In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 22/11/2017

a) Legge provinciale 17 agosto 1979, n. 101)
Istituzione dei consultori familiari

1)
Pubblicata nel B.U. 18 settembre 1979, n. 47.

Art. 1 (Istituzione dei consultori)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge l'istituzione di un servizio consultoriale per la famiglia, la coppia e i singoli, in ordine alle varie problematiche che la riguardano, in particolare nel campo dell'educazione alla paternità e maternità responsabile e dei mezzi atti a realizzarla.

(2) Tale servizio si svolge nel pieno rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità psico-fisica del cittadino.

(3) Per l'accesso al servizio ed il pagamento delle prestazioni socio-assistenziali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. Per l'accesso alle prestazioni sanitarie ed il pagamento di eventuali partecipazioni alla spesa delle prestazioni farmaceutiche nonché quelle derivanti da accertamenti diagnostici si applica la vigente normativa in materia di assistenza sanitaria.2)

(4) L'istituzione e la gestione dei consultori può essere effettuata oltre che dalla Giunta provinciale, anche dai comuni o dai consorzi di comuni, che allo scopo nomineranno un proprio comitato di gestione.

(5) Consultori familiari possono essere istituiti e gestiti anche da istituzioni e associazioni private, che abbiano finalità sociali o sanitarie o assistenziali, senza scopo di lucro e che siano state preventivamente riconosciute idonee a svolgere tale funzione, in base ai principi contenuti nella presente legge, dalla Giunta provinciale.

(6) Ogni consultorio garantisce all'utente la consulenza nella propria lingua.

(7) In sede di attuazione della riforma sanitaria l'attività dei consultori familiari dovrà essere integrata nelle strutture delle unità socio-sanitarie.

2)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 26 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 2 (Finalità)

(1) Il servizio consultoriale si propone le seguenti finalità:

  1. favorire l'armonico sviluppo dei rapporti interpersonali della coppia sul piano psicologico, sessuale, sociale e sanitario, come pure del rapporto genitori-figli;
  2. fornire informazioni e rilasciare prescrizioni atte a promuovere o prevenire la gravidanza, individuando i metodi e le soluzioni per conseguire le finalità liberamente scelte dall'utente in ordine alla paternità e maternità responsabile;
  3. mantenere contatti con i servizi sanitari e di assistenza sociale alla famiglia esistenti nella propria zona di influenza, promuovendo la loro conoscenza e la loro utilizzazione, affinché siano assicurate la tutela sanitaria e l'assistenza socio-economica e psicologica della madre nella fase pre- e postconcezionale, nonché quella del bambino;
  4. offrire alle coppie un'adeguata consulenza prematrimoniale per la paternità e maternità responsabile e per l'armonico sviluppo fisico e psichico dei figli;
  5. prevenire i casi di patologia connessa alla sessualità, oppure avviarli ad opportuno trattamento e fornire adeguate informazioni su tutti gli aspetti della patologia dermoceltica;
  6. informare la donna in stato di gravidanza sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e provinciale e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
  7. informare la donna sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
  8. attuare direttamente o proporre all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi;
  9. contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.

(2) Le finalità di cui al presente articolo possono essere raggiunte mediante consulenze, educazione e informazione del singolo, della coppia e della famiglia, completate da attività volte all'informazione, divulgazione e conoscenza dei contenuti del servizio consultoriale dirette alla popolazione.

Art. 3 (Personale)

(1) Ogni consultorio deve disporre di un' équipe composta da:

  1. due consulenti familiari, di cui uno laureato in psicologia o pedagogia e l'altro col diploma di assistente sociale,
  2. un medico preferibilmente specializzato in ostetricia e ginecologia,
  3. un'ostetrica.

(2) Ogni consultorio può, inoltre, avvalersi della collaborazione di specialisti in genetica, urologia, dermatologia, sociologia, pediatria, neuropsichiatria e di altri specialisti, nonché di esperti in diritto, legislazione del lavoro, pedagogia e argomenti di morale.

(3) Qualora il medico di cui alla lettera b) del primo comma non fosse specializzato in ostetricia e ginecologia, il consultorio deve disporre anche di almeno un collaboratore esterno della specialità.

(4) Il personale di cui ai due precedenti commi, come pure il medico di cui alla lettera b) e l'ostetrica di cui alla lettera c) del primo comma, svolgono la propria attività o con un rapporto libero-professionale, previa stipulazione di apposita convenzione, o mediante incarico con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni della singole amministrazioni. I comuni e consorzi di comuni si avvalgono prioritariamente dell'opera delle ostetriche condotte.

