1. L'Ufficio amministrativo dell’ambiente esamina la correttezza formale della domanda.
2. La valutazione tecnica degli interventi di cui all’articolo 54, comma 1, della legge è effettuata dall'Ufficio provinciale Tutela acque secondo criteri di necessità, urgenza, congruità delle spese e disponibilità di bilancio osservando le seguenti priorità:
a) interventi urgenti in rapporto allo stato di qualità del corpo idrico;
b) interventi urgenti per garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione e delle reti fognarie principali esistenti;
c) nuova realizzazione o ampliamento di impianti di depurazione e nuova realizzazione di reti fognarie principali;
d) adeguamento a nuove disposizioni di impianti di depurazione esistenti;
e) interventi di risanamento o manutenzione straordinaria di impianti di depurazione e di reti fognarie principali esistenti;
f) interventi di ottimizzazione di impianti di depurazione esistenti; nuova realizzazione o risanamento di reti fognarie principali per le acque meteoriche, inclusi i relativi impianti.
3. La valutazione tecnica degli interventi di cui all’articolo 54, comma 2, della legge è effettuata dall’Ufficio provinciale Tutela acque o dal Laboratorio biologico provinciale secondo criteri di necessità, urgenza, congruità delle spese e disponibilità di bilancio osservando le seguenti priorità:
a) interventi urgenti in rapporto allo stato di qualità del corpo idrico;
b) interventi di risanamento e rinaturalizzazione di corpi idrici superficiali, incluse le relative fasce di protezione, e di acque sotterranee.
4. Nel caso di interventi con lo stesso grado di priorità, si dà la precedenza a quelli con un bilancio costi-benefici migliore in rapporto alla tutela delle acque.