(1) Dopo l’articolo 64 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 64/bis (Consolidamento dei bilanci)
1. Con delibera della Giunta provinciale sono individuati gli organismi strumentali, gli enti strumentali e le società che costituiscono il gruppo amministrazione pubblica (GAP) e il gruppo bilancio consolidato (GBC) come previsto dagli articoli 11/bis e 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. Il bilancio consolidato è approvato dalla Giunta provinciale ed è trasmesso al Consiglio provinciale, che lo approva con propria deliberazione entro il termine previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”
2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 65/sexies della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è abrogata.