5.1 Requisiti generali
1. L’ente gestore si avvale di personale qualificato con funzioni socio-pedagogiche e di personale con funzioni di cura e assistenza.
2. Compatibilmente con le loro attività e la loro organizzazione, i servizi si avvalgono della collaborazione di volontari e accompagnano i tirocinanti nel raggiungimento degli obiettivi formativi.
5.2 Personale socio-pedagogico
1. Le qualifiche professionali idonee per la funzione socio-pedagogica sono:
a) educatore/educatrice per disabili;
b) educatore/educatrice professionale;
c) operatore/operatrice in possesso del titolo di laurea in scienze sociali;
d) nei servizi per l’occupazione lavorativa: educatore/educatrice al lavoro;
e) qualifiche professionali equipollenti alle qualifiche sopra elencate.
2 L’ente gestore, qualora non riesca a reperire personale con le qualifiche di cui sopra, può garantire l’espletamento delle funzioni socio-pedagogiche anche assumendo personale diversamente qualificato (nello specifico assistenti sociali, psicologi, infermieri) fino al limite massimo di un terzo delle risorse di personale socio-pedagogico previste nella pianta organica del singolo servizio abitativo e del servizio per l’occupazione lavorativa dell’ambito delle dipendenze.
5.3 Personale con funzione di cura e di assistenza
1. Le qualifiche professionali idonee del personale con funzione di cura e di assistenza sono:
a) assistente per soggetti portatori di handicap;
b) operatore/operatrice socio-assistenziale.
2. L’ente gestore, qualora non riesca a reperire personale con le qualifiche di cui sopra, può garantire l’espletamento delle funzioni di cura e assistenza anche assumendo personale diversamente qualificato (ad es. operatori e operatrici socio-sanitari, assistenti geriatrici e assistenti familiari), fino al limite massimo di un terzo delle risorse di personale con funzione di assistenza previste nella pianta organica dei singoli servizi abitativi e servizi per l’occupazione lavorativa dell’ambito delle dipendenze. Nel limite massimo può essere compreso anche il personale che ha iniziato un percorso di formazione per il conseguimento delle qualifiche professionali di cui al presente comma e al comma 1, limitatamente al periodo previsto per il conseguimento del relativo titolo di formazione.
3. Nel limite massimo di un terzo è compreso anche il personale con qualifica professionale di artigiano (falegname, ceramista, pittore/pittrice, sarto/sarta, ecc.) da collocare, in caso di necessità e in relazione alle attività proposte, nei servizi di riabilitazione lavorativa. Tale personale è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento in ambito socio-pedagogico.
5.4 Assunzione di personale non qualificato
1. In casi eccezionali e motivati, esaurite le graduatorie del personale con funzione socio-pedagogica e con funzione di cura e di assistenza, trova applicazione l’articolo 34, comma 2, della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche.
5.5 Personale preposto alle funzioni tecniche (cucina, lavanderia, custode, ecc.)
1. Per le qualifiche del personale preposto alle funzioni tecniche devono essere rispettati i requisiti previsti dai contratti collettivi e di comparto. È fatta salva la possibilità di coprire i servizi con modalità organizzative che prevedono la collaborazione delle/degli utenti per finalità socio-pedagogiche.
5.6 Responsabile del servizio
1. Il/la responsabile del servizio svolge compiti socio-pedagogici, amministrativi e tecnici legati alla gestione del servizio. Fra i suoi compiti sono inclusi: la gestione della documentazione, la verifica della completezza e dell’uniformità dei progetti riabilitativi individuali, la promozione della qualità del servizio, la formazione del team di operatrici e operatori, il raccordo tra il servizio e le strutture presenti sul territorio nonché la collaborazione con le famiglie ed eventualmente con i rappresentanti legali delle/degli utenti. I compiti del/della responsabile del servizio sono definiti per iscritto.
2. Nel caso in cui il/la responsabile del servizio svolga funzioni di coordinamento di servizi con un numero complessivo di utenti pari o superiore a 35, il relativo posto non viene conteggiato ai fini della determinazione del parametro minimo di personale. Se invece il coordinamento riguarda servizi con un numero complessivo inferiore a 35 utenti, il posto viene calcolato in misura proporzionale al numero di utenti.
5.7 Selezione del personale
1. L’ente gestore definisce i criteri e le procedure di selezione del personale.
5.8 Parametri del personale socio-pedagogico e addetto alla cura e all’assistenza
1. I parametri sono riferiti al personale a tempo pieno; sono calcolati in base al numero dei posti occupati e alla presenza media degli utenti nel servizio.
2. Gli standard del personale hanno valore di parametri minimi legati alla programmazione annuale del fabbisogno di personale.
3. Il numero delle prestazioni di cura e assistenza e delle prestazioni socio-pedagogiche erogate nei singoli servizi può essere diversificato tenendo conto del fabbisogno complessivo degli utenti, così come descritto nei singoli piani riabilitativi individuali. In ogni servizio deve essere comunque garantita la presenza di personale qualificato con funzioni socio-pedagogiche.
5.8.1 Parametri di personale per le comunità alloggio
1. Per le comunità alloggio è previsto il seguente parametro di personale:
un operatore/un’operatrice ogni cinque posti occupati.
2. La reperibilità viene garantita, in linea di massima, solo in caso di malattia e di urgenza.
5.8.2 Parametri del personale nei servizi di riabilitazione lavorativa
1. Per i servizi di riabilitazione lavorativa è previsto il seguente parametro di personale:
un operatore/un’operatrice ogni quattro posti occupati.
5.9 Aggiornamento del personale
1. L’ente gestore pianifica annualmente le offerte di aggiornamento in funzione degli obiettivi del servizio e in base ai bisogni del personale. L’aggiornamento va documentato anche ai fini dell’eventuale riconoscimento di crediti formativi.
2. I percorsi di aggiornamento offrono agli operatori e alle operatrici conoscenze, metodologie, strumenti e competenze relazionali e comunicative atti a migliorare la qualità del servizio.
5.10 Motivazione del personale
1. L'ente gestore pone particolare attenzione alla motivazione del personale, individuando le strategie necessarie per mantenerla e rafforzarla.
2. L’ente gestore offre regolari attività di supervisione, che sono condotte preferibilmente da professionisti esterni al servizio.
5.11 Lavoro in team
1. Il lavoro in team è di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi, sia individuali che collettivi, e si basa sulla condivisione degli obiettivi, sulla chiarezza riguardo alla suddivisione dei compiti, nonché sullo scambio di informazioni fra gli operatori e le operatrici coinvolti.
2. Il flusso di informazioni all’interno del team e la comunicazione con altri servizi sono garantiti ricorrendo a strumenti idonei.
5.12 Lavoro di rete
1. È garantita la collaborazione con tutti i servizi della rete, in particolare al fine di:
a) ottenere una riabilitazione efficace e globale che consideri sia gli aspetti medici che sociali della dipendenza patologica;
b) raggiungere gli obiettivi contenuti nel progetto riabilitativo individuale;
c) promuovere lo scambio d’informazioni, di esperienze e competenze fra quanti operano nell’ambito delle dipendenze.
2. Fondamentale è la collaborazione con i distretti socio-sanitari e i servizi sanitari specialistici, con le scuole e l’Ufficio provinciale Servizio lavoro, oltre che con le cooperative sociali e con le associazioni sociali, culturali e sportive del territorio. Le modalità di collaborazione e le relative procedure sono definite e condivise da tutta la rete coinvolta.