4° livello assistenziale quando è riconosciuto un fabbisogno complessivo d’assistenza superiore a 240 ore mensili.
2. Nei bambini, il fabbisogno d’assistenza si rileva confrontando l’interessato con un bambino sano di pari età. Per i bambini malati o disabili va considerato il fabbisogno d’assistenza aggiuntivo nell’igiene personale, nell’alimentazione, nella mobilità o nelle cure specifiche da prestare.
Articolo 6
Raccomandazioni e consulenza individuale all’orientamento individuale per l’organizzazione dell’assistenza nel contesto
familiare specifico
1. L’unità di valutazione è tenuta a fornire alle persone non autosufficienti e ai loro familiari consigli e raccomandazioni specifiche a seconda del fabbisogno d’assistenza accertato e devono servire a:
a) garantire un’assistenza qualificata;
b) stabilizzare o migliorare la situazione di vita;
c) favorire il ricorso ai servizi sociosanitari e, per quanto possibile, alla riabilitazione;
d) prevenire l’emarginazione e reintegrare la persona interessata nel proprio contesto sociale;
e) fare in modo che l’assegno di cura venga utilizzato in modo pertinente ed efficace;
f) garantire la qualità di vita dei familiari e degli operatori che prestano assistenza.
Articolo 7
Prescrizione dei buoni servizio
1. La prescrizione di buoni servizio e la contestuale riduzione dell’importo dell’assegno di cura in base all’art. 7 della Legge per l’assistenza ai non autosufficienti è prevista solo nei casi in cui, nonostante ripetuti tentativi di persuasione, si accerta il perdurare di un’assistenza inadeguata o rischiosa, o un impiego delle prestazioni economiche erogate non rispondente alle reali necessità della persona non autosufficiente.
2. In particolare, i buoni servizio possono essere prescritti nelle seguenti fattispecie:
- assistiti soli e privi di persone di riferimento,
- scarsa garanzia di una assistenza adeguata,
- conflitti nell’organizzazione dell’assistenza,
- necessità di sgravare familiari oberati dal peso dell’assistenza,
- sospetto di possibile coercizione o violenza,
- svolgimento carente dei lavori domestici.
3. I buoni servizio sono limitati al servizio di aiuto domiciliare nonchè alle persone non autosufficienti del 2°, 3° e 4° livello.
4. I buoni servizio sono rilasciati per la durata di un mese, e la loro prescrizione vale, di regola, per un anno.
5. I buoni servizio possono essere concessi anche su richiesta della persona non autosufficiente o del suo legale rappresentate. L’entità della prescrizione è stabilita in base allo stato di necessità e ai servizi di assistenza effettivamente disponibili.
Capo II
Modalità per il riconoscimento della non autosufficienza
Articolo 8
La richiesta per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza e di liquidazione dell’assegno di cura
1. La domanda di accertamento può essere presentata non appena sussiste il possesso di tutti i requisiti di legge e si ritiene che sussista uno stato di non autosufficienza rilevante.
2. L’eventuale domanda incompleta va completata dal richiedente. Qualora la richiesta di completamento dei dati mancanti non sia soddisfatta entro 30 giorni solari dalla richiesta, la domanda viene archiviata. L’eventuale archiviazione o respingimento di una domanda di accertamento viene comunicata per iscritto al richiedente entro 30 giorni solari dal momento dell’archiviazione o del respingimento.
3. Una nuova domanda può essere presentata non prima di sei mesi, tranne in casi documentati di peggioramento imprevisto, improvviso e rilevante delle condizioni generali della persona, e a condizione che questa circostanza sia espressamente comprovata da un nuovo certificato medico.
Articolo 9
Definizioni
1. Si considera “curante principale” la persona che provvede piú di ogni altra ad assistere la persona non autosufficiente. “Persone di riferimento” sono tutti coloro che stanno a stretto contatto con la persona non autosufficiente, come ad esempio familiari, amici o vicini di casa. Le “persone assistenti” sono tutti coloro che collaborano alla cura e all’assistenza della persona non autosufficiente. I “familiari curanti” sono i parenti che prestano assistenza e che, insieme, costituiscono la “rete” assistenziale familiare. Gli “operatori dell’assistenza” sono tutti coloro che assistono la persona non autosufficiente in virtú di una specifica formazione.
Articolo 10
Inquadramento in ambito domestico
1. Il rilevamento individuale del fabbisogno d’assistenza si svolge, di regola, con una visita a domicilio alla persona da assistere presso la sua dimora abituale anche se in una struttura residenziale.
2. A tale scopo, si chiede alla persona non autosufficiente – e/o la persona di riferimento e/o al curante principale - di quantificare in ore il fabbisogno d’aiuto da parte di terzi per svolgere le proprie attività quotidiane. L’unità di valutazione compara quindi i valori indicati con la propria valutazione del fabbisogno d’aiuto, tenendo conto del contesto generale in cui vive la persona da assistere.