(5) Per il funzionamento dei consultori familiari istituiti dai comuni e dai consorzi di comuni il personale di cui alla lettera a) del primo comma viene assunto a norma delle disposizioni vigenti per le suddette amministrazioni.

(6) Per il funzionamento dei consultori familiari provinciali è istituito il ruolo speciale dei servizi di consulenza familiare di cui alla tabella allegata alla presente legge. Per l'accesso alla carriera direttiva del suddetto ruolo speciale è richiesta la laurea in psicologia o pedagogia. Per l'accesso alla carriera di concetto del suddetto ruolo speciale è richiesto il diploma di assistente sociale.

(7) Nel caso in cui non sia possibile reperire personale che, pur essendo in possesso di laurea in psicologia o pedagogia, non sia disposto ad assumere un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, la Provincia, i comuni e i consorzi di comuni possono conferire incarichi professionali regolati da apposite convenzioni.

(8) Ove non sia possibile reperire personale in possesso del diploma di assistente sociale, la Provincia, i comuni e i consorzi di comuni possono conferire incarichi con contratto di diritto privato a persone ritenute idonee allo scopo, purché in possesso almeno di un diploma di scuola media superiore.

(9) Per il personale di cui ai commi quarto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo resta ferma la facoltà della Giunta provinciale di conferire incarichi, sia di lavoro subordinato che a titolo professionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

(10) Il consultorio si avvale prioritariamente del personale delle strutture del servizio sanitario nazionale.

(11) Lo svolgimento dei servizi amministrativi dei consultori è assicurato da personale delle amministrazioni che gestiscono i consultori stessi.

(12) Il personale sanitario e sociale opera secondo modalità di lavoro di gruppo nella collegialità delle decisioni, nella corresponsabilità e in collegamento con altri operatori pubblici sanitari e sociali presenti nel territorio. La responsabilità del collegamento del lavoro di gruppo viene affidata ad un operatore del servizio proposto dai membri dell' équipe.

(13) L' équipe potrà essere affiancata da collaboratori esterni esperti in campo sociale, in materia sanitaria oppure nella problematica familiare più comune. Queste persone prestano a titolo di volontariato la propria collaborazione, assistendo le famiglie in difficoltà su di un piano pratico, aiutandole a realizzare i consigli ricevuti nel consultorio e mantenendo i contatti con altre strutture sociali di appoggio alla famiglia.

(14) Ai suddetti collaboratori viene, in ogni modo, assicurato il rimborso di spese eventualmente sostenute.

(15) Le persone che, a qualunque titolo, operano nell'ambito del servizio sono tenute ad osservare il segreto professionale e d'ufficio.

Art. 4 (Formazione del personale e supervisione dei casi)

(1) La Provincia assicura la formazione del personale addetto ai consultori pubblici e privati e in particolare degli operatori sociali e sanitari mediante la partecipazione a corsi di preparazione e di aggiornamento, a seminari di studi e ad altre iniziative di carattere specifico.

(2) Tali corsi e seminari saranno organizzati direttamente dalla Provincia, la quale potrà avvalersi di servizi di formazione all'attività consultoriale promossi da istituzioni pubbliche o private e da istituti universitari, autorizzandone l'utilizzazione da parte degli operatori interessati. La frequenza a determinati tipi di corsi di formazione e di aggiornamento per i singoli operatori si intende obbligatoria sia durante l'assunzione in prova che periodicamente nel corso del rapporto di impiego secondo le modalità fissate dal regolamento di esecuzione.

(3) Gli operatori consultoriali possono rivolgersi ad esperti da scegliere preferibilmente fra i docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento per la supervisione dei casi trattati dai consultori.

(4) La Provincia si riserva di parificare ai propri corsi la frequenza di corsi organizzati da altre istituzioni pubbliche e private aventi le medesime finalità di cui al presente articolo.

Art. 5 (Finanziamento dei consultori familiari)  delibera sentenza

(1)A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2, al finanziamento dei consultori familiari provvedono gli enti gestori dei servizi sociali, l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e l’Agenzia per la famiglia.

(2)  La Giunta provinciale determina le attività e le prestazioni a carico rispettivamente degli enti gestori dei servizi sociali, dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e dell’Agenzia per la famiglia, nonché le modalità di finanziamento. A tal fine i soggetti di cui sopra stipulano apposite convenzioni con i consultori familiari.

