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g) Legge provinciale 13 marzo 2018, n. 21)
Promozione di iniziative contro lo spreco di prodotti alimentari e non alimentari

1)
Pubblicata nel B.U. 22 marzo 2018, n. 12.

Art. 1 (Finalità)

(1)  La presente legge disciplina le modalità di gestione delle eccedenze alimentari e farmaceutiche, nonché di altri prodotti non alimentari, al fine di contrastare la povertà e il disagio sociale. Oltre a valorizzare l’attività di solidarietà e di beneficenza ispirata ai principi della responsabilità sociale, la legge intende anche promuovere una migliore sostenibilità ambientale riducendo gli sprechi in ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari e non alimentari.

(2)  Tale scopo viene perseguito in conformità alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE, nonché ai principi della legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modifiche, e alle prassi operative previste in materia di sicurezza alimentare e igienico-sanitaria e di smaltimento dei rifiuti.

(3)  Per perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 la Provincia promuove le seguenti attività:

  1. il recupero, la donazione e la distribuzione di eccedenze alimentari ancora destinabili al consumo e di prodotti non commestibili, quali farmaci invenduti ma ancora nel loro periodo di validità e articoli di abbigliamento usati, a beneficio di persone in situazioni di disagio sociale;
  2. l’autonoma iniziativa di singoli cittadini e cittadine e di associazioni nonché le attività di volontariato, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
  3. il consumo responsabile come strumento di riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari;
  4. azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e al recupero e al trasporto di generi alimentari, anche per uso personale o familiare;
  5. campagne di informazione e sensibilizzazione di consumatori, imprese e istituzioni finalizzate alla divulgazione delle finalità previste dalla presente legge.

(4)  Per perseguire le finalità previste dalla legge, la riduzione degli sprechi e la distribuzione delle eccedenze sono promosse e sostenute mediante gli strumenti previsti dalle leggi provinciali per i relativi settori, con specifico riguardo alle politiche sociali, alla salute, all’agricoltura, al commercio, ai servizi e alla tutela dell’ambiente.

Art. 2 (Definizioni)

(1)  Ai fini della presente legge si intende per:

  1. “operatori del settore alimentare”: i soggetti pubblici o privati, con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse almeno ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione di alimenti;
  2. “soggetti donatori del farmaco”: le farmacie, i grossisti, le parafarmacie, le imprese titolari di autorizzazione di immissione in commercio (AIC), i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori;
  3. “soggetti donatari”: enti del terzo settore, nonché enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e impegnati in attività di recupero e distribuzione delle eccedenze;
  4. “eccedenze alimentari”:
    1. i prodotti agro-alimentari invenduti ma ancora idonei al consumo, destinati a essere eliminati dal circuito alimentare e smaltiti;
    2. i prodotti agro-alimentari in perfetto stato di conservazione non idonei alla commercializzazione o invenduti in prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e destinabili al consumo umano;
    3. i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e dalle mense;
  5. “eccedenze non alimentari“:
    1. medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), così come previsto all’articolo 2, comma 1, lettera g)/bis, della legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modifiche;
    2. articoli di medicazione, così come previsto all’articolo 2, comma 1, lettera g)/quater, della legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modifiche, non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità;
    3. prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona e alla pulizia della casa, integratori alimentari, prodotti di cartoleria e di cancelleria, ausili visivi e medici, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ma comunque idonei all’utilizzo;
    4. articoli e accessori di abbigliamento usati e destinati altrimenti a essere smaltiti;
  6. “spreco alimentare”: l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e destinabili al consumo umano e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti;
  7. “donazioni”: le cessioni di beni a titolo gratuito che, ai fini della presente legge, non richiedono la forma scritta per la loro validità e alle quali non si applicano le disposizioni di cui al Libro II, titolo V (“Delle donazioni”), del codice civile;
  8. “termine minimo di conservazione”: è la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione;
  9. “data di scadenza”: la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati.

Art. 3 (Modalità di cessione e requisiti  di conservazione delle eccedenze alimentari)

(1)  Le cessioni gratuite delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione e purché tali eccedenze siano ancora destinabili al consumo.

(2)  I prodotti della panificazione che non necessitano di condizionamento termico, non essendo stati venduti o somministrati entro le 24 ore successive alla produzione, possono essere donati a soggetti donatari.

(3)  Possono altresì essere donati a soggetti donatari le eccedenze di prodotti alimentari che non richiedono alcun termine minimo di conservazione, quali prodotti ortofrutticoli freschi, vini, bevande, aceto, sale da cucina, zucchero, gomme da masticare e analoghi.

(4)  Le eccedenze alimentari possono essere cedute per essere utilizzate come cibo per gli animali.

(5)  Gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. Essi sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione, come previsto dal “Manuale per corrette prassi operative per le organizzazioni caritative” validato dal Ministero della Salute.

Art. 4 (Modalità di cessione e requisiti  di conservazione dei medicinali)

(1)  È possibile la donazione a soggetti donatari di medicinali non utilizzati, ma ancora nel periodo di validità.

