(1) L'organizzazione di manifestazioni fieristiche deve essere comunicata alla Ripartizione artigianato, industria e commercio. La manifestazione fieristica si intende tacitamente autorizzata, se entro 30 giorni la ripartizione provinciale competente non ne vieta la realizzazione.
(2) La ripartizione provinciale competente riconosce alle manifestazioni fieristiche la qualifica di rilevanza internazionale, nazionale o provinciale e le inserisce nel calendario, che viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(3) La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, stabilisce, per le manifestazioni soggette a comunicazione, le caratteristiche delle diverse tipologie di manifestazioni, i criteri di riconoscimento della qualifica delle manifestazioni nonché le caratteristiche dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi.
(4) Il Presidente della Provincia può delegare le funzioni esercitate dalla ripartizione provinciale competente di cui al comma 1 alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano. 2)