3. L’unità di valutazione deve gestire il colloquio con la persona da valutare e la persona di riferimento o curante principale in modo tale da infondere ai propri interlocutori un senso di fiducia e di apertura.
4. Per valutare con maggiore precisione il fabbisogno d’assistenza, e per fornire successivamente consigli e raccomandazioni piú mirati per il caso specifico, va considerato anche il contesto in cui la persona è assistita.
5. La visita a domicilio finalizzata alla prima valutazione va effettuata, previo appuntamento con la persona di riferimento o con la stessa persona interessata, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, o dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta. Qualora ci sia una lista d’attesa, la priorità assoluta è concessa alle domande presentate per pazienti in stato terminale.
6. Se al momento dell’annuncio della visita a domicilio dovesse emergere la necessità di un ricovero ospedaliero a breve termine, ma con la probabilità che la persona non autosufficiente possa fare ritorno al proprio domicilio, la valutazione è rinviata, d’intesa col richiedente, fino al termine del ricovero ospedaliero e per un periodo non superiore a tre mesi. Qualora il rinvio superi i 3 mesi, va presentato un nuovo certificato medico. Se però si prevede che dopo il ricovero ospedaliero la persona non autosufficiente debba essere trasferita direttamente in una struttura residenziale, la data prevista per la valutazione del livello assistenziale è rinviata fino a dopo il trasferimento nella struttura residenziale.
7. La visita a domicilio è concordata o annunciata. Se il richiedente, il suo legale rappresentante o un familiare curante rifiutano senza giustificato motivo di ricevere la visita a domicilio necessaria alla valutazione, la domanda viene archiviata, e di tale circostanza va informato il distretto sociosanitario.
8. Entro 30 giorni solari dalla visita a domicilio, alla persona non autosufficiente, al suo legale rappresentante e in ogni caso al richiedente viene comunicato per iscritto l’esito dell’accertamento con indicazione del livello di assistenza rilevato, e con aggiunta di eventuali consigli, raccomandazioni o prescrizioni.
9. L’accertamento dello stato di non autosufficienza va ripetuto ad intervalli congrui, soprattutto quando la persona interessata è minorenne.
Articolo 11
Inquadramento
in caso di assistenza residenziale
1. In caso di ricovero residenziale urgente presso una casa di riposo, un istituto o una struttura per lungodegenti, l’unità di valutazione territorialmente competente provvede ad accertare la non autosufficienza presso la struttura residenziale. A questi accertamenti va data precedenza temporale rispetto agli altri, tenendo conto dei seguenti principi:
- deve essere stata presentata la relativa domanda corredata di certificato medico;
- va verificata l’effettiva sussistenza dello stato di non autosufficienza;
- anche in questi casi, il colloquio d’inquadramento va svolto, se possibile, in presenza delle persone di riferimento nel periodo precedente il ricovero;
- nel colloquio va coinvolto anche il personale infermieristico o gli operatori assistenziali della casa di cura.
2. La persona non autosufficiente ospitata in casa di cura, o il suo legale rappresentante, può richiedere la revisione della valutazione. La relativa domanda va corredata di un certificato medico e di una relazione dettagliata e strutturata sull’assistenza prestata. L’accertamento del fabbisogno assistenziale va integrato col piano di assistenza e con la relativa documentazione interna della casa di cura. Per valutare il fabbisogno assistenziale, l’unità di valutazione tiene conto delle indicazioni della casa di cura, comunicando entro 30 giorni solari l’esito della valutazione alla persona interessata o al suo legale rappresentate, e alla direzione della casa di cura.
Articolo 12
Ricorso contro l’esito dell’accertamento
1. Per un esame piú approfondito la commissione è anche autorizzata a richiedere accertamenti specifici, o a convocare a titolo consultivo il medico curante della persona da assistere o altri esperti esterni.
2. Qualora la commissione d’appello, una volta esaminata la documentazione e le controdeduzioni richieste all’unità di valutazione competente, maturasse la convinzione che per adottare una decisione fosse necessario un nuovo accertamento, la stessa Commissione esegue una nuova valutazione con visita a domicilio della persona da assistere o presso casa di cura che la ospita.
3. Il ricorrente può richiedere l’audizione di una persona di fiducia da parte della commissione d’appello.
4. L’esame del ricorso deve concludersi con una decisione entro 60 giorni dalla data del ricorso. È ammessa una proroga fino ad un massimo di 90 giorni qualora si renda necessario richiedere pareri particolari o eseguire accertamenti specifici. Qualora entro il termine di 90 giorni non venga riportata alcuna decisione, il ricorso si intende rigettato.
5. Per ogni componente della commissione di appello è nominato un supplente.
6. La commissione decide in presenza di tutti i componenti.
7. La commissione decide, sentita l’unità di valutazione competente per territorio.
Articolo 13
Controlli
1. Di regola, la visita di controllo va eseguita - sia nell’assistenza a domicilio, sia in quella in struttura residenziale - almeno una volta l’anno, tenendo presente il grado di non autosufficienza e le condizioni generali in cui è prestata l’assistenza.
