(1) La singola scuola dell'infanzia è costituita, di norma, da non più di quattro sezioni, formate da un numero di bambini e bambine compreso tra 14 e 25. A detti parametri è possibile derogare in presenza di bambini e bambine in situazione di handicap o bisognosi di specifiche azioni didattiche ed educative, e tenuto conto delle esigenze territoriali come pure di quelle culturali di ciascun gruppo linguistico.
(2) La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, stabilisce sulla base di criteri predeterminati la dotazione organica complessiva del personale delle scuole dell'infanzia, compresa quella per le sezioni con orario prolungato e per le scuole dell'infanzia a tempo pieno.
(3) Ogni circolo di scuola dell'infanzia è diretto da una direttrice o un direttore.
(4) Sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale, ad ogni scuola dell'infanzia ovvero rete di scuole dell'infanzia è preposta un'insegnante coordinatrice ovvero un insegnante coordinatore. Questi sono esonerati dalla gestione di una sezione di scuola dell'infanzia.
(5) Per ogni sezione di scuola dell'infanzia sono assegnate ed assegnati un'insegnante o un insegnante ed una collaboratrice pedagogica o un collaboratore pedagogico.
(6) Per ciascuna sezione integrata, composta di norma da 15 bambine e bambini e frequentata da almeno due bambine o bambini in situazione di handicap, sono assegnati due insegnanti, di cui una o uno in possesso del relativo titolo di specializzazione, ed una collaboratrice pedagogica o un collaboratore pedagogico.
(7) L'inserimento di bambine e bambini provenienti da altri Paesi nonché di bambine e bambini in situazioni linguistiche locali complesse viene favorito attraverso l'utilizzazione di personale aggiuntivo provvisto di specifiche competenze stabilite dalla Giunta provinciale.
(8) Per ogni sezione con orario prolungato sono assegnati, di norma, aggiuntivamente un'insegnante o un insegnante ed una collaboratrice pedagogica o un collaboratore pedagogico, tenuto conto del numero delle bambine e dei bambini.
(9) La Giunta provinciale definisce i criteri per l'assegnazione di insegnanti e collaboratrici pedagogiche o collaboratori pedagogici per le supplenze all'interno di ogni circolo di scuola dell'infanzia.
(10) Il personale delle scuole dell'infanzia di cui sia stata accertata la definitiva inidoneità all'attività pedagogica con bambini e bambine è impiegato per compiti amministrativi. L'impiego avviene in posti del ruolo amministrativo provinciale.
(11) Alla gestione delle scuole dell'infanzia provvede il comune competente per territorio ovvero un consorzio di comuni. Se una scuola dell'infanzia rappresenta un bacino di confluenza di bambini e bambine provenienti da altri comuni, alla sua gestione provvede il comune nel cui territorio è sita la scuola dell'infanzia, con l'obbligo per gli altri comuni di concorrere alle spese in proporzione al numero dei rispettivi bambini e delle rispettive bambine. La gestione della scuola dell’infanzia provinciale può essere affidata dal comune o da un consorzio di comuni, su domanda, all'ente promotore o associazione promotrice, qualora tale ente o associazione sia proprietario o concessionario di un immobile, oppure abbia comunque la disponibilità. In ogni caso un comune o un consorzio di comuni può incaricare i soggetti giuridici, ai quali, ai sensi della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è stata affidata la gestione di una scuola dell’infanzia provinciale, a continuare la gestione della scuola dell’infanzia loro affidata mettendo, ove necessario, anche a sua disposizione l’immobile. 12)
(12) Una scuola dell'infanzia è soppressa d'ufficio, qualora sia frequentata da meno di cinque bambine e bambini. La Giunta provinciale decide sull'eventuale soppressione, qualora per almeno due anni scolastici consecutivi il numero delle bambine iscritte e dei bambini iscritti varii tra cinque e dieci.