(1) Ricevuta la comunicazione relativa alla decisione sulla procedibilità del referendum, la/il presidente della Provincia fissa la data del referendum durante la successiva sessione primaverile (15 marzo - 15 giugno) o autunnale (15 settembre - 15 dicembre). Nel relativo decreto è riportato anche il quesito con la formulazione breve in forma comprensibile che verrà sottoposto alle elettrici/agli elettori.
(2) Se conformemente alle presenti disposizioni è stata dichiarata l’ammissibilità di più referendum, essi si svolgono contemporaneamente, in una sola votazione e nello stesso giorno. Lo svolgimento di uno o più di essi può essere rinviato a data diversa, se nello stesso anno sono già stabiliti ulteriori referendum a livello nazionale, regionale o provinciale ai sensi della legge provinciale 17 luglio 2002, n. 10, contemporaneamente ai quali possano svolgersi detto o detti referendum.
(3) Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Esso è reso noto anche con manifesti, da affiggere per disposizione dei Comuni almeno 30 giorni prima della data del referendum stesso.
(4) Ogni attività e operazione relativa allo svolgimento del referendum è sospesa nei sei mesi che precedono la fine della legislatura del Consiglio provinciale. Nel mese successivo all’elezione del nuovo Consiglio provinciale non si possono indire referendum.
(5) Se prima della data prevista per lo svolgimento del referendum è intervenuta l’abrogazione parziale o una modifica non sostanziale della legge o delle disposizioni di legge da sottoporre a referendum, esso si svolge sul quesito adeguato o riformulato dalla Commissione dei giudici d’intesa con le promotrici/i promotori .
(6) In caso di modifica sostanziale della situazione giuridica o delle circostanze per cui si è deciso di presentare detto referendum, le promotrici/i promotori possono presentare alla ripartizione provinciale Servizi centrali, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto della/del presidente della Provincia che fissa la data del referendum, una comunicazione motivata con cui si chiede di considerare decaduto il referendum stesso. Tale comunicazione viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione congiuntamente al decreto della/del presidente della Provincia che dichiara decaduto il referendum.