1. L’impresa agricola del/della richiedente deve soddisfare i seguenti presupposti minimi:
a) coltivare due ettari di superficie a prato o di superfici foraggere avvicendate e allevare nella propria azienda due unità bovine adulte (UBA), oppure
b) coltivare un ettaro di superficie a frutticoltura o viticoltura, oppure
c) coltivare due ettari di superficie a colture specializzate.
Per il riconoscimento dei presupposti minimi valgono i rispettivi dati contenuti nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole. Le aziende a indirizzo produttivo misto che coltivano diverse colture agricole di cui alle lettere a), b) e c), devono avere almeno due ettari di superficie e le superfici frutti-viticole vengono moltiplicate per il fattore due.
2. Per le aziende con superfici a prato o superfici foraggere avvicendate è richiesto un carico di bestiame medio minimo di 0,5 UBA/ha di superficie foraggera e il carico di bestiame massimo di cui all’allegata tabella 1. Sono escluse da tale obbligo le aziende a indirizzo produttivo misto con massimo 2,0 UBA, che soddisfano i presupposti minimi di cui al comma 1, lettere b) e c). Per il calcolo della superficie foraggera si applicano le disposizioni e i coefficienti di correzione di cui al Programma di Sviluppo Rurale della Provincia; per il calcolo delle unità di bestiame adulto (UBA) si applicano i coefficienti di conversione di cui al decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e successive modifiche.
3. Gli aiuti di cui all’articolo 5, comma 1, sono concessi esclusivamente ad imprenditori agricoli per i quali il VSE del nucleo familiare non superi il valore di 5,00 e i cui componenti del nucleo familiare non esercitino, oltre alle attività agrituristiche, altre attività turistiche o extra-agricole; queste ultime sono ammesse solo se svolte con non più di due dipendenti a tempo pieno o lavoratori stagionali per un periodo complessivo analogo. Ai fini della concessione dell’aiuto si considera lo stesso anno fiscale preso a riferimento ai fini della DURP al momento della presentazione della domanda. Per i richiedenti che al momento della presentazione della domanda di aiuto soddisfano i presupposti come giovani agricoltori, già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto, il VSE del nucleo familiare non può superare il valore di 5,40. Rimangono invariati i restanti presupposti previsti dal presente comma.
4. Condizione per beneficiare degli aiuti è ottenere una classificazione di almeno 3 fiori ai sensi dell’articolo 1/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, dopo la conclusione dei lavori e acquisti per i quali è stata richiesta l’agevolazione.
5. Presupposto necessario per la concessione di aiuti ad aziende non classificate o classificate con 1 o 2 fiori alla data di presentazione della domanda è:
a) la frequenza con profitto di un apposito corso ai sensi del punto 3.1, lettera c), della deliberazione della Giunta provinciale n. 4617 del 09.12.2008, e successive modifiche, oppure
b) il possesso della qualifica professionale conseguita presso una scuola professionale per l’agricoltura o per l’economia domestica e agroalimentare a partire dall’anno 1995, da parte del/della titolare dell’azienda o di un/una familiare che collabora in modo continuativo nell’azienda.
6. Presupposti necessari per la concessione di mutui a tasso agevolato sono i seguenti:
a) nessuno svolgimento di altre attività turistiche da almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di aiuto;
b) presentazione di un piano contenente un calcolo di redditività dell’attività prevista dopo l’esecuzione degli investimenti ed indicazione delle misure con le quali l’azienda intende ottenere la classificazione programmata.