(1) La presente legge disciplina la promozione e la valorizzazione dell'istituto giuridico dell’amministrazione di sostegno, riconoscendo il suo valore quale strumento di aiuto e tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi.
(1) La Provincia e gli enti locali promuovono l'istituto dell'amministrazione di sostegno, anche quale importante forma di volontariato, in particolare attraverso le seguenti misure:
(2) La Provincia può sostenere le spese per la stipula di una polizza di assicurazione al fine di tenere indenni gli amministratori e le amministratrici di sostegno nominati dai giudici tutelari del Tribunale di Bolzano, in caso di azioni da richieste di risarcimento danni e conseguenti spese legali, a condizione che questi/queste non appartengano al nucleo familiare della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno e non siano professionisti.
(3) La Provincia può sostenere la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno appartenente a un nucleo familiare in condizioni economiche e patrimoniali insufficienti al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita ai sensi del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nel pagamento dell’equa indennità eventualmente assegnata, anche solo a titolo delle spese vive sostenute, dal giudice tutelare all’amministratore/amministratrice di sostegno ai sensi dell’articolo 379 del Codice civile, a condizione che questi/questa non appartenga al nucleo familiare della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno e non sia un/una professionista.
(4) La Giunta provinciale definisce i criteri di attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
(1) Presso la Ripartizione provinciale competente in materia di politiche sociali è istituito un tavolo di coordinamento per la promozione dell'amministrazione di sostegno, avente funzioni consultive e propositive.
(2) Il tavolo di coordinamento è composto da:
(3) Ai componenti del tavolo di coordinamento non spettano compensi o rimborsi spese.
(1) La Provincia e gli enti locali promuovono e sostengono la presenza di servizi diffusi sul territorio per perseguire le finalità previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b).
(2) I servizi svolgono i seguenti compiti:
(3) Gli enti locali possono concludere accordi, i cui oneri vanno a carico dei propri bilanci, con soggetti privati e altre pubbliche amministrazioni, e comunque con quelle cui spetta l’istituzione dei servizi di amministrazione della giustizia, al fine di partecipare alla realizzazione di sportelli territoriali per sostenere gli Uffici della Volontaria Giurisdizione e di mettere a disposizione di questi sportelli apposito personale amministrativo.
(1) La Provincia istituisce e gestisce l’elenco provinciale degli amministratori e delle amministratrici di sostegno volontari. Nell’elenco sono inserite le persone disponibili ad assumere l’incarico di amministratore/amministratrice di sostegno a favore di persone estranee al proprio nucleo familiare.
(2) La Giunta provinciale disciplina i requisiti e la procedura per l’iscrizione nell’elenco provinciale degli amministratori e delle amministratrici di sostegno volontari.
(1) La Provincia garantisce:
(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 100.000,00 euro per l’anno 2018 e in 680.000,00 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte all’interno del Programma 05 della Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.