(1) Agli allegati di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
(2) Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28, è così sostituito:
“2. Alla copertura degli oneri complessivi, pari a 283.314.110,28 euro a carico dell'esercizio finanziario 2017, a 137.017.229,72 euro a carico dell'esercizio finanziario 2018 e a 833.198.937,73 euro a carico dell'esercizio finanziario 2019 derivanti dall’articolo 2, commi 1 (tabella A), 2 (tabella B), 3 (tabella C), 4 (tabella D), nonché dall’articolo 3 della presente legge, si provvede con le modalità previste nella tabella E.”
(1) Allo stato di previsione dell’entrata di cui all’articolo 1 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29, e successive modificazioni, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato A.
(1) Allo stato di previsione della spesa di cui all’articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29, e successive modificazioni, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato B.
(1) Per effetto delle variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa derivanti dalla presente legge, sono apportate agli allegati di cui all’articolo 3 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29, e successive modifiche, le seguenti modifiche:
(1) Sono approvati i seguenti allegati:
(1) All’interno del programma 03 della missione 20 dello stato di previsione della spesa di cui all’articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29, e successive modifiche, sono istituiti un fondo speciale di conto capitale, con una dotazione di 1.100.000,00 euro per l’anno 2017, 1.500.000,00 euro per l’anno 2018 e 2.000.000,00 di euro per l’anno 2019, e un fondo speciale di parte corrente, con una dotazione di 15.400.000,00 euro per l’anno 2017, 9.000.000,00 di euro per l’anno 2018 e 9.000.000,00 di euro per l’anno 2019, destinati a far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni collegate alla presente legge.
(2) Con decreto del direttore della Ripartizione provinciale Finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, con l’approvazione della presente legge si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.