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In vigore al: 13/03/2017

a) Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 211)
Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private

1)
Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1990, n. 57.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) La presente legge disciplina l'esercizio da parte della Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative ad essa spettanti in materia di sicurezza degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, compresi gli invasi costituenti pertinenze di miniere o di cave o di quelli appartenenti al demanio idrico provinciale, escluse comunque le grandi derivazioni rientranti nella competenza statale.2)

(2) Vengono delegate in base all'articolo 18, comma 2, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ai Comuni le funzioni amministrative relative agli sbarramenti di ritenuta che determinano un invaso inferiore a 5000 metri cubi. Prima della messa in funzione di questi impianti è richiesto il nullaosta di un esperto qualificato. In caso di difficoltà decisionali di natura idraulico-tecnica il Comune può chiedere il parere dell'Ufficio dighe sugli sbarramenti di ritenuta che determinano un invaso superiore a 2000 metri cubi.

2)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 12 ottobre 1995, n. 19.

Art. 23)

3)
L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 3 (Approvazione dei progetti)

(1) Sulla base dei progetti di massima riguardanti opere di sbarramento di ritenuta (dighe o traverse) e semplici invasi di acque pubbliche o private il Direttore dell'Ufficio dighe decide, caso per caso, in relazione alle caratteristiche delle stesse e alle conseguenze per il territorio a valle, quali norme del D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363, modificato con decreto ministeriale 26 giugno 2014, vadano applicate e invita gli interessati a presentare la documentazione ritenuta necessaria. 4)

(2) I progetti esecutivi, nonché il foglio delle condizioni relative alle opere con un invaso superiore a 10.000 metri cubi o altezza di oltre cinque metri sono sottoposti all'esame tecnico della Commissione provinciale dighe. Tale commissione viene nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

  1. un funzionario tecnico dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, che la presiede;
  2. un funzionario tecnico dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
  3. un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
  4. un funzionario tecnico dell'Ufficio dighe;
  5. un funzionario tecnico dell'Ufficio acque pubbliche;
  6. un funzionario tecnico dell'Ufficio idrografico;
  7. il geologo del competente servizio provinciale, designato dal direttore della ripartizione competente.

(3) Funge da segretario un dipendente provinciale della qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(4) 5)

(5) È in facoltà del Direttore dell'Ufficio dighe di sottoporre, per il parere, all'esame della Commissione provinciale dighe i progetti riguardanti gli sbarramenti ed invasi non compresi tra quelli di cui al comma 2.

(6) La Commissione provinciale dighe può preventivamente richiedere i pareri che risultassero opportuni agli uffici e servizi con attribuzioni e competenze specifiche nei settori interessati dalla costruzione o dall'esercizio degli sbarramenti ed invasi.

(7) La Commissione provinciale delibera validamente alla presenza di almeno cinque membri; i progetti si intendono approvati con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Il parere della Commissione è vincolante.

(8) La Commissione provinciale dighe esprime anche il parere di cui alla legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, in sostituzione della commissione tecnica in essa prevista, qualora un intervento, in base alle disposizioni vigenti, dovesse essere corredato anche del parere di questa Commissione.

(9) Per le incombenze di cui alla presente legge l'Ufficio dighe può avvalersi della consulenza di esperti ed istituti specializzati. Il relativo incarico è conferito dall'assessore competente con apposito disciplinare e la relativa spesa è impegnata con decreto assessorile.

(10) Al fine di garantire la sicurezza degli sbarramenti di cui al comma 2 dell'articolo 1, il sindaco del Comune territorialmente competente invita il proprietario o gestore dell'invaso ad incaricare un tecnico abilitato del controllo e della vigilanza.

4)
L'art. 3, comma 1, è stato così modificato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
5)
L'art. 3, comma 4, è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera g), della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 4 (Autorizzazione)

(1) Il progetto esecutivo ed il foglio delle condizioni è approvato, a seconda delle rispettive competenze, dal Direttore dell'Ufficio dighe o dal presidente della commissione provinciale dighe.

(2) L'esecuzione dei lavori previsti nei progetti approvati è autorizzata dal Direttore dell'Ufficio dighe.

