(1)Le opere di competenza provinciale sono collaudate da un’apposita commissione, composta al massimo da tre membri, abilitati ed iscritti nell’albo professionale, con specifiche competenze nel settore dighe, di cui almeno uno in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile o ambientale. L’incarico del collaudo è conferito dal proprietario o gestore delle opere. Per i bacini senza sbarramento e di volume inferiore a 100.000 metri cubi, il collaudo può essere eseguito da un ingegnere civile o ambientale, abilitato ed iscritto nell’albo professionale, con specifiche competenze nel settore dighe. 6)
(2) Il proprietario o il gestore dello sbarramento o dell'invaso, sottoposti alla disciplina della presente legge, è tenuto, su richiesta della Commissione provinciale dighe o del Direttore dell'Ufficio dighe, a incaricare un tecnico abilitato della vigilanza durante l'esercizio dello sbarramento o invaso. Il tecnico incaricato presenta ogni anno, o frazione minore, secondo le prescrizioni da stabilirsi nel foglio di condizioni, all'Ufficio dighe una relazione sulla manutenzione e sullo stato dell'opera in ogni sua parte, nonché sulla stabilità idrogeologica dei terreni interessati lo sbarramento o l'invaso; comunica inoltre tempestivamente allo stesso Ufficio dighe l'insorgere di fatti o situazioni particolari che possono determinare condizioni di pericolo.
(3) Ogni dieci anni, o termine minore fissato nel certificato di collaudo, le opere costituenti lo sbarramento e l'invaso sono soggette nuovamente a verifiche globali.
(4) Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori, secondo la vigente tariffa professionale, sono a carico del proprietario o gestore delle opere da collaudare.
(5)Ultimate le operazioni di collaudo e dopo la verifica del relativo atto, il Direttore dell’Ufficio provinciale Dighe rilascia il nullaosta alla messa in esercizio dell’opera. 7)
(6) Per ragioni di pubblica sicurezza o per altri giusti motivi il Direttore dell'Ufficio dighe può disporre la demolizione, anche d'ufficio, a spese del proprietario e del gestore, delle opere di cui all'articolo 3, comma 1, realizzate e poste in esercizio senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4 ed il nullaosta di cui al comma 5, qualora l'interessato non provveda allo scarico dell'invaso e al ripristino dei luoghi entro il termine fissato dal direttore dell'ufficio medesimo.
(7) In ogni caso il Direttore dell'Ufficio dighe impone al proprietario o gestore delle opere l'adozione delle misure cautelari ritenute necessarie ai fini della sicurezza pubblica e provvede, in caso di inosservanza, anche d'ufficio e a spese del medesimo.
L'art. 5, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 17, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
L'art. 5, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 17, comma 3, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.