(2)  Possono essere donati solamente medicinali non ancora scaduti, contenuti in confezioni integre e correttamente conservati, per poter garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie. Non possono invece essere donati i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e i medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. 2)

(3)  I soggetti donatari possono distribuire medicinali, direttamente e in forma gratuita, alle persone in situazioni di disagio sociale, ove necessario dietro presentazione di prescrizione medica.

2)
L'art. 4, comma 2, è stato così modificato dall'art. 40, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 5 (Modalità di cessione delle altre  eccedenze non alimentari)

(1)  Persone fisiche, enti pubblici e privati, nonché imprese possono cedere, direttamente e a titolo gratuito, ai soggetti donatari le eccedenze non alimentari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 3 e 4.

Art. 6 (Strumenti di intervento)

(1)  Per il conseguimento delle finalità previste dall’articolo 1, la Provincia e gli enti locali intervengono per:

  1. rafforzare il coinvolgimento e il ruolo dei soggetti donatari nello svolgimento delle attività di raccolta e di distribuzione delle eccedenze;
  2. incentivare gli investimenti effettuati dagli operatori del settore alimentare e non alimentare volti a perseguire le necessarie condizioni organizzative;
  3. incentivare le attività dei soggetti donatari volte al recupero e alla distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari;
  4. promuovere l’adozione di politiche tariffarie in materia di raccolta dei rifiuti volte ad agevolare comportamenti coerenti con le finalità della legge;
  5. incentivare nell’ambito delle procedure per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva pubblica, l’adozione di specifici criteri;
  6. promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, al fine di incentivare un consumo responsabile e lo sviluppo di comportamenti solidali funzionali a una gestione più consapevole delle eccedenze.

Art. 7 (Tavolo di coordinamento)   delibera sentenza

(1)  È istituito un Tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze. Il Tavolo di coordinamento:

  1. formula proposte alla Giunta provinciale relativamente agli interventi in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze;
  2. svolge attività di monitoraggio e di promozione in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze;
  3. formula proposte per la costituzione di un sistema unificato di raccolta dei dati sul territorio provinciale, al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta;
  4. redige una relazione periodica relativa all’attuazione della presente legge.

(2)  Il Tavolo di coordinamento è nominato per la durata della legislatura ed è composto da:

  1. l’Assessora/l’Assessore competente per le politiche sociali o una sua delegata/un suo delegato, con funzioni di presidente;
  2. le direttrici e i direttori delle ripartizioni competenti in materia di politiche sociali, salute, agricoltura, economia, ambiente, o le persone da essi delegate;
  3. una persona designata dalle associazioni più rappresentative nel settore del commercio/della distribuzione;
  4. una persona designata dalle associazioni più rappresentative nel settore dei servizi;
  5. una persona designata dalle associazioni più rappresentative nel settore alberghiero e di ristorazione;
  6. una persona designata dalle associazioni più rappresentative dell’artigianato;
  7. una persona in rappresentanza del Consorzio dei Comuni;
  8. due persone in rappresentanza dei soggetti donatari attivi a livello provinciale nel settore della distribuzione delle eccedenze.

(3)  Per affrontare la trattazione di tematiche che richiedono competenze tecnico-scientifiche su impatti e vulnerabilità delle misure proposte, il Tavolo si avvarrà della collaborazione di uno o più componenti del Comitato tecnico di cui all’articolo 8.

(4)  La Giunta provinciale stabilisce le modalità di funzionamento del Tavolo di coordinamento. I componenti sono nominati dall’Assessora/ dall’Assessore competente per le politiche sociali. Ai componenti non spetta alcun compenso o rimborso spese.

massimeDelibera 20 novembre 2018, n. 1209 - Modalità di funzionamento del Tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze

Art. 8 (Comitato tecnico)

(1)  La Provincia promuove l’istituzione di un Comitato tecnico permanente formato da esperti del settore in possesso delle competenze necessarie allo sviluppo di un sistema di controllo e di gestione finalizzato a contenere gli sprechi e a favorire la distribuzione delle eccedenze alimentari e farmaceutiche.

(2)  Al Comitato tecnico competono:

  1. l’analisi della normativa nazionale ed europea e delle opportunità ivi contenute;
  2. l’effettuazione di indagini, su incarico del Tavolo di coordinamento, riguardanti la quantità e le riserve di eccedenze nonché i metodi di riutilizzo, conservazione e distribuzione delle stesse;
  3. l’elaborazione e lo sviluppo di programmi utili a ridurre gli sprechi e di efficaci sistemi di gestione e di distribuzione delle eccedenze.

(3)  La composizione del Comitato tecnico è stabilita dall’Assessora/dall’Assessore competente per le politiche sociali. Ai componenti non spetta alcun compenso o rimborso spese.

Art. 9 (Contributi ai soggetti donatari)

(1)  La Provincia e gli enti locali possono concedere ai soggetti donatari contributi per le spese documentate sostenute per il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari.

Art. 10 (Disposizione finanziaria)

(1)  Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 9, quantificati in 100.000,00 euro per l’anno 2018, in 175.000,00 euro per l’anno 2019 ed in 250.000,00 euro per l’anno 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

(2)  Salvo quanto previsto al comma 1, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

(3)  La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 11 (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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