(1) Per i finanziamenti a carico del fondo di rotazione è autorizzata la gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.
(2) Per mezzo del fondo di rotazione vengono disposti finanziamenti ai comuni per spese di investimento, con obbligo per i comuni di restituire al fondo medesimo in parte o per intero gli importi anticipati. Con gli accordi di cui all'articolo 2 sono definiti le spese di investimento finanziabili, le modalità per la concessione ed i relativi requisiti, la quota che i comuni sono obbligati a restituire e le relative rate, le modalità di pagamento a favore dei comuni e il riversamento da parte dei medesimi.
(2/bis) Compatibilmente con il regime degli aiuti di Stato, hanno altresì accesso al fondo di rotazione le società a totale partecipazione pubblica che svolgono servizi pubblici locali a livello provinciale. 16)
(2/ter) Tramite il fondo di rotazione possono essere concessi finanziamenti a Comuni in dissesto o predissesto che sono necessari per la riduzione dei mutui del comune ovvero delle sue società partecipate al 100 per cento. Con gli accordi di cui all’articolo 2, sono definite le modalità per la concessione ed i relativi requisiti, la quota che i Comuni sono obbligati a restituire e le relative rate, nonché le modalità di pagamento a favore dei Comuni. 17)
(2/quater) I Comuni possono mettere a disposizione del fondo di rotazione mezzi finanziari anche per finanziare opere di investimenti di altri comuni della provincia. Con gli accordi di cui all’articolo 2, sono definiti i relativi requisiti e le modalità per la restituzione dei mezzi finanziari ai Comuni. 18)
(2/quinquies) La Giunta provinciale è comunque autorizzata a far affluire al bilancio provinciale quote del fondo di rotazione, nei limiti delle relative disponibilità. 19)
(3) Per il fondo di rotazione di cui al comma 2 è autorizzata a carico del bilancio 2008 (UPB 26200) una spesa pari a 50 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14. Alla relativa variazione del piano di gestione si provvede con decreto dell'assessore provinciale alle finanze e bilancio ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.20)
Vedi anche l'art. 11, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
L'art. 7/bis, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
L'art. 7/bis, comma 2/ter, è stato inserito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 16 novembre 2017, n. 18.
L'art. 7/bis, comma 2/quater, è stato inserito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 16 novembre 2017, n. 18.
L'art. 7/bis, comma 2/quinquies, è stato inserito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 16 novembre 2017, n. 18.