2. Le visita di controllo non vengono annunciate.
Capo III
Compiti, organizzazione e modalitá di lavoro delle unità di valutazione e della commissione di appello
Articolo 14
Servizio per l’accertamento
dello stato di non autosufficienza
1. Il servizio per l’accertamento della non autosufficienza è un servizio provinciale istituito presso la Ripartizione 24 per le politiche sociali.
2. Il servizio è svolto con l’aiuto delle unità di valutazione organizzate a livello territoriale, della commissione d’appello, delle risorse del bilancio provinciale e di quelle stanziate a tale scopo dagli enti cui fanno capo i servizi sociali e l’assistenza sanitaria.
3. Il servizio per l’accertamento della non autosufficienza svolge le seguenti funzioni:
a) con l’aiuto dei distretti sociosanitari accoglie le domande di riconoscimento della non autosufficienza,
b) con l’aiuto delle unità di valutazione provvede a:
- riconoscere lo stato di non autosufficienza e definire l’inquadramento nei livelli assistenziali
- verificare l’idoneità dell’assistenza prestata alle persone riconosciute non autosufficienti, e la sussistenza degli altri requisiti per l’accesso all’assegno di cura
- prescrivere i buoni servizio
- collaborare coi servizi assistenziali territoriali;
c) notifica ai richiedenti l’esito dell’inquadramento;
d) con l’aiuto della commissione d’appello provvede a:
- decidere sui ricorsi contro l’esito dell’accertamento
- eseguire una verifica tecnica dei pareri sulla non autosufficienza rilasciati dalle unità di valutazione, e a prestare consulenza a quest’ultimi
- fungere da istanza tecnica per qualsiasi quesito sull’applicazione della Legge sull’assistenza ai non autosufficienti, e ad addestrare i componenti dei nuclei di valutazione;
e) inoltra i dati necessari alla liquidazione dell’assegno di cura agli uffici amministrativi competenti del fondo d’assistenza, informandoli di eventuali modifiche rilevanti;
f) garantisce la qualità della procedura d’accertamento e della consulenza legata all’inquadramento nei livelli assistenziali.
Articolo 15
L’unità di valutazione
1. Le unitá di valutazione operano nel bacino d’utenza di un distretto sociosanitario.
2. La valutazione del fabbisogno assistenziale e il conseguente inquadramento in un livello assistenziale vengono eseguita congiuntamente dai componenti del unità.
3. In caso d’assenza dal servizio di un componente dell’unità, o di conflitto d’interessi, tale componente va sostituito da un operatore del medesimo distretto o di un distretto limitrofo.
Articolo 16
La commissione d’appello
1. Per ciascun componente della commissione d’appello viene nominato un membro supplente.
2. Le decisioni della commissione d’appello sono adottate alla presenza di tutti i suoi componenti.
3. La commissione adotta le proprie decisioni previa audizione del nucleo di valutazione competente per territorio.
4. Se entro 90 giorni non è notificata alcuna decisione, il ricorso s’intende respinto.
Capo IV
Criteri di prima applicazione della Legge sull’assistenza ai non autosufficienti
Articolo 17
Primo inquadramento
1. In sede di prima applicazione della Legge provinciale, nel primo semestre 2008 si provvede ad inquadrare le persone non autosufficienti assistite al di fuori delle case di riposo e ci centri di degenza, a condizione che abbiano diritto all’indennità d’accompagnamento di cui alla Legge provinciale N. 46/1978, o che abbiano ottenuto l’assegno d’assistenza domiciliare di cui all’art. 21 della Legge provinciale n. 33/1988.
2. Nel corso del secondo semestre 2008 sono inquadrati, con i nuovi criteri, i beneficiari dell’indennità di accompagnamento di cui la legge provinciale n. 46/1978, qualora risultino assistiti presso case di riposo o centri di degenza per anziani.
3. Nuove richieste tendenti all’inquadramento e all’erogazione dell’assegno di cura possono essere presentate a decorrere dal 1° giugno 2008. In tal caso l’assegno spetta a decorrere dal mese successivo e comunque dopo il 1. gennaio 2009 qualora il richiedente fosse assistito presso casa di riposo e centri di degenza, altrimenti a decorrere dal 1° luglio 2008.
4. Le richieste di inquadramento presentate in prima attuazione della legge di non autosufficienza possono essere completein alternativa al certificato medico con altri referti medici.
5. In prima attuazione della legge sull'assistenza ai non autosufficienti e il nucleo di valutazione può, per gli anni 2008 e 2009 prescrivere quel numero di ore di assistenza nell'ambito dei servizio professionale di aiuto domiciliare sotto forma di buoni servizio, che sono state fin'ora utilizzate.
Allegato
Corridoi temporali in relazione alle attività della vita quotidiana
1. Fabbisogno di assistenza e cura in relazione all'alimentazione