Art. 5 (Collaudo delle opere)

(1)Le opere di competenza provinciale sono collaudate da un’apposita commissione, composta al massimo da tre membri, abilitati ed iscritti nell’albo professionale, con specifiche competenze nel settore dighe, di cui almeno uno in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile o ambientale. L’incarico del collaudo è conferito dal proprietario o gestore delle opere. Per i bacini senza sbarramento e di volume inferiore a 100.000 metri cubi, il collaudo può essere eseguito da un ingegnere civile o ambientale, abilitato ed iscritto nell’albo professionale, con specifiche competenze nel settore dighe. 6)

(2) Il proprietario o il gestore dello sbarramento o dell'invaso, sottoposti alla disciplina della presente legge, è tenuto, su richiesta della Commissione provinciale dighe o del Direttore dell'Ufficio dighe, a incaricare un tecnico abilitato della vigilanza durante l'esercizio dello sbarramento o invaso. Il tecnico incaricato presenta ogni anno, o frazione minore, secondo le prescrizioni da stabilirsi nel foglio di condizioni, all'Ufficio dighe una relazione sulla manutenzione e sullo stato dell'opera in ogni sua parte, nonché sulla stabilità idrogeologica dei terreni interessati lo sbarramento o l'invaso; comunica inoltre tempestivamente allo stesso Ufficio dighe l'insorgere di fatti o situazioni particolari che possono determinare condizioni di pericolo.

(3) Ogni dieci anni, o termine minore fissato nel certificato di collaudo, le opere costituenti lo sbarramento e l'invaso sono soggette nuovamente a verifiche globali.

(4) Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori, secondo la vigente tariffa professionale, sono a carico del proprietario o gestore delle opere da collaudare.

(5)Ultimate le operazioni di collaudo e dopo la verifica del relativo atto, il Direttore dell’Ufficio provinciale Dighe rilascia il nullaosta alla messa in esercizio dell’opera. 7)

(6) Per ragioni di pubblica sicurezza o per altri giusti motivi il Direttore dell'Ufficio dighe può disporre la demolizione, anche d'ufficio, a spese del proprietario e del gestore, delle opere di cui all'articolo 3, comma 1, realizzate e poste in esercizio senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4 ed il nullaosta di cui al comma 5, qualora l'interessato non provveda allo scarico dell'invaso e al ripristino dei luoghi entro il termine fissato dal direttore dell'ufficio medesimo.

(7) In ogni caso il Direttore dell'Ufficio dighe impone al proprietario o gestore delle opere l'adozione delle misure cautelari ritenute necessarie ai fini della sicurezza pubblica e provvede, in caso di inosservanza, anche d'ufficio e a spese del medesimo.

6)
L'art. 5, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 17, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
7)
L'art. 5, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 17, comma 3, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 6 (Sanzioni)

(1) Chiunque costruisce o gestisce un'opera disciplinata dalla presente legge, senza averne ottenuto le preventive approvazioni o autorizzazioni, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 4.028 a Euro 8.055.8)

(2) Chiunque pone in esercizio un'opera disciplinata dalla presente legge senza il prescritto nullaosta, di cui all'articolo 5, comma 5, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 403 a Euro 2.417.8)

(3) Chiunque non ottempera, nei termini prescritti, all'esecuzione delle opere e all'adozione delle misure, di cui all'articolo 5, commi 2 e 7, e all'articolo 7, comma 2, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 806 a Euro 8.055. 8) 9)

(4) Chiunque omette la denuncia di cui all'articolo 7 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 805 a Euro 4.026.8)

8)
Vedi l'art. 1, comma 24, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
9)
L'art. 5, comma 5, è stato così modificato dall'art. 17, comma 4, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 7 (Norme transitorie)

(1) I proprietari o gestori di sbarramenti ed invasi di acque pubbliche o private, di cui al comma 1 dell'articolo 3, non regolarmente autorizzati ai sensi del D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363, e in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono inoltrare all'Ufficio provinciale dighe entro sessanta giorni dalla predetta data denuncia dell'esistenza delle opere, ed entro trecentosessantacinque giorni tutti gli atti progettuali o una descrizione delle opere stesse, nonché l'atto di collaudo delle medesime, rilasciato da un tecnico abilitato.

(2) In mancanza degli atti di collaudo o qualora il collaudatore non garantisca la sicurezza dell'opera o dell'invaso, l'Ufficio dighe impone al proprietario o gestore dello sbarramento o invaso lo scarico di quest'ultimo o l'eliminazione dello sbarramento di ritenuta (diga o traversa) o fa adottare le misure cautelari ritenute necessarie per garantire la sicurezza pubblica.

(3) In base agli atti di collaudo, il Direttore dell'Ufficio dighe rispettivamente la Commissione provinciale dighe può imporre al proprietario o gestore dello sbarramento o dell'invaso gli oneri di vigilanza di cui all'articolo 5, comma 2.

(4) Lo scarico degli invasi e l'eliminazione degli sbarramenti, nonché l'adozione delle misure cautelari, di cui al comma 2, possono essere eseguiti d'ufficio a spese degli interessati, su ordinanza del Direttore dell'Ufficio dighe.

Art. 8 (Esecuzione)

(1) Con regolamento di esecuzione saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge.

Art. 9-1010)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

10)
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