(1) Le disposizioni di cui all’articolo 47 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, all’articolo 14, comma 6, della legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11, all’articolo 7, comma 1, della legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21, ed agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, dal momento di entrata in vigore della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, si interpretano nel senso che le erogazioni avvenute in forza dei meccanismi di trasformazione graduale dell’indennità di funzione e di coordinamento e di quella per dirigenti sostituti per il personale degli enti facenti parte dell’intercomparto provinciale in assegno personale pensionabile sono da considerare, sin dalla sua istituzione, elemento fisso e continuativo della retribuzione. A tal fine, conservano piena legittimità ed efficacia, senza soluzione di continuità, le norme in materia dei contratti collettivi, di comparto ed intercompartimentali, anche in attuazione del principio di conservazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento alla loro data di entrata in vigore aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente.
(2) Nello stesso senso di cui al comma 1, si interpretano altresì le disposizioni di cui all’articolo 22 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, poi trasfuso nei contratti collettivi di comparto ed intercompartimentali per effetto della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, nonché le disposizioni di cui all’articolo 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.] 2)