1. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione oppure la dichiarazione che la Provincia è già in possesso dei seguenti documenti:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto oppure, in caso di gruppi o iniziative di donne, una dichiarazione conforme al modello predisposto dal Servizio donna;
b) relazione dettagliata del progetto con l’indicazione delle finalità, dei contenuti, del gruppo di destinatarie, del periodo di svolgimento e della data indicativa di consegna del rendiconto;
c) piano di finanziamento, compilato obbligatoriamente secondo il modello predisposto dal Servizio donna. Esso consiste in un elenco dettagliato di tutti i possibili costi ed entrate, con l’indicazione delle modalità di finanziamento dell’importo restante; in particolare dal piano deve risultare se per lo stesso progetto sono stati o saranno richiesti altri finanziamenti e quali, a quali soggetti sono state o saranno presentate le eventuali ulteriori domande e i relativi importi. La concessione di tali contributi deve essere comunicata per iscritto al momento della presentazione del rendiconto, allegando una fotocopia del relativo atto di concessione;
d) relazione sull’attività svolta nell’anno precedente nell’ambito delle pari opportunità, con indicazione dei risultati ottenuti in riferimento agli obiettivi prefissati. Se nell’anno precedente non è stata svolta una tale attività, non deve essere consegnata alcuna relazione.
2. L’adeguatezza del piano di finanziamento viene controllata in base ai prezzi di mercato, e in seguito al controllo dei preventivi di spesa possono essere effettuate anche riduzioni delle spese ammesse a contributo.
3. Gli uffici competenti possono effettuare dei sopralluoghi.
4. Il Servizio donna, oltre ai documenti elencati, può richiedere qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della valutazione della domanda. La documentazione aggiuntiva deve pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. Una volta scaduto il termine di presentazione della domanda, le richiedenti non possono consegnare altri documenti al fine di completare la propria domanda. È invece ammessa la “regolarizzazione” della domanda, su richiesta dell’ufficio competente. Per regolarizzazione è inteso il completamento di dati e informazioni mancanti in un documento già prodotto a corredo della domanda. Non è invece ammessa l’integrazione documentale, intesa come l’introduzione nel procedimento di un quid novi, non desumibile dalla documentazione già esistente.
6. Le richiedenti sono tenute a comunicare immediatamente al Servizio donna eventuali modifiche intervenute dopo la presentazione della domanda e riguardanti le informazioni contenute nella domanda e nella documentazione allegata.