(1) I commi 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 11 del testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 sono così sostituiti:
"Art. 11 (Collaboratori/trici del/la dirigente scolastico/a e attività aggiuntive non di insegnamento)
1. Il personale docente con funzioni di vicario può ottenere una riduzione totale o parziale dell’orario di insegnamento secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali. I docenti vicari delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza sono esonerati dall’insegnamento.
2. Ai/Alle collaboratori/trici del/la dirigente scolastico/ a diversi dal vicario, elette ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera g), della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, nonché ad altri/e docenti liberamente individuati dal/la dirigente scolastico/a con attribuzione di specifici incarichi di natura fiduciaria spetta un’indennità d’istituto, determinata dal/la competente dirigente scolastico/a in relazione alla complessità dell’incarico. L’importo mensile non potrà comunque essere superiore al corrispettivo di 24 ore di lavoro straordinario funzionali all’insegnamento. Tale indennità è estesa anche ai/alle docenti referenti incaricati/ e per la gestione dei servizi tecnici e per la sicurezza.
3. L’attribuzione dell’indennità d’istituto di cui al comma 2 è garantito anche ai/alle responsabili della biblioteca, dei sussidi informatici o multimediali, come pure al personale docente diverso rispetto a quello preposto alle funzioni strumentali dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo13, incaricato nell’ambito delle attività aggiuntive e/o funzionali all’insegnamento, di specifici progetti. Le attività e i progetti possono, in particolare, riguardare:
- la progettazione di interventi formativi;
- la produzione di materiali utili per la didattica
- la partecipazione a progetti comunitari, nazionali o provinciali mirati al miglioramento della produttività dell’insegnamento e del servizio ed al sostegno dei processi di innovazione;
- l’attività di raccordo tra istituzione scolastica e mondo del lavoro, con particolare riguardo al coordinamento delle simulazioni d’impresa;
- la partecipazione ad attività realizzate sulla base di specifica convenzione aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzazioni di strutture e di personale per progetti aperti al territorio coerenti con le finalità dell’istituzione scolastica.
Gli incarichi e le attività sono deliberati dal collegio dei/delle docenti in coerenza con il piano di offerta formativa nell’istituzione scolastica.
6. I provvedimenti relativi al conferimento di incarichi di cui al comma 3 vengono adottati con le procedure previste dall’articolo 13, commi 6 e 12.”