(3)  La Provincia può assegnare ai consultori familiari contributi per spese d’investimento. 3)

massimeDelibera N. 1572 del 08.06.2009 - Aumento delle Tariffe delle prestazioni erogate dai Consultori familiari - revoca della delibera n. 1020 del 29.03.2004
3)
L'art. 5 è stato prima sostituito dall'art. 27 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16, e successivamente dall'art. 3, comma 1, della L.P. 21 luglio 2016, n. 17.

Art. 6 (Dichiarazione di idoneità)

(1) Per ottenere la dichiarazione di idoneità di cui al quinto comma dell'articolo 1 le istituzioni e associazioni devono presentare apposita domanda alla Giunta provinciale corredata dei seguenti documenti:

  1. copia autentica dell'atto di costituzione dell'istituzione o associazione o ente;
  2. copia dello statuto o regolamento;
  3. il piano di finanziamento relativo all'attività consultoriale;
  4. l'elenco del personale e degli esperti di cui al punto 3) del successivo comma;
  5. l'indicazione del dirigente responsabile del consultorio;
  6. l'esatta ubicazione della sede;
  7. specificazione dell'ambito territoriale in cui svolge la propria attività.

(2) I requisiti dei quali le suddette istituzioni e associazioni devono essere in possesso per la concessione della dichiarazione di idoneità sono:

  1. assicurazione dello svolgimento delle funzioni indicate dalla presente legge;
  2. mancanza dello scopo di lucro;
  3. disponibilità del personale indicato nell'articolo 3, nei termini previsti dallo stesso articolo 3;
  4. esistenza di sufficienti garanzie tecniche, sanitarie e ambientali;
  5. garanzia del rispetto delle convinzioni etiche degli utenti;
  6. assicurazione della gratuità delle prestazioni.

(3) La Provincia può disporre in ogni momento, sia prima che dopo la concessione della dichiarazione di idoneità, gli accertamenti che ritenesse necessari.

(4) La dichiarazione di idoneità sarà revocata, sentito il comitato di cui all'articolo 9, se verrà a mancare anche uno solo dei requisiti richiesti per la sua concessione.

Art. 7

(1) I Comuni e i consorzi di comuni possono assicurare il servizio anche avvalendosi di consultori privati, mediante stipulazione di apposite convenzioni con le istituzioni e associazioni che lì gestiscono.

Art. 84)

4)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 9 (Comitato)5)

5)
Omissis; vedi gli articoli 3, 4 e 32 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 10 (Norma transitoria)

Ai fini dell'assegnazione di contributi provinciali ai sensi dell'articolo 5 i consultori già funzionanti nell'ambito del territorio provinciale alla data di entrata in vigore della presente legge devono preventivamente ottenere la dichiarazione di idoneità con le modalità di cui all'articolo 6.

Art. 11 (Regolamento di esecuzione)

Il regolamento di esecuzione della presente legge verrà emanato entro quattro mesi dall'approvazione della stessa.

Art. 12-136)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

6)
Omissis.

TABELLA
Ruolo speciale dei servizi di consulenza familiare7)

7)
Soppresso dall'art. 1 della L.P. 15 aprile 1991, n. 11.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActiona) Legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 dicembre 1982, n. 21
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction22/01/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 15 del 22.01.1987
ActionAction17/02/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 42 del 17.02.1987
ActionAction17/02/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 17.02.1987
ActionAction20/02/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 53 del 20.02.1987
ActionAction02/03/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 62 del 02.03.1987
ActionAction02/03/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 64 del 02.03.1987
ActionAction05/03/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 74 del 05.03.1987
ActionAction15/05/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 15.05.1987
ActionAction15/05/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 168 del 15.05.1987
ActionAction22/05/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 178 del 22.05.1987
ActionAction22/05/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 22.05.1987
ActionAction25/05/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 25.05.1987
ActionAction25/05/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 25.05.1987
ActionAction28/05/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 210 del 28.05.1987
ActionAction17/06/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 17.06.1987
ActionAction28/07/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 289 del 28.07.1987
ActionAction22/05/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 22.05.1987
ActionAction30/09/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 30.09.1987
ActionAction03/12/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 433 del 03.12.1987
ActionAction17/12/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 17.12.1987
ActionAction30/12/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 30.12.1987
ActionAction30/12/1987 - Corte costituzionale - Sentenza N. 617 del 30.12.1987
ActionAction12/01/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1987, n. 1
ActionAction06/08/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 agosto 1987, n. 10
ActionAction25/08/1987 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 agosto 1987, n. 12
ActionAction07/09/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 settembre 1987, n. 13
ActionAction07/09/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 settembre 1987, n. 14
ActionAction08/09/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 settembre 1987, n. 15
ActionAction11/09/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 settembre 1987, n. 16
ActionAction15/09/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 settembre 1987, n. 17
ActionAction24/09/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1987, n. 19
ActionAction14/01/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1987, n. 2
ActionAction05/10/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 ottobre 1987, n. 21
ActionAction28/10/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1987, n. 22
ActionAction26/11/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1987, n. 23
ActionAction16/01/1987 - Legge provinciale 16 gennaio 1987, n. 1
ActionAction21/01/1987 - Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 3
ActionAction21/01/1987 - Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4
ActionAction04/03/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 marzo 1987, n. 3
ActionAction06/03/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 marzo 1987, n. 4
ActionAction25/03/1987 - Legge provinciale 25 marzo 1987, n. 6
ActionAction30/03/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 marzo 1987, n. 5
ActionAction13/04/1987 - Legge provinciale 13 aprile 1987, n. 7
ActionAction16/04/1987 - Legge provinciale 16 aprile 1987, n. 8
ActionAction16/04/1987 - LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
ActionAction05/05/1987 - Legge provinciale 5 maggio 1987, n. 11
ActionAction06/05/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 maggio 1987, n. 6
ActionAction29/05/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 maggio 1987, n. 7
ActionAction02/06/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 giugno 1987, n. 8
ActionAction29/06/1987 - Legge provinciale vom 29 giugno 1987, n. 12
ActionAction30/06/1987 - Legge provinciale 30 giugno 1987 , n. 13
ActionAction20/07/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 luglio 1987, n. 9
ActionAction28/07/1987 - Legge provinciale 28 luglio 1987, n. 15
ActionAction31/07/1987 - Legge provinciale 31 luglio 1987, n. 16
ActionAction31/07/1987 - Legge provinciale 31 luglio 1987, n. 17
ActionAction06/08/1987 - Legge provinciale 6 agosto 1987, n. 18
ActionAction07/08/1987 - Legge provinciale 7 agosto 1987, n. 19
ActionAction07/08/1987 - Legge provinciale 7 agosto 1987, n. 20
ActionAction17/08/1987 - Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 22
ActionAction17/08/1987 - Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 23
ActionAction17/08/1987 - LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1987, n. 24
ActionAction17/08/1987 - Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 26
ActionAction22/10/1987 - LEGGE PROVINCIALE 22 ottobre 1987, n. 27
ActionAction04/11/1987 - LEGGE PROVINCIALE 4 novembre 1987, n. 28
ActionAction19/11/1987 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction19/11/1987 - Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 512
ActionAction19/11/1987 - Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 513
ActionAction19/11/1987 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction19/11/1987 - Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction30/11/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 novembre 1987, n. 24
ActionAction02/12/1987 - Legge provinciale 2 dicembre 1987, n. 30
ActionAction10/12/1987 - Legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31
ActionAction15/12/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 dicembre 1987, n. 25
ActionAction17/12/1987 - Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554
ActionAction21/12/1987 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1987, n. 26
ActionAction23/12/1987 - Legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35
ActionAction23/12/1987 - LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1987, n. 34 —
ActionAction13/03/1987 - LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5 —
ActionAction21/12/1987 - Legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 32 —
ActionAction21/12/1987 - LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 33 —
ActionAction19/11/1987 - Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction25/11/1987 - Legge provinciale 25 novembre 1987, n. 29 —
ActionAction17/08/1987 - LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1987, n. 25 —
ActionAction23/04/1987 - LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 1987, n. 10 —
ActionAction17/07/1987 - Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
ActionAction21/01/1987 - Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2
ActionAction17/08/1987 - Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionAction1981
ActionAction1980
ActionAction1979
ActionAction1978
ActionAction1977
ActionAction1976
ActionAction1975
ActionAction1974
ActionAction1973
ActionAction1972
ActionAction1971
ActionAction1970
ActionAction1969
ActionAction1968
ActionAction1967
ActionAction1966
ActionAction1965
ActionAction1964
ActionAction1963
ActionAction1962
ActionAction1961
ActionAction1960
ActionAction1959
ActionAction1958
ActionAction1957
ActionAction1956
ActionAction1955
ActionAction1954
ActionAction1953
ActionAction1952
ActionAction1951
ActionAction1948
ActionAction1946