, sono considerati canali informativi.

Art. 26 (Opuscolo informativo per tutte le famiglie)

(1) Prima di un referendum si invia un opuscolo informativo nelle lingue provinciali a tutte le famiglie, il quale viene pubblicato anche sui principali canali di informazione. Le informazioni devono rispettare i principi dell’articolo 25 e pervenire alle famiglie almeno 10 giorni prima della votazione.

(2) L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione crea un gruppo di redazione composto in egual misura da rappresentanti di entrambe le posizioni.

(3) La redazione avviene congiuntamente e deve esservi consenso sui contenuti. Se si aggiungono opinioni o commenti, essi devono sempre tenere conto di entrambe le posizioni.

(4) Tutti i partiti rappresentati in Consiglio provinciale possono in egual misura fornire indicazioni di voto nell’opuscolo destinato alle famiglie.

Art. 27 (Trasparenza)

(1) Tutti coloro che hanno sostenuto spese dirette o indirette per il referendum devono darne comunicazione corredata di rendicontazione entro 60 giorni dal referendum all’Ufficio di presidenza, che provvederà a inoltrare i documenti all’Organismo di valutazione.

(2) L’ammontare e la provenienza dei fondi utilizzati per la propaganda verranno pubblicati sul sito del Consiglio provinciale.

(3) Le cittadine e i cittadini possono inoltre comunicare all’Ufficio di presidenza le spese per la propaganda sostenute da terzi e consegnare i giustificativi corrispondenti. L’Ufficio di presidenza verifica questi dati e li pubblica eventualmente sul sito del Consiglio provinciale con l’annotazione “Spese di propaganda non denunciate”.

Art. 28 (Parità di accesso ai mezzi di informazione)

(1) Ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, 48 ore prima della votazione scatta il divieto di ingerenza politica, mediatica e pubblica, in aggiunta alle disposizioni sulla par condicio.

(2) I media devono garantire a tutti i partiti tariffe e condizioni uguali per lo spazio pubblicitario.

(3) Il Comitato provinciale per le comunicazioni verifica la parità di trattamento nella pubblicità. La/Il presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni funge da istanza di garanzia e controllo a tutela della parità di trattamento.

(4) Il Comitato provinciale per le comunicazioni osserva e valuta la situazione prima dei referendum. Può inoltre, di propria iniziativa o su richiesta della Giunta provinciale o del Consiglio provinciale, effettuare studi, monitoraggi o analisi.

CAPO VI
ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 29 (Abrogazioni e revisione periodica)

(1) È abrogata la legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11.

(2) La commissione legislativa competente è tenuta, se necessario, ad adeguare alle situazioni ed esigenze attuali la presente legge almeno una volta in ogni legislatura.

Art. 30 (Rimborso spese)

(1) Alle promotrici/ai promotori di referendum spetta, su richiesta, un rimborso spese nella misura di 1 euro per ogni firma valida, fino al raggiungimento del numero minimo necessario. A tale scopo è indispensabile che la competente commissione legislativa del Consiglio provinciale accerti la competenza provinciale nella materia oggetto dell’iniziativa popolare ovvero la Commissione dei giudici dichiari l’ammissibilità del referendum.

(2) La relativa richiesta va presentata a seconda della competenza all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o alla ripartizione provinciale Servizi centrali. Essa deve indicare il nome della persona delegata a ricevere l’intero importo con effetto liberatorio.

Art. 31 (Disposizione finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente del “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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