(1) L’avvio, il trasferimento dell’attività di vendita al dettaglio, la variazione del settore merceologico e l’ampliamento della superficie di vendita devono essere preceduti dall’inoltro della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune territorialmente competente. La SCIA deve contenere: 6)
- l’indirizzo, i riferimenti catastali e la destinazione d’uso della costruzione ai sensi dell’articolo 75, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, specificando, nel caso della lettera c), se si tratta di commercio al dettaglio esercitato ai sensi dell’articolo 44.1, commi 1, 2, 3 e 5, della stessa legge provinciale; 7)
- l’indicazione della superficie di vendita e dell’offerta merceologica;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di onorabilità nonché, se richiesti, dei requisiti professionali; 8)
- la dichiarazione di essere iscritto nel Registro delle imprese, ovvero, di aver provveduto a richiederne l’iscrizione nel caso di imprese neocostituite.
(2) Nei 60 giorni a seguire il comune verifica l’esistenza dei requisiti di cui al comma 1 nonché dei requisiti igienico-sanitari dei locali destinati alla vendita. In caso di avvio dell’attività non contestuale alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il termine dei 60 giorni decorre a partire dall’effettivo avvio della stessa. 9)
(3) Chiunque eserciti l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa senza titolo abilitativo o senza i requisiti di onorabilità e, se prescritti, professionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.939,00 euro a 17.631,00 euro e alla chiusura immediata dell’attività. Per le violazioni di cui al presente comma l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Le somme riscosse sono introitate dal comune. 10)
(4) Le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate per l’esercizio del commercio al dettaglio nella forma della grande struttura di vendita o del centro commerciale di cui all’articolo 4, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggette, nelle more dell’adeguamento della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ove per “autorità competente” si intende il Comitato ambientale di cui all’articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2. Qualora la verifica sia positiva, trova applicazione la disciplina provinciale sulla valutazione di impatto ambientale. 11)
(5) La disciplina di cui al comma 4, trova applicazione anche per le comunicazioni presentate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, e della presente legge, se relative ad attività commerciali non ancora effettivamente avviate o per le quali non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio, qualora tali comunicazioni vengano utilizzate per la realizzazione di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale di cui all’articolo 4, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In questo caso prima dell’effettivo avvio dell’attività commerciale ovvero del rilascio del titolo edilizio deve essere verificata l’assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale. 12)
(6) L’effettivo avvio dell’attività commerciale delle strutture di vendita di cui ai commi 4 e 5 senza che sia stata espletata la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.939,00 euro a 17.631,00 euro e alla chiusura immediata dell’attività disposte dal sindaco del comune competente. 13)
(7) Le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi del comma 1, ove l’attività segnalata non venga avviata entro un anno, si considerano decadute e devono essere ripetute al momento dell’effettivo avvio dell’attività. Questa disciplina trova applicazione anche per le comunicazioni presentate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e ai sensi della presente legge, qualora l’attività oggetto di comunicazione non sia stata avviata entro la data del 12 novembre 2014, a nulla rilevando che l’attività non abbia avuto inizio in forza di provvedimenti amministrativi inibitori, salvo i casi di loro annullamento in base a sentenza passata in giudicato prima della data del 12 novembre 2014. 14)