(1) La presente legge disciplina le modalità di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica, ferme restando le disposizioni di legge di settore.
(1/bis) La presente legge disciplina altresì le partecipazioni pubbliche detenute dalle amministrazioni di cui al comma 2 tenendo conto della particolarità del territorio e delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle minoranze linguistiche. 4)
(2) Agli effetti della presente legge sono servizi pubblici quei servizi assunti:
- dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate;
- dalle comunità comprensoriali e dai comuni, singoli o nelle relative forme associative o di collaborazione.
(3) Agli effetti della presente legge sono servizi di rilevanza economica i servizi:
- che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dietro pagamento di corrispettivo da parte dei beneficiari, e
- in cui il soggetto gestore dei servizi medesimi si assume in tutto o in parte il rischio di gestione.
(4) Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui al comma 2 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni o di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società che non producano beni o servizi di interesse generale nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. Le predette limitazioni si applicano anche nei confronti di società indirettamente controllate. 5) 6)
(4/bis) Le amministrazioni di cui al comma 2, nei limiti di cui al comma 4, possono altresì acquisire o mantenere partecipazioni e costituire società:
- di produzione di beni e servizi di interesse generale, compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- di progettazione, realizzazione e gestione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche o di organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici;
- che svolgono servizi di committenza;
- di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti;
- aventi per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, oltre che nelle società/aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze siano state trasferite, ai sensi dell’articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, a titolo gratuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali. 7)
(4/ter) Al solo fine di valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni di cui al comma 2, anche in deroga al comma 4, possono acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento. 8)
(4/quater) Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono:
- l’attribuzione di deleghe di gestione a un solo amministratore da parte del consiglio di amministrazione, salva l’attribuzione di deleghe al presidente previa autorizzazione dell’assemblea;
- il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- l’obbligo di nomina dell‘organo di controllo o di un revisore nelle società a responsabilità limitata;
- il divieto di affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale nelle società per azioni. 9)
(5)Le amministrazioni di cui al comma 2 effettuano, al più tardi entro il 31 dicembre 2017, una revisione straordinaria, che consiste in una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dirette e indirettamente controllate, possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che eventualmente devono essere alienate, e che costituisce aggiornamento dell’ultimo piano di razionalizzazione adottato. Entro lo stesso termine sono adeguati gli statuti societari secondo le previsioni della presente legge. 5) 10)
(5/bis)Le amministrazioni di cui al comma 2 effettuano con cadenza triennale entro il 31 dicembre, a partire dall’anno 2020, con proprio provvedimento aggiornabile annualmente, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirettamente controllate. A tal fine esse predispongono un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, dismissione, assegnazione, conferimento, aggregazione, trasformazione, scissione o fusione, corredato di un’apposita relazione tecnica, ove ricorrano i presupposti di seguito elencati:
- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui ai commi 4, 4/bis e 4/ter;
- società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società che non gestiscono servizi di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite ai sensi dei commi 4, 4/bis e 4/ter. 11)
(5/ter)12)
(5/quater) Gli organi di cui al comma 5/bis motivano adeguatamente il discostamento dai criteri di massima ivi indicati. 13)
(6) Le amministrazioni di cui al comma 2 che detengono o mantengono direttamente o indirettamente il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, iniziative idonee a:
- a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di tre componenti, e a cinque componenti, se attualmente composti da più di cinque componenti; il numero dei membri predetti può essere portato a quattro o a sei per assicurare una congrua rappresentanza degli enti pubblici ovvero dei gruppi linguistici;
- b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;
- c) prevedere che, fermo restando la disciplina vigente in materia di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione dei sindaci, dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali, l'assunzione, da parte di un sindaco, assessore o consigliere comunale o provinciale o di persona che sia titolare di un vitalizio derivante dall'appartenenza a un Consiglio provinciale od regionale, al Parlamento nazionale o europeo, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso comune o dalla Provincia, non dia titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società;14)
- c/bis) Le persone nominate dalla Provincia con incarichi di amministratore in enti pubblici di cui all’articolo 1, commi 725-734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non percepiscono per tali incarichi alcun compenso, se sono già titolari di un vitalizio derivante dall’appartenenza a un Consiglio provinciale o regionale, al Parlamento nazionale o europeo. Ai titolari di vitalizi delle istituzioni sopra menzionate non possono essere conferiti incarichi di consulenza retribuiti dal Consiglio o dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale è delegata a emanare il relativo regolamento;15)
- d) stabilire che le previsioni di cui alla lettera c) si applichino anche ai dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 2, ferma rimanendo la possibilità di prevedere indennità di risultato, nel caso di produzione di utili, in misura ragionevole e proporzionata, nei limiti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16.5)
- e) stabilire che in rappresentanza delle amministrazioni di cui al comma 2 nonché delle società da queste controllate e partecipate, la stessa persona possa ricoprire, negli organi di amministrazione e/o di vigilanza delle medesime, al massimo tre cariche e per non più di tre mandati consecutivi nella stessa società. I predetti limiti non si applicano alle cariche conferite a titolo gratuito oppure con reversibilità del compenso al management nell’ambito del gruppo societario. 16)
- f) prevedere che nei consigli di amministrazione e di vigilanza nessuno dei due sessi sia rappresentato nella misura di oltre due terzi, pena la nullità della nomina. 17) 18)
- g) prevedere nei contratti di lavoro stipulati con gli amministratori delegati/le amministratrici delegate e i direttori/le direttrici generali un divieto di concorrenza che proibisca attività imprenditoriali nello stesso settore economico e stabilisca che un'eventuale violazione costituisce motivo di licenziamento. 19)
(7) Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari.5)
(8) La presente legge non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati ovvero che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. La presente legge non si applica altresì alle loro società partecipate anche indirettamente. Ove il procedimento di quotazione si sia concluso entro il 23 settembre 2017, la presente legge continua a non applicarsi alle stesse società. 20)
(9) Ai fini della presente legge per “società indirettamente controllate” si intendono le società controllate da società a controllo pubblico. 21)
(10) Si rinvia al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per quanto attiene alle definizioni, ai tipi di società e all’assetto organizzativo delle società inhouse. 22)
Il titolo dell'art. 1 è stato così modificato dall'art. 12, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
L'art. 1, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
L'art. 1, comma 4, è stato prima modificato dall'art. 13, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1, e successivamente dall'art. 12, comma 4, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
L'art. 1, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
L'art. 1, comma 4/ter, è stato inserito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
L'art. 1, comma 4/quater, è stato inserito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
L'art. 1, comma 5, è stato
prima modificato dall'art. 11, comma 1, della
L.P. 16 ottobre 2009, n. 7, e successivamente così sostituito dall'art. 12, comma 6, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.L'art. 1, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente così sostituito dall'art. 12, comma 7, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
L'art. 1, comma 5/ter, è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente abrogato dall'art. 12, comma 8, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
L'art. 1, comma 5/quater, è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivmante così modificato dall'art. 12, comma 9, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
La lettera e) è stata aggiunta dall'art. 2, comma 2, della
L.P. 13 novembre 2009, n. 8,
poi sostituita dall'art. 18, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1, ed infine così modificata dall'art. 10, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.L'art. 1, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 10 della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
L'art. 1, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 10 della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
L'art. 1, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 10 della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.