(1)Presso la Ripartizione provinciale Presidenza e Relazioni estere è istituita una specifica struttura operativa denominata Agenzia di stampa e informazione, di seguito Agenzia, con il compito di garantire un’efficace, tempestiva e professionale informazione ai cittadini in ordine all’attività della Giunta provinciale e dell’amministrazione provinciale.
(2) La Giunta provinciale definisce le competenze dell’Agenzia e approva un piano di sviluppo della comunicazione e dell’informazione, elaborato dall’Agenzia e inteso come strumento di garanzia della trasparenza amministrativa.
(3) L’Agenzia si avvale di uno specifico sistema informativo per consentire, attraverso tutti i media, la più celere e completa informazione sull’attività della Giunta provinciale e dell’amministrazione provinciale.
(4) Per lo svolgimento delle attività giornalistiche di competenza dell’Agenzia, la Provincia può assegnare non più di 12 giornalisti con contratto a tempo determinato, di durata pari a quella della legislatura. Tale contingente corrisponde alla dotazione organica dell’Ufficio stampa al momento dell’istituzione della presente Agenzia.
(5) Per un periodo pari a quello della legislatura all’Agenzia può inoltre essere assegnato anche personale provinciale per funzioni amministrative e di supporto, nonché per l’attività giornalistica, se iscritto all’albo nazionale dei giornalisti ed in possesso di provata esperienza nei settori stampa, radiotelevisione, internet e relazioni pubbliche.
(6) Al personale dell’Agenzia spetta, secondo le funzioni svolte, il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto dal contratto nazionale giornalistico. Ferma restando l’invarianza della spesa a carico del bilancio provinciale, il personale amministrativo provinciale assegnato all’Agenzia può optare per il trattamento previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico o per quello previsto dal contratto per il personale amministrativo provinciale.
(7) Il responsabile dell’Agenzia, che assume la qualifica di direttore, è nominato dalla Giunta provinciale e opera in base alle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione. 